Abbiamo vissuto la disavventura di subire l’occupazione abusiva di una casa distante dal nostro luogo di residenza. Beh, è così che gira il mondo odierno. Dopo il suo sgombero non vi abbiamo più soggiornato. La violazione della nostra privacy domestica ci ha infastidito a tal punto che ancora oggi avvertiamo il disagio di tornare in quel luogo. Immaginiamo cosa possano aver provato il nostro amico e le sue due congiunte dopo l’irruzione nelle loro vite dei consueti metodi adottati dagli “angeli” della Volontaria Giurisdizione. Uno sfoggio di potenza degno di ben altre cause, con buona pace dei principi giuridici basilari calpestati. La politica dell’ultimo trentennio, agita da animali a sangue freddo come l’iguana o il camaleonte, estremamente adattabili per muoversi con sicurezza in qualunque ambiente, ha cancellato la linea di demarcazione tra grande crimine e istituzioni. Ha visto l’affermarsi del “politicamente corretto”, in teoria assertivamente inclusivo, in pratica strumento atto a manipolare il pensiero ed i comportamenti delle masse. Con il pretesto dell’inclusione si annullano le individualità, si uniformano le persone per controllarle, per gestirle secondo dei protocolli sociali che le classi dominanti fissano ed impongono in dispregio di quella democrazia che da molti anni stanno smantellando, quando un mattone per volta, quando con la poderosità di un caterpillar. La promozione della cultura “woke” registra la mortificazione/colpevolizzazione del padre in quanto figura storica oppressiva, la mortificazione/colpevolizzazione del maschio in quanto personificazione del male ante litteram, la mortificazione/colpevolizzazione della famiglia in quanto cardine sociale fonte di rapporti “patologici” tra i membri che la compongono. Chi parteggia per il sistema socio-giudiziario nato dalla legge n. 6/2004 non perde occasione per rimarcare i delitti che maturano tra i componenti del nucleo familiare. La storia di Caino e Abele insegna che l’umanità porta dentro sé sia la vocazione alla fratellanza che la peggiore potenzialità per rinnegarla. La cronaca nera non ci risparmia vicende come questa o quest’altra. Esistono casi in cui qualcuno dei familiari approfitta di altri membri più fragili. Esistono casi in cui due germani ed una badante mettono nei guai giudiziari il terzo fratello. Di qui a sostenere che l’A.d.S. debba essere necessariamente un soggetto esterno alla famiglia ce ne corre! Le ragioni di queste affermazioni sono in verità più rozze. Per dirla con Michele Capano: “Niente di personale…è solo una questione di affari”. Pur di estromettere dalla possibile nomina di amministratore un familiare si ricorre a qualunque espediente. Non è escluso quello di aggregarsi per compiere dei misfatti a danno del potenziale concorrente nella nomina di A.d.S. da parte del giudice tutelare. In luogo della consuetudine che, in certi casi, vede l’attività d’impresa trasformarsi d’emblée in reato di associazione per delinquere, nel caso di “allegre” amministrazioni patrimoniali extrafamiliari, costituitesi nei tribunali della Repubblica, invece si incontrano indulgenze e disattenzioni. L’attività camaleontica dei governi, condotta con tanta retorica, pur anche nel bulicare di numerosi tagliagole, non può prendere in considerazione per porvi rimedio, neanche a posteriori, il dramma vissuto dall’inarrestabile Lando Buzzanca o quello del mite professore Carlo Gilardi, non può parlarci delle decine di migliaia di “beneficiati” giudiziari, non può parlarci dell’Italia delle torture.
La storia che stiamo raccontando è costellata di distrazioni, di forzature e di ritorsioni finalizzate ad ammorbidire il comportamento “resistente” del protagonista. Ci sembra di sfondare una porta aperta ipotizzando che tra consanguinei non sia consueto scambiarsi ricevute per dei movimenti di denaro reciproci. Del resto non abbiamo mai conosciuto casi nei quali, tra familiari, è adottato questo metodo contabile. Per un’intera vita i fratelli della nostra storia hanno fatto a meno di scambiarsi quietanze tra di loro ed hanno goduto dei loro beni personali in comunanza d’uso. Solo in circostanze particolari e in questi ultimi anni, l’indagato ha ritenuto utile chiedere quietanze alla sorella. Era suo procuratore generale, doveva rispondere del suo operato solo alla sorella e alle sue richieste, eppure ad un certo punto, dopo aver notato certi “avvicinamenti” (rivelatisi poi fatali) ha prudentemente cambiato comportamento. Quando poi l’indagato ha capito l’aria che tirava in tribunale ha preso questa abitudine anche per consegnarle solo mille euro in contanti, spesso causando la stizza della germana, del tutto disabituata a questa pratica.

L’inevitabile orchestrazione, che immaginiamo esistere dietro la paradossale storia in corso da quattro anni, dispone di grandi risorse e non le lesina di certo. Dopo la dettagliatissima denuncia che il nostro amico ha depositato alla procura della repubblica di Perugia, è spuntata, last but not least, l’accusa di appropriazione indebita a danno della sorella. E’ l’accusa più “malandrina” e, dato il contesto storico, sicuramente tra le più facili da portare avanti pescando nel torbido. Non abbiamo il potere di arrestare questa particolare animosità, ma possiamo rimarcare alcune delle violazioni di diritti insite nell’attività giurisdizionale che ha interessato l’istante-reclamante-ricorrente-indagato fino a tutt’oggi. Magari tralasciamo lo “smarrimento” (provvidenziale?) di venti importanti documenti presentati in tribunale, le procure per i morti, la pioggia di calunnie e le indagini frettolosamente condotte, però, andando a leggere ciò che raccomanda l’Europa, osserviamo e, non volendo abusare della pazienza del lettore, riportiamo nella maniera più concisa possibile la violazione di alcuni diritti umani:
La mancata nomina ad amministratore di sostegno dell’indagato, ponendosi in antitesi con la volontà espressa dalla beneficiaria e con la sua precedente decisione di eleggere il nostro amico quale proprio rappresentante generale (già sette anni prima rispetto all’apertura di amministrazione di sostegno), ha effettivamente leso il diritto alla vita familiare dei due fratelli, valore protetto dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Nel caso di specie l’autorità giudiziaria ha operato una illegittima ingerenza nel contesto familiare dell’indagato in quanto è stato interrotto forzosamente (ed ingiustamente) il rapporto fiduciario e di assistenza che legava l’uomo alla sorella.
In particolare la Corte di Cassazione non ha operato un corretto bilanciamento tra il diritto alla “vita familiare” e le esigenze di tutela patrimoniale dei soggetti vulnerabili nella misura in cui ha rigettato il ricorso presentato dall’indagato facendo propria la seguente motivazione: il giudice di merito ha dato rilievo non già alla specifica qualificazione del reato in astratto addebitabile al ricorrente, e all’attaccamento della responsabilità penale, ma alla gestione poco trasparente del patrimonio.
Il diritto alla vita familiare, consacrato dall’art. 8 della Convenzione Europea, per sua importanza/valore, non può essere superato ovvero derogato esclusivamente sulla base del mero sospetto circa una “gestione poco trasparente del patrimonio”.
Il dubbio insinuato circa una presunta infedeltà dell’assistenza fornita dal nostro procuratore generale prima dell’apertura dell’amministrazione di sostegno, circostanza priva di riscontri e comunque non dettagliata, rappresenta una questione da affrontare in fase istruttoria anche al fine di verificare l’esistenza di eventuali reati commessi in danno alla sorella e dunque dei possibili profili di responsabilità civili e penali dell’uomo.
Il Tribunale e poi la stessa Corte di Appello, una volta esauriti i propri poteri giurisdizionali, hanno autorizzato l’amministratore di sostegno della germana del nostro amico a costituirsi in nome, per conto e a spese della beneficiaria nei giudizi di impugnazione azionati avverso i provvedimenti da loro stessi emanati.
C’è stata la violazione dei principi di terzietà ed imparzialità nell’esercizio del potere giurisdizionale, principi consacrati dall’art. 6 della Convenzione citata. Un giudice tutelare, sulla base di criteri non specificati, ha autorizzato un amministratore di sostegno (da egli nominato) a costituirsi nei giudizi di impugnazione avverso i provvedimenti di nomina da egli stesso adottati.
I provvedimenti autorizzativi resi sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello hanno realizzato una illegittima sostituzione della beneficiaria il cui consenso o dissenso è stato totalmente ignorato. D’altronde la stessa beneficiaria aveva espresso la volontà di essere amministrata dal fratello ma, contrariamente ai suoi voleri, con inqualificabile aberrazione procedurale, è stata invece costretta a costituirsi in giudizio per difendere la legittimità del provvedimento reso dal Giudice Tutelare prima e dalla Corte di Appello dopo.
L’istante-reclamante-ricorrente-indagato, costituitosi regolarmente nel procedimento con il patrocinio di un difensore, non è stato autorizzato a prendere visione del contenuto del fascicolo di causa relativo all’amministrazione della sorella.
5/5/2024 Antonio Bertinelli