Giustizia 2022? un incubo (103 puntata)

Come ben ricorderanno i lettori, a giugno del 2020, il nostro amico è incappato nelle maglie della giustizia per difendere gli interessi di due congiunte: la madre e la sorella, entrambe disabili, verosimilmente circonvenute da (ignoti?). L’istante/reclamante ha finito in tal modo per vivere negli incubi (persino notturni) e le stesse donne nominate sono state investite da eventi traumatizzanti che hanno rivoluzionato la loro vita. Nel caos che da tanti anni governa la giurisdizione ci sembra doveroso rendere un omaggio a quei magistrati ancora rimasti allineati con quanto prevede il Diritto e con le aspettative del cittadino. La vicenda, frutto della negligenza che ha pervaso l’amministrazione della cosa pubblica dopo l’esautorazione/rimozione dello Stato, al fine di fare spazio esclusivamente al profitto privato, ha preso origine da una pratica ministeriale definitasi con un calcolo matematico errato: un 24 scritto al posto di un 25. La cosa, pur immediatamente segnalata dall’interessato, non è stata corretta dall’amministrazione ed ha prodotto un’avventura giudiziaria annosa (oltre che costosa per la collettività) che ha interessato la Corte dei Conti ed un tribunale ordinario. Dopo anni di contenzioso la storia ha trovato un suo felice esito. Proprio per la sua singolarità (è una delle poche sentenze inappuntabili che abbiamo personalmente registrato negli ultimi lustri) la riportiamo sinteticamente nella sua parte conclusiva:

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Sentenza n. xxxx/2015 pubbl. il 01/04/2015 RGN n. xxxx

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di XXXX – Sezione Lavoro e Previdenza

Composta dai seguenti magistrati:

– C. dr. G. – Presidente

– C. dr. P.- Consigliere rel

– M. dr.ssa S. – Consigliere

Nell’udienza di discussione del 1 aprile 201 5, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro di secondo grado iscritta al n.XXXX del Ruolo Generate Affari Contenziosi dell’anno 2010

TRA

XXXX rappresentato e difeso dall’ Avv.to XXXX

APPELLANTE

E

lNPS (gia LN.P.D.A.P.), rappresentato e difeso dall’Avv. xxxx APPELLATO

DISPOSITIVO

La Corte, in accoglimento dell’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza, Condanna I’INPS al pagamento in favore di XXXX della somma di xxxx al netto delle ritenute erariali, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, nonché alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado (xxxx), oltre interessi legali dal pagamento; condanna l’INPS al pagamento  delle spese del primo grado, che liquida in xxxx e delle spese di appello che liquida in xxxx oltre spese forfettarie nella misura del 15%; pone a carico dell’INPS le spese di C.T.U.

Roma, 1aprile 2015

Il Presidente C.G.

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La sentenza sinteticamente sopra riportata ha il pregio di provvedere, se non ai torti subiti e alle lunghe sofferenze dell’attore, all’intero suo risarcimento economico. Invece la storia che stiamo narrando non ha visto soltanto le perdite patrimoniali delle congiunte del reclamante, ma pure i suoi continui esborsi per “difendersi” personalmente dall’iter giudiziario. Al momento non esistono studi o statistiche di dominio pubblico per conoscere esattamente i risultati delle attività giurisdizionali svolte nel corso del tempo. Chi partecipa alla consuetudinaria cerimonia dell’apertura dell’anno giudiziario è assorbito dalla sceneggiatura e non da altro. Il desiderio di conoscere lo stato effettivo in cui versano i tribunali non è tra le questioni che interessano le istituzioni e quindi ci dobbiamo adattare con quello che raccogliamo estemporaneamente dai loro sfortunati “clienti”. Dalla documentazione spesso appare l’approssimazione, quando non addirittura l’arbitrio di alcuni operatori del diritto. Fa riflettere, ad esempio, pure un episodio che si riferisce alla nostra storia: L’A.d.S. della sorella del nostro amico intraprende azioni giudiziarie (nel proprio interesse) con spese e parcelle a carico della disabile contro lui stesso, che è stato da sempre la “spalla” della donna e ne è anche procuratore generale per sua espressa volontà. Semplicemente aberrante!  Un estraneo nominato da un G. T. , grazie a delle calunnie, si incunea dentro una famiglia e, insieme allo stesso giudice, ne diventa “padrone” tagliando fuori chiunque altro. Le raggelanti vicissitudini del prof. Carlo Gilardi (le più scioccanti di cui abbiamo conoscenza, ma purtroppo non le sole) stanno ancora lì a fare scandalo, nella macroscopica indifferenza di coloro (parolai e pusillanimi formalmente dotati del potere per farlo) che avrebbero dovuto intervenire molto prima che la faccenda si incancrenisse a suo (inconvertibile?) discapito. Ci sembra che il collante a buon mercato dell’odio, in soprappiù, ha saldato le azioni di coloro che asseriscono di avere operato a tutela del suo patrimonio. Questi soggetti sono comprovatamente degli intoccabili. Il quadro della giurisdizione che crudamente ci si presenta è quello che mettiamo di seguito: (https://vod02.msf.cdn.mediaset.net/farmunica/2019/12/503971_16ecdcfa160965/16ecdcfa160965-22_0.mp4?fbclid=IwAR22Yh0rvDqgdvgaE-6YqfJxw-9PhDcmNAjYlu6r-oBDsjrQXTVs7kT75M4); (https://www.varesenews.it/2018/03/stefania-federici-lucrava-anche-sui-funerali-dei-suoi-assistiti/697641/). Lo sterile dibattito sulla “riforma” della giustizia orbita tutto su questo: (https://www.ilriformista.it/slitta-la-riforma-del-csm-a-3-anni-dai-proclami-di-bonafede-tutto-e-impantanato-per-lostracismo-di-pd-e-m5s-290545/) ed intanto possiamo leggere: (https://www.sardegnalive.net/news/in-italia/353142/giustizia-il-fatto-non-sussiste-storie-di-orrori-giudiziari-nel-nuovo-libro-di-irene-testa). Tornando alla nostra storia, dopo che, qualche giorno fa, gli è stato bocciato dal tribunale un “reclamo mai presentato”, così da far riflettere l’interessato sull’opportunità di un ricorso straordinario per Cassazione, ecco le novità: il nostro amico, con notifica del 4 aprile 2022, è stato rinviato a giudizio. Tentare di rapportarsi con un tribunale, provare a discolparsi, anche se l’accusa è infamante, è un po’ come tentare di trasmettere un dato non previsto dalla procedura installata su un computer. La procura della Repubblica non è programmata per ricevere determinati dati ed è così che l’istante, per fortuna solo per l’ufficio citato, resta un ladro ed un bugiardo. Il pubblico ministero, T.M., NON SI E’ MAI ACCORTO CHE IL RIVIATO A GIUDIZIO E’ PROCURATORE GENERALE DELLA PROPRIA SORELLA E QUINDI NON HA RUBATO (avvertendo e lasciando ricevuta dell’operazione, cosa peraltro giuridicamente neanche dovuta) la somma xxxx, ma l’ha messa doverosamente al sicuro dai sempre presenti malintenzionati ed ivi conservata. L’imputato, contrariamente a quello che scrive il pubblico ministero, non ha mai avuto delle deleghe per operare perché, essendo appunto procuratore generale, non ne aveva bisogno. Il pubblico ministero NON SI E’ ACCORTO CHE LE INDAGINI DA LUI COORDINATE (ma come?) NON HANNO FATTO DELLE VERIFICHE SUI FATTI DENUNCIATI (neanche su uno di essi) MA HANNO DIVAGATO SOLO A MARGINE DELLA VICENDA (ipotizzata e denunciata). (Leggere le puntate n. 19 e n. 78 per le richieste di archiviazione presentate dal presunto reo). Ecco i documenti appena ricevuti dal reclamante:

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Avvocato XXXX

———- Messaggio inoltrato ———-

Da: PEC Dibattimento Procura XXXX <dibattimento.procura.XXXX>

Data: 4 Apr 2022 12:32:14

Oggetto: DCG XXXX/20 AVV+ IMP

A: XXXX


msg.eml

Oggetto: DCG XXXX/20 AVV+ IMP
Mittente: “PEC Dibattimento Procura XXXX” <dibattimento.procura.XXXX>
Data: 04/04/2022, 12:32
A: <XXXX>

UFFICIO DIBATTIMENTO PROCURA

AL DIFENSORE/I

Si trasmette, ex art. 148 co. 2 c.p.p., l’allegato decreto di citazione a giudizio per la notifica al difensore e all’imputato elettivamente domiciliato presso il difensore.

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                                Procura della Repubblica

                                                 Presso il Tribunale di XXXX

                                         DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

                                     Art.550-552 c.p.c. – 159 comma 1 disp. Att. –

Il Pubblico Ministero,

concluse le indagini preliminari del procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

XXXX Assistito e difeso dall’avv. XXXX del foro di XXXX

                                                          IMPUTATO

Del delitto di cui all’articolo 367 c.p.,

perché, con denuncia sporta contro ignoti dinanzi alla Stazione Carabinieri di XXXX per delitto di cui all’articolo 643 c.p., di cui sarebbero state vittime l’anziana madre di anni 91, XXXX e la sorella affetta da disturbi psichiatrici, XXXX, attestava falsamente l’avvenuta commissione del delitto, atteso che dalle indagini svolte nell’ambito del procedimento penale n. 4487-20 r.g.n. noti non emergeva nulla di quanto da egli riferito e, anzi, si accertava che lo stesso si era appropriato, in data 6.5.2019, della somma di euro xxxx, prelevandola dal libretto postale xxxx, cointestato alla madre e alla sorella e sul quale aveva la delega a operare, depositando tale somma sul proprio conto corrente, all’insaputa delle aventi diritto.

In xxxx, in data, 16.6.2020

Per il quale/i quali sono persone offese

                                                          DISPONE

La citazione di chi è imputato per rispondere dei suddetti reati dinanzi al tribunale di xxxx in composizione monocratica, via xxx, aula udienza, per il giorno 2/12/2022 alle ore 9,30, innanzi al giudice XXXX

                                                           AVVISA

Chi è imputato

Che non comparendo, senza un legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 quater, 420 quinquies c.p.c.;

Che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore d’ufficio;

Che qualora ne ricorrono i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado potrà presentare le richieste previste dall’art. 438 c.p.c. (giudizio abbreviato), dall’art. 444 c.p.c. (applicazione della pena richiesta), ovvero, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., l’imputato potrà chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la Procura della Repubblica, via xxxx, piano terra, Ufficio Dibattimento, e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia.

                                                       DISPONE

La notifica del presente atto a mezzo ufficiali giudiziari o Polizia Locale territorialmente competente, con facoltà di subdelega, all’imputato che non sia a qualsiasi titolo domiciliato presso il difensore e alla persona offesa che non abbia nominato difensore di fiducia; la notifica a mezzo fax o ai sensi dell’art.148 c.2 bis c.p.c. ai difensori, all’imputato che risulti a qualsiasi titolo domiciliato presso il difensore, alla persona offesa che abbia nominato difensore di fiducia.

xxxx 7/12/2021                                                              IL PUBBLICO MINISTERO

                                                                                            Dr.ssa F. M. – Sost.

Depositato in segreteria il 7/12/2021

Il Cancelliere XXXX

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6/4/2022 Antonio Bertinelli

Pubblicato da antoniobertinelli

Melius cavere quam pavere

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