Giustizia 2021? un incubo (54 puntata)

Il 16 giugno 2020 il nostro (all’epoca istante), nell’esposto fatto ai carabinieri, scriveva: “Omissis Probabilmente mia madre e mia sorella sono state avvicinate da persone che le raggirano e contemporaneamente le istigano contro di me. Appaiono plagiate. Personalmente non sono in grado di riferire se sono state indotte a firmare qualche documento. Il giorno 12 giugno 2020 ho trovato in casa di mia madre, una sua nipote ed una persona che si è qualificata come avvocato. Omissis”. Oggi 19 marzo 2021 il suo sospetto dell’epoca sembra essersi materializzato. E’ stato praticamente estromesso per l’ennesima ed ultima volta dalla vita e dall’abitazione della madre, trinceratasi al suo interno, dal 13 giugno 2020. Insieme alla madre è rimasta ormai anche la sorella che, peraltro, non ha potuto più fare ritorno nella sua residenza in quanto lì, circa un mese fa, ha trovato l’impianto elettrico fuori servizio. Dal 13 giugno 2020 le due donne disabili non hanno più potuto beneficiare della presenza dell’uomo (che da molti anni provvedeva quotidianamente a loro), fatta eccezione per l’approvvigionamento di soldi alla più giovane e ad una pratica burocratica comune. Per forza di cose, almeno per i loro bisogni quotidiani, qualcuno deve aver provveduto e continua ancora a provvedere. Isolate dal loro congiunto, come accade nella prassi giudiziaria quando vengono allontanati i figli dai genitori o i padri dalla casa coniugale in fase di separazione, saranno diventate più vulnerabili di quanto non lo fossero già per le loro disabilità. Dunque più manipolabili dagli sconosciuti “benefattori” entrati in gioco ed in casa un anno fa. Non vogliamo avventurarci su dei campi specialistici che non ci appartengono, ma è notorio che il plagio in psicologia viene definito come una forma di condizionamento. Quando esso viene perseguito da un plagiante le azioni di quest’ultimo si avvalgono di tecniche di suggestione e di persuasione, di manovre volte a costituire una dipendenza della vittima, con il fine di destrutturarne la personalità, alterarne le capacità critiche, le sue facoltà di scelta autonoma, riducendola in uno stato di soggezione. Verosimilmente, in presenza di individui in posizioni di fragilità, il soggetto molto più forte del gruppo, anche non deliberatamente, può causare un condizionamento cognitivo tale da far modificare le convinzioni personali pregresse di coloro che da lui dipendono. Gli effetti del plagio portano gli “oppressi” a credere di prendere decisioni e fare scelte autonome mentre in realtà aderiscono alle “prescrizioni” del plagiante. La complessità del circoscrivere giuridicamente il plagio non rende meno concreta e temibile questa realtà per le gravi conseguenze che possono derivarne. Sempre in tema di condizionamenti psichici in determinate situazioni si parla di sindrome di Stoccolma. Questa non viene considerata un vero e proprio disturbo, bensì un insieme di inneschi emotivi e comportamentali tipici dell’agire di alcune persone improvvisamente sottoposte ad eventi traumatici. La situazione morbosa prende il nome dalla città omonima, dove in seguito al rapimento di alcune persone, gli ostaggi manifestarono, successivamente alla liberazione, dei sentimenti positivi verso i sequestratori, sentendosi in debito per la cortesia e la generosità dimostrate. Sembra quindi che in determinate condizioni psicologiche l’ostaggio prova simpatia, attaccamento, empatia nei confronti dei carcerieri invece che rancore ed avversione. Un esempio classico del fenomeno lo abbiamo potuto verificare in diretta televisiva con il ritorno in Italia della sequestrata Silvia Romano, scesa dall’aereo in jilbab e convertita all’Islam. Abbiamo ritenuto opportuno fare questa irrituale premessa perché, nel verbale redatto dal G.T. l’11 marzo scorso, compilato anche in rapporto a quanto riferito dal legale già diffidato dal reclamante, si lascia intendere che la sorella desidera essere affidata ai servizi sociali, come la propria madre. Confermando le nostre intuizioni su quello che era il vero bersaglio dell’intera operazione fin da suo concepimento strategico (vedi a proposito le puntate 12; 16; 30) siamo arrivati al giro di boa. O il desiderio riferito dall’avvocato è un falso, o la donna è diventata demente totale, o in essa sono scattati automatismi psicologici insani per la gravissima situazione di stress alla quale è stata sottoposta dopo l’allontanamento del fratello da casa. L’ultima trovata dell’avvocato G.C. per delegittimare l’appellante è stato il chiamare in causa due atti notarili da lui effettuati, come procuratore generale della sorella nella seconda metà del 2016, oltre tre anni dopo la sua accettazione della nomina richiesta dalla congiunta. La faccenda è strettamente connessa al rischio di una futuribile confisca dell’appartamento per debiti insanabili del figlio gravemente malato della proprietaria. La transazione relativa ad una vecchia nuda proprietà è stata effettuata in maniera ineccepibile sotto ogni profilo, non ultimo quello economico. Non abbiamo compilato noi il verbale (poco comprensibile), che riportiamo di seguito nella sua versione integrale, così come scritto dal G.T.:

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Verbale di prima udienza n. cronol. Xxxx/2021 del 11/03/2021

RG n. xxxx/2021

TRIBUNALE Dl XXXXXXXXXXXX

Ufficio del giudice tutelare

VERBALE UDIENZA DEL 11/03/2021 Causa XXXX /2020 V.G.

Successivamente all’udienza del 1 1 .3.2021, davanti alla dott.ssa A. P., in funzione di giudice tutelare, sono comparsi per PROCURA DELLA REPUBBLICA Dl XXXXXXXXX, il dott. xxxxxxxxx, collegato mediante TEAMS. per il Sig. xxxxxxxx, l’avv. xxxxxxxxxx che deposita procura a partecipare all’udienza, riservandosi di depositare telematicamente la comparsa redatta dal Sig. xxxxxxxxxx che si deposita in copia cartacea alla presente udienza, inoltre per la signora xxxxxxxxxxx l’avv. G. C., che deposita procura e certificati medici per xxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxx. L’avv. C. non si oppone alla nomina dell’amministratore di sostegno per xxxxxxxx, anzi manifesta preferenza per la nomina degli assistenti sociali che attualmente seguono la madre. L ‘avv. xxxxxxxxxxxxx precisa che il Sig. xxxxxxxxxx aveva una procura generale e ha venduto la casa a lei intestata versando si le somme su un conto di cui ha lasciato traccia, eccepisce che ha effettuato una dichiarazione alla posta in tal senso, avrebbe lasciato traccia del denaro che ha inserito nel conto del figlio, ma lasciano traccia della sua destinazione a favore della sorella. L’avv. xxxxxxxxxxx si riserva di depositare altro atto di donazione da xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, precisa che xxxxxxxxxx ha dovuto seguire in tutte le problematiche familiari sia della madre sia della sorella, non le ha mai abbandonate, ha sempre pagato le bollette, non si spiega perché d’un tratto si sono rivoltate verso di lui. Non si oppone alla apertura della amministrazione di sostegno. Ricorda che dagli atti di indagine emergono tali documenti relativi alle dichiarazioni allegate.

L ‘avv. C. xxxxxxxxxx precisa che nel verbale della amministrazione di sostegno della madre, il Sig. xxxxxxxxxx dichiarava di aver lasciato un foglio al figlio, in cui c’era scritto in caso di premorienza sua, il denaro sarebbe stato della sorella.

GIUDICE TUTELARE

Invita l’avv. xxxxxxxxxxx a depositare quanto da lei oggi dedotto.

Ritenuto assolutamente necessario procedere alla audizione della signora xxxxxxx, dispone la sua convocazione alla udienza del 10.5.2021 ore 12.30. Onera l’avv. C. per la convocazione.

Del verbale viene data lettura alle parti presenti, che non sottoscrivono in quanto redatto in forma digitale.

xxxxxxxxxxxxx, 1 1 /03/2021

Il Giudice tutelare A. P. (f.to digitalmente)

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19/3/2021 Antonio Bertinelli

Pubblicato da antoniobertinelli

Melius cavere quam pavere

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