Giustizia 2024? un incubo (176 puntata)

Ai sensi dell’articolo 71, secondo comma del Dettato Costituzionale, il popolo esercita l’iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli, che, se incontra la “bontà” del legislatore, sarà poi discusso e votato. La raccolta delle firme richiede la figura dell’”autenticatore”. L’art. 14 della legge n.53/1990 (aggiornato al 2024) prevede in tale ruolo le seguenti figure: i notai, i giudici di pace, i cancellieri ed i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della  Repubblica, gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del  Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali  e  provinciali, i componenti  della  conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali  e provinciali, i presidenti ed i vice  presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali  e provinciali ed i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani ed i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. Tranne notai, avvocati e parlamentari tutti gli altri soggetti hanno potere di autentica esclusivamente sul territorio nel quale esercitano il proprio mandato o la propria funzione. La norma citata non ha previsto la creazione di un adeguato elenco di autenticatori per operare gratuitamente al servizio dei potenziali sottoscrittori, in caso di necessità, con dei tavoli per la raccolta delle firme sulle piazze cittadine. Evidentemente la legge di iniziativa popolare non è cosa gradita al Palazzo. Anziché negare l’opportunità di presentarla le si costruisce attorno un percorso ad ostacoli che può essere superato solo con un forte apparato di partito. Coloro che non dispongono di potenti formazioni associative, non avranno mai delle numerose postazioni mobili a loro disposizione e dovranno dunque firmare presso i Comuni dotati della modulistica necessaria a raccogliere le adesioni. Non esiste un dispositivo/totalizzatore, accessibile a chiunque, atto ad aggiornare e comunicare contestualmente alla firma la partecipazione del firmatario, il suo numero progressivo nella lista (corrispondente al numero complessivo di quelli che hanno sottoscritto l’iniziativa fino a quel momento). Viviamo un lungo periodo di negazione di diritti fondamentali, subiamo prassi giudiziarie e leggi liberticide. Se accade che gli esercenti ospitanti l’avviso della raccolta delle firme per l’emendamento dell’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno vengano minacciati ed invitati a togliere la comunicazione, se si vedono personaggi che accartocciano, buttano in terra e calpestano i volantini “pubblicitari” lasciati in luoghi aperti a diposizione del pubblico, non è lecito sospettare che anche la raccolta delle firme per la modifica della legge n.6/2004 sia inficiata? Non potrebbe esistere un pilotaggio dissimulato tendente a sabotare e a manipolare i risultati della raccolta su base nazionale? In fin dei conti se, nei luoghi deputati, venissero creati dei moduli farlocchi per raccogliere delle firme “sgradite” per poi buttare gli elenchi relativi nessun firmatario potrebbe mai saperlo. In tale ipotesi si potrebbe comunicare di avere raccolto solo un numero esiguo di firme. E’ impossibile oscurare del tutto la mobilitazione in corso ed i suoi promotori ma sarebbe facilissimo nascondere il totale effettivo delle firme autenticate. Paranoia? Bah!? Sono stati raggiunti tali livelli di corruzione istituzionale che a questo punto non ci si può più stupire davanti a qualsiasi avvenimento.

Lasciamo queste (non casuali) lugubri riflessioni, per riprendere la nostra cronaca.

Tutto quanto era precedentemente irrisolto, pur se comunicato al giudice tutelare, in primis i corposi crediti che il nostro amico vanta nei confronti dell’AdS della sorella, continua a rimanere irrisolto.

Proseguono i processi penali a cui l’uomo è sottoposto.

Ieri 18/10/2024 si è tenuta un’udienza per il reato di simulazione di reato (la prima della raffica di accuse che l’imputato ha subito col passare degli anni). Nel corso della stessa abbiamo registrato i seguenti fatti:

Pubblico ministero e avvocato di parte civile (assoldato dall’AdS della “beneficiata” a spese della stessa, contro il fratello) hanno cercato di fuorviare il dibattito con temi non pertinenti alla causa (uno il famoso prelievo di 45000 euro da parte dell’imputato). Entrambi sono stati rintuzzati dalla replica dell’avvocato della difesa, rafforzata dall’intervento quasi simultaneo del giudice G. Carlomagno.

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Ricordiamo al lettore le vecchie nostre critiche e riportiamo gli appunti mossi nel corso dell’udieza dall’avvocato al maresciallo dei carabinieri M. I.:

La denuncia dell’imputato del 16/6/2020 non segnalava ammanchi sui conti correnti delle proprie congiunte, dunque il presunto reo non poteva aver dichiarato il falso.

Il maresciallo non ha effettuato indagini sulle sparizioni di gioielli segnalate dal denunciante.

Il maresciallo non ha preso atto della presenza di una cassaforte nell’abitazione delle escusse (madre e sorella del processato) della quale andava fatto inventario. 

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Con riferimento alla cugina del nostro amico, il suo avvocato ha fatto rimarcare quanto di seguito:

La donna ha fatto delle vendite di preziosi per conto della zia senza che l’attuale imputato ne fosse a conoscenza.

Non rispondeva al vero l’affermazione del teste sul possesso di deleghe da parte del soggetto processato, che non ne ha mai possedute.

19/10/2024 Antonio Bertinelli

Pubblicato da antoniobertinelli

Melius cavere quam pavere

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