Giustizia 2022? un incubo (98 puntata)

Abbiamo ricevuto in data odierna, copia del rifiuto della sospensiva del decreto del giudice tutelare per la nomina dell’A.d.S. esterno al nucleo familiare del reclamante. E’ un documento della corte d’appello adita. Rivolgendo il nostro caldo pensiero al prof. Carlo Gilardi, rinchiuso contro la sua volontà dentro una RSA; a Ibrahim El Mazoury, condannato per circonvenzione d’incapace; agli ospiti stranieri del professore, attualmente sotto processo per lo stesso reato; ai giornalisti che hanno documentato la vicenda, prossimi ad essere processati per diffamazione; a Sonia, che sta presidiando con ammirevole testardaggine la RSA lecchese nella quale è segregato il “santo di Airuno”, senza aggiungere alcun commento, proponiamo al lettore la lettura delle motivazioni:

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LA CORTE D’APPELLO DI XXXX

SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

Così composta:

M. T.                         Presidente Relatore

G. S.                         Consigliere

C. C.                          Consigliere

all’esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in merito all’istanza di sospensiva nel procedimento iscritto al n. XXXX -1 anno 2021 R.V.G. promosso da

XXXXX

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to XXXX che lo rappresenta e

difende per mandato in atti

nei confronti di C. T.

In qualità di amministratore di sostegno di XXXX, difesa in proprio e domiciliata presso il suo studio

XXXX

Con l’intervento del Sostituto Procuratore Generale

OGGETTO: istanza di sospensione degli effetti del decreto del Tribunale di XXXX, – giudice Tutelare – depositato l’undici agosto 2021 reso nel proc. XXXX/2020 rvg – amministrazione di sostegno –

Rilevato che a fondamento della richiesta di sospensione degli effetti del decreto impugnato il reclamante adduce in primo luogo un pericolo immediato per il patrimonio della sorella amministrata XXXX, temendo in particolare che sia portato a compimento in modo irreversibile la spoliazione di gioielli e beni mobili asseritamente iniziata nel 2019 e non arginata dall’intervento del Giudice Tutelare; sostiene poi che sarebbe sempre più grave il pericolo di istituzionalizzazione della sorella e quindi dello sradicamento della stessa dalla casa ove vive e infine ritiene che la nomina di un amministratore di sostegno estraneo costituisca un possibile vulnus per il fragile equilibrio psichico della congiunta.

L’istanza non è suscettibile di accoglimento.

Rileva in primo luogo la prossimità dell’udienza di discussione ( fissata a giugno 2022 ); in secondo luogo l’appropriazione dei beni della sorella da parte di terzi appare riguardare un periodo antecedente l’apertura del procedimento e non è stata depositata documentazione attestante depauperazioni successive; in terzo luogo non vi sono atti che attestino una prossima istituzionalizzazione della sorella né che confortino la tesi dell’aggravamento della fragilità psichica per l’intervento dell’amministratore odierno; in buona sostanza non risultano elementi che giustifichino un provvedimento interinale antecedente quello di merito.

P.Q.M.

La Corte, respinge l’istanza.

XXXX, camera di consiglio del sedici marzo 2022.

IL PRESIDENTE RELATORE

M. T.

SI COMUNICHI

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17/3/2022 Antonio Bertinelli

Pubblicato da antoniobertinelli

Melius cavere quam pavere

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