Giustizia 2020? un incubo (18 puntata)

C’ è da presumere che se il furto (art. 624 c.p.) fosse stato perseguibile d’ufficio e non su querela della parte offesa il denunciante sarebbe stato chiamato a rispondere anche di questo. Probabilmente chi muove le fila di questa infausta vicenda non è riuscito ad ottenere la firma delle due disabili per procedere in questo senso. La simulazione di reato (art. 367 c.p.) è invece imputabile d’ufficio.

Il delitto di simulazione di reato concretizza una condotta che si vuole punire perché rappresenta un intralcio alla giustizia e viene punito soltanto laddove si afferma falsamente con una querela o con una denuncia che sia avvenuto un reato, in realtà rivelatosi inesistente. Nel caso di specie si tratterebbe di simulazione formale, poiché il procedimento penale è iniziato a seguito di una querela presentato dallo stesso xxxxxxxxxxx contro ignoti e quindi a seguito di una notizia di reato che è stata giudicata dal magistrato “ falsa”. Ora il dolo che caratterizza tale reato è un dolo generico, ovvero la premeditazione e la cosciente volontà di segnalare artatamente alle autorità una notizia che invece si sa che è falsa. Nel caso di specie, manca tale dolo generico perché la notizia che xxxxxxxxxx ha dato con la presentazione della denuncia all’autorità giudiziaria non riguardava casi mai avvenuti, MA AL CONTRARIO FACEVA RIFERIMENTO A FATTI così riportati nelle segnalazioni del ricorrente/denunciante: dileguamento di un PC portatile, impossibilità a ritirare la pensione della vecchia, sbarramenti della sua abitazione, inspiegabile cambio di serratura dell’alloggio, sparizione di preziosi e documenti, le lamentele della padrona di casa per cose divenute irreperibili. Eventi che nella realtà si sono verificati e in quanto tali non possono esser considerati come FALSI o COME MAI ACCADUTI. In quanto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 367 c. p., il raffronto tra il reato consumato e il reato denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione. Quindi, come da giurisprudenza, la mancanza di dettagli nella denuncia non può tramutarsi in “simulazione di reato”.

3/11/2020 Antonio Bertinelli

Pubblicato da antoniobertinelli

Melius cavere quam pavere

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