L’art. 351 c.p.c. prevede che il reclamante possa fare istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento emesso in primo grado. La richiesta si può inoltrare in Corte d’Appello quando si ritiene che, nell’attesa della prima udienza relativa al reclamo, l’immediata esecuzione del provvedimento causi all’appellante un pregiudizio irreparabile. Nel caso relativo alla narrazione in corso ci sarebbero rischi di perdita di alcuni diritti reali dei quali il reclamante ha comunque preferito non fare menzione. Il reclamante ha optato per la salvaguardia dell’integrità della famiglia, istituzione tutelata dalla Costituzione come si legge nell’art. 2 e nell’art. 29. Il reclamante ha ritenuto che nel rispetto del principio solidaristico, culturalmente consolidatosi nei secoli, qualora se ne ravvisino le ragioni, i figli debbono dedicarsi all’accudimento dei genitori ed occuparsi dei loro bisogni. Il reclamante ha ritenuto che tale postulato affianca il diritto positivo (art. 315 bis c.c.) in quanto già presente in natura, eterno ed immutabile nel tempo. Il reclamante, nel chiedere la sospensione dell’esecutività, ha voluto richiamare l’attenzione su ciò che ha guidato il Parlamento nella stesura della legge 6/2004. Per quanto riguarda la scelta dell’amministratore di sostegno ricordiamo che l’art. 408 c.c. dispone che la sua designazione “avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario”. Dunque “la ratio legis” è esclusivamente ispirata ad interessi personali, nel senso che l’individuo e la sua capacità non potrebbero essere legittimamente piegati ad esigenze esogene, che potrebbero verosimilmente configurarsi con l’inserimento di elementi estranei al gruppo familiare.
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Ecco l’istanza:
CORTE D’APPELLO DI XXXXXXX
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA ISTANZA DI SOSPENSIONE DI ESECUTORIETA’ DEL PROVVEDIMENTO
Il Dr. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), ed ivi res.te, elett.te dom.to in XXXXXXXXX presso e nello studio dell’Avv. XXXXXXXXXX che lo rapp.ta e difende in virtù di delega allegata al presente Pec: ……..
CHIEDE
La sospensione della esecutorietà del provvedimento reclamato del 7/12/2020 del Giudice Tutelare del Tribunale di XXXXXXXXXXX ed emesso nella procedura n. XXX/2020, di cui il ricorrente ha preso visione l’8/1/2021 perché ritiene che l’immediata esecuzione del provvedimento possa causare al reclamante un pregiudizio irreparabile per i motivi che seguono:
Il reclamante ha ragione di temere che venga portata a compimento in maniera irreversibile l’opera di spoliazione già cominciata dal 2019 con l’alienazione di vari ricordi e di oggetti preziosi di famiglia.
Dopo l’ingresso di estranei in casa della sig.ra XXXXXXXXXXX nessuno ed ancor meno il l Giudice Tutelare adito il 15 giugno 2020, ha potuto evitare la vendita di oro e gioielli, in parte documentata con alcune ricevute di vendita a terzi di oggetti preziosi.
Il reclamante teme che l’estromissione del figlio dal contesto familiare sia un passaggio propedeutico per allontanare la sig.ra XXXXXXXXXX dal proprio appartamento e collocarla in una RSA. L’impegno profuso dal reclamante nel corso degli ultimi 14 anni, anche a costo di significative limitazioni delle proprie libertà personali, è stato finalizzato proprio ad evitare alla madre di finire in una struttura dalla quale sarebbe uscita solo da deceduta.
Ulteriore dubbio è costituito dal fatto che l’amministratore nominato dal Giudice Tutelare, o il suo delegato con la sua presenza, potrebbe in qualche modo compromettere le precarie condizioni mentali della sorella. La fragilità di salute della donna potrebbe suggerire il pretesto per un intervento giudiziario anche ai suoi danni, con il rischio che anche quest’ultima potrebbe essere ricoverata in una RSA, evento che il dott. XXXXXXXX ha sempre cercato di evitare.
Si confida pertanto nell’accoglimento della presente istanza
XXXXXXXXX 15 gennaio 2021
AVV. XXXXXXXXXXX
15/1/2021 Antonio Bertinelli