Giustizia 2024? un incubo (178 puntata)

Riportiamo uno stralcio dell’udienza del 26/1/2023 relativa al processo del nostro amico, imputato di simulazione di reato:

PROCEDIMENTO A CARICO DI – XXXX –

Si dà atto che le parti sono regolarmente costituite, così come

da verbale riassuntivo redatto dal Cancelliere di udienza.

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – L’Avvocato P. C. P. , diciamo, deposita atto di

costituzione di parte civile. Prego, il Pubblico Ministero

sull’atto di costituzione.

P. M. (GLORIA SABBATINI) – Nulla osserva.

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – Nulla osserva. La difesa?

AVV. DIFESA (dell’imputato) M. C.  – La difesa si oppone all’ammissione della

costituzione di parte civile. Noi abbiamo una contestazione

di simulazione di reato rispetto alla quale, sicuramente,

la Signora YYYY non era in alcun modo

individuata come possibile autrice, al più come possibile

vittima. Non vediamo la qualità di persona offesa rispetto

alla contestazione della Signora YYYY e non vediamo

come ciò possa consentirgli di costituirsi parte civile in

questo processo rispetto alla contestazione.

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – Allora, su questa questione il Pubblico Ministero?

P. M. (GLORIA SABBATINI) – Giudice, io insisto sulla costituzione di parte civile,

perché la Signora YYYY è, comunque,

terza danneggiata dal reato e, quindi, anche se,

direttamente, non è persona offesa è, comunque,

direttamente, danneggiata dal reato.

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – La parte civile?

AVV. DIFESA (dell’AdS) P. C. P. – La parte civile insiste per la

propria costituzione, facendo presente che i fatti di causa

si inseriscono in una vicenda molto più ampia di gestione

del patrimonio della parte offesa da parte del XXXX e

di gestione anche del patrimonio della madre da parte del

XXXX. Il processo attuale, il processo di oggi, ha

come riferimento dei presunti ammanchi di gioielli, di

denaro. Ammanchi di gioielli e di denaro che si trovavano

all’interno dell’abitazione della parte offesa. Quindi,

questa parte civile intende, ovviamente, fare chiarezza e

contribuire alla chiarezza dei fatti processuali ed

ottenere il giusto ristoro nei confronti della parte offesa

che, comunque, era in qualche modo coinvolta, suo malgrado

ed a sua insaputa, in questa denuncia per la sparizione di

oggetti.

AVV. DIFESA (dell’imputato) M. C. – Giudice, posso 10 secondi?

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – Sì.

AVV. DIFESA (dell’imputato) M. C. – Io, purtroppo, adesso apprendo, non ho

neanche in mano la copia. Aggiungo anche che oggi la

Signora YYYY, come è testimoniato dalla presenza

della collega amministratrice di sostegno, è sottoposta ad

una procedura all’interno della quale … ora io non conosco

il decreto, credo che ci volesse un’autorizzazione del

Giudice Tutelare, che non so se c’è alla costituzione di

questa parte civile.

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – Allora, io volevo soltanto chiarire questo. Perché si

parla di una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

AVV. DIFESA (dell’AdS) P. C. P.– Sì, ce l’abbiamo.

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – Okay, quindi, ce l’avete.

AVV. DIFESA (dell’AdS) P. C. P. – Ce l’abbiamo.

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – E, allora, magari, la alleghiamo.

AVV. DIFESA (dell’AdS) P. C. P. – Magari mi posso riservare di

allegarla successivamente?

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – Sì, però, rimane sospesa la valutazione. Cioè, se ce

l’ha adesso … affrontiamo un problema alla volta.

AVV. DIFESA (dell’AdS) P. C. P. – Sì, eccola qua.

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – Allora, la difesa della parte civile produce anche

l’autorizzazione pervenuta da parte del Giudice Tutelare

rispetto proprio alla costituzione stessa. Allora, voleva

dire qualcos’altro?

AVV. DIFESA (dell’imputato) M. C. – Io, Giudice, se me lo consente, vorrei

vedere questa autorizzazione, perché credo che ci debba

essere contraddittorio. Secondo, rispetto a quello che ha

detto la collega qui noi ci troviamo rispetto ad una

contestazione che riguarda la simulazione di reato.

Capisco…

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – Sì, va bene, questo lo ha già detto. Adesso …

AVV. DIFESA (dell’imputato) M. C. – No, lo dico rispetto al fatto che la

collega ha parlato di una vicenda più complessa che, però,

non può c’entrare nulla con la possibilità della

costituzione di parte civile in questo giudizio.

AVV. DIFESA (dell’AdS)  P. C. P.– Giusto per chiarezza …

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – Non sono ammesse repliche, già, insomma, ripetiamo

sempre le stesse cose.

AVV. DIFESA (dell’imputato) M. C. – Infatti, non è un’autorizzazione in cui il

Giudice è messo in grado di apprezzare una qualità di

persona offesa, che viene denunciata, diciamo così,

dall’amministratrice di sostegno, ma che, in realtà, non

trova riscontro nel procedimento penale di cui ci

occupiamo.

GIUDICE (VIVIANA PETROCELLI) – Allora, il Giudice, sentite le parti e preso atto

delle osservazioni avanzate; rilevato che a livello formale

la costituzione risulta, legittimamente, autorizzata da

parte del Giudice Tutelare, che non fa osservazioni ed

autorizza l’istanza nei termini di cui alla richiesta;

rilevato che per pacifica giurisprudenza, astrattamente,

nell’ipotesi di reato, di cui all’Articolo 367 come anche

nell’ipotesi 368, la persona può rilevare … diciamo,

appunto, la persona privata il privato può rilevare come,

eventualmente, persona danneggiata; rilevato che eventuali

osservazioni rispetto a quelle formulate dalla difesa

potrebbero al più avere un rilievo sotto il profilo del

merito, quindi, rispetto al diritto ad ottenere il

risarcimento, ma che non attengono alla formalizzazione

della costituzione di parte civile, di cui in questa sede

si deve discutere; per questi motivi allo stato prende atto

dell’intervenuta costituzione, chiaramente, riservandosi in

ordine alla valutazione della stessa, della meritevolezza

delle pretese, all’esito dell’istruttoria dibattimentale.

Dal verbale si capisce di sicuro che i giudici tutelari solitamente consentono sempre agli AdS di agire, anche a prescindere dalla fattibilità/legittimità della cosa. Certe diadi sembrano non trovare limiti di sorta , simili ad una mano morta giudiziaria che attinge pretestuosamente nei patrimoni familiari, sono diventate una piaga nazionale che tutte le istituzioni fanno finta di non vedere. Per l’imputato il G.T. Andrea Barzellotti ha autorizzato pure un’azione giudiziaria per un reato (neanche commesso) caduto in prescrizione.

Forse è la pervasività culturale del cosiddetto Codice Rosso “un cantiere sempre aperto che viene costantemente aggiornato introducendo una disciplina sempre più severa e una meccanica coercitiva straordinariamente penetrante” che in determinati settori della giurisdizione ha inquinato/deformato la maniera di operare di molte toghe. E’ la forma mentis diffusa nei e dai CAV che sta offuscando i principi basilari del diritto, a volte con toni surreali, a favore della sommarietà dei giudizi e delle menzogne seriali.

Non si capisce come la denuncia fatta dal nostro amico il 16/6/2020 nell’interesse della madre e della sorella (pure se riportasse cose farlocche come vogliono sostenere contro ogni evidenza certi soggetti) possa aver causato danni a quest’ultima. Eppure questo epilogo giudiziario è un prodotto di giuristi, non l’hanno propiziato dei fruttivendoli.

Ciò nonostante il tribunale ha deciso che la sorella dell’imputato, a sua insaputa e a sue spese, si costituisse in giudizio come parte lesa contro di lui!

Siamo schierati con tutti i magistrati che giustamente rivendicano indipendenza e autonomia, ma ricordiamo agli stessi che i cittadini hanno il diritto di poter contare sulla loro imparzialità.

Nell’udienza del 15/11/2024 l’avvocato della sorella (ingaggiato dall’AdS della donna) si è ben guardato dal chiamare a testimoniare il medico che ha consentito alla sua assistita (madre dell’imputato) di firmare una procura speciale all’avvocato G.C.. Ha chiamato invece:

  1. lo stesso AdS C. T. (denunciato dal nostro amico, tra l’altro, anche per peculato).
  2. l’assistente sociale S. C. (denunciato dal nostro amico per falsa testimonianza)
  3. l’avvocato G. C., quello che ha prodotto in tribunale (al giudice tutelare che l’ha acquisita come delega della beneficianda) una procura speciale per amministrare un morto.

Il trio testimoniale ha così potuto dare la stura alla distorsione dei fatti e alla denigrazione dell’imputato per tutta la durata dell’udienza. Forse il fatto di dover mentire per forza al fine di guadagnare con il tipo di lavoro che fanno costituisce un diritto per questi frutti marci della legge n. 6/2004? Quasi sempre, pure se denunciati con prove inconfutabili, questi personaggi godono di coperture diffuse. E’ operativa una fitta rete di corruttele che si regge sul do ut des e arriva ai piani alti.

Il difensore dell’imputato, pur rilevando i persistenti “fuori tema” rispetto al capo d’accusa (simulazione di reato), per non indispettire il giudice, ripromettendosi di contraddire i testimoni successivamente con una memoria scritta, ha fatto pochissimi interventi. A) Ha chiesto all’AdS C.T. se era a conoscenza di essere stata denunciata dal nostro amico ricevendo un falso diniego. B) Ha chiesto all’assistente sociale S.C. se sapeva chi aveva provveduto alle due donne dal 2006 fino all’epoca “Covid 19”, in cui entrarono in ballo altri soggetti (nipote-cugina e avvocato G. C.), ricevendo come risposta un “non lo so”. C) Ha accennato una domanda in merito all’avvocato che depositò la “procura per il morto”, subito stoppato dal giudice Guia Carlomagno che l’ha ritenuta non pertinente. 

Non sappiamo se il patrocinante dell’AdS, avvocato P. C. P., abbia pensato al giudice di Pinocchio, quello che rivoltosi ai gendarmi così dispose: “Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro. Pigliatelo, dunque, e mettetelo subito in prigione”, però si è esibito, a fine udienza, con un vero coup de théâtre e consumata maestria. Ha domandato al suo collega G. C. come fosse entrato l’imputato in casa della madre, nel corso della sua permanenza ivi nel giugno 2020, ricevendo la risposta attesa: “E’ entrato con le chiavi”. (N.d.A. madre e figli hanno avuto da sempre le chiavi di casa l’una degli altri).  

Saremo più esaurienti quando riceveremo il verbale dell’udienza.

17/11/2024 Antonio Bertinelli

Pubblicato da antoniobertinelli

Melius cavere quam pavere

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