Giustizia 2024? un incubo (157 puntata)

Spinti, alla stessa maniera da tutti i governi globalizzati, ad arretrare nella storia per tornare a vivere in una condizione generale “prepolitica”, a subire ormai i rapporti di forza caratteristici del diritto di natura, accade pure che quando certe argomentazioni o alcuni fatti oggettivi sono inattaccabili c’è chi finisce per combattere-ostracizzare i divulgatori ed i portatori di quelle realtà disfunzionali ai disegni delle classi egemoni. Non è raro constatare l’enorme divario tra i poveri mezzi a disposizione dei “dissidenti” e tutti quelli su cui possono contare i portatori del “politicamente corretto”. Questo caso (Senato della Repubblica – Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-07195) vede chiamare in causa un ministro al fine di ottenere la “punizione” di due ricercatori (Fabio Nestola e Davide Stasi). Alla faccia dell’articolo n. 21 del dettato costituzionale. Sembrano trascorsi secoli da quando, nel 1945, sotto la guida di Ugo Forti, professore di diritto amministrativo nell’Università di Napoli, venne istituita la commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato. La prima sottocommissione contava tra i suoi componenti docenti affermati quali Roberto Ago, Guido Astuti, Piero Calamandrei, Vezio Crisafulli, Arturo Carlo Jemolo, Costantino Mortati, Gaetano Morelli, Ciro Vitta, Guido Zanobini, Massimo Saverio Giannini, inoltre magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative quali Gaetano Azzariti, Leopoldo Piccardi, Emanuele Piga, Antonio Sorrentino, Andrea Torrente. Sono cambiati i tempi, sono cambiate le carature dei giuristi e quelle dei magistrati. E’ veramente un altro pianeta, un universo che per un verso ci confonde e per l’altro ci fa davvero paura. Le risoluzioni del Ministero della giustizia, davanti al gravame delle toghe che si ritrovano sotto processo, sembrano indecifrabili: davanti ad una stessa fattispecie di reato la decisione sulla costituzione di parte civile o meno è spesso contrastante: per Piercamillo Davigo l’amministrazione non si è costituita, diverso discorso è stato fatto per Luca Palamara. Due pesi due misure, chissà? Uno degli ultimi “misteri” nazionali concerne l’attività di spionaggio (senza adeguate autorizzazioni?) e si è sviluppato intorno alla vendita di dati sensibili riguardanti imprese e famiglie in favore di una società con investitori anonimi. Quale organo costituzionale si preoccupa di scongiurare tutti i rischi connessi a questo genere di dossieraggi, che sottolineano, tra l’altro, il totale disfacimento di un paese svenduto? Veniamo a sapere (non essendo la prima volta che accade, la cosa fa accapponare la pelle) che un giudice “stressato” ha condannato l’imputato senza aspettare la discussione in aula poi, dopo le rimostranze del difensore, ha stracciato la sentenza. La Procura di Milano non ha ravvisato nella condotta del giudice di Asti gli estremi di un reato e segnatamente del reato di falso per la distruzione di un atto pubblico, qualificando il fatto come “un errore privo di quell’elemento psicologico che caratterizza la commissione del delitto in parola”. Attualmente, oltre ai magistrati “perbene”, quelli di sempre, si incontrano quelli auto-silenziati e dunque ininfluenti nell’economia generale della giurisdizione, quelli convertiti al panpenalismo forcaiolo, quelli colpiti dalla febbre degli affari, quelli che si autoproclamano campioni di purezza, per i quali “non esistono innocenti ma solo colpevoli che la fanno franca”; non mancano i malfattori alla luce del sole, talmente certi delle loro coperture, che possono persino intimidire i giornalisti troppo curiosi, ci sono quelli che hanno sottoscritto dei patti solidali con finalità eversive. Due mesi fa Rosario Russo, ex sostituto procuratore generale in Corte di Cassazione, ricordava l’articolo 7 del Codice etico dell’A.N.M., in base al quale “Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati”. Dove sta andando l’associazione dei magistrati? Quali compiti si prefigge di svolgere domani? Dove approderà in ultimo? Il 22/4/2011 scrivemmo, con marcato spirito critico, un articolo dal titolo “Mortaretti, tric trac e castagnole”. In quegli anni la peggiore politica parlamentare, finita in rotta di collisione con alcuni magistrati, stava tentando di snaturare il compito istituzionale della magistratura. Col senno di poi riteniamo che la dolente situazione dell’amministrazione della Giustizia, se paragonata a quella di oltre un decennio fa, ha raggiunto il punto di non ritorno. La politica al servizio dei cittadini è del tutto scomparsa, la magistratura sembra aver esondato dai propri ambiti di competenza e quella militante, nientemeno, ci dà l’impressione di risiedere in una ben triste repubblica giudiziaria. Il tema dei test psicoattitudinali, ai quali sottoporre i magistrati, si presta unicamente al fuorviante cicaleccio giornalistico e sembra soltanto uno specchietto per le allodole, una “partita di giro” da registrare sui libri contabili del C.S.M.. Il procuratore Nicola Gratteri è giustamente preoccupato per le cybermafie e la permeabilità della rete Internet italiana. Dal nostro piccolo osservatorio siamo maggiormente allarmati perché l’Italia è assuefatta all’impiego dei trojan, perché un referendum e due leggi sulla responsabilità civile delle toghe non hanno eliminato una prerogativa antitetica ad uno dei principi basilari su cui si regge la democrazia: all’esercizio di ogni potere dovrebbe corrispondere una precisa responsabilità. Manca per di più la giusta “luce” per illuminare i magistrati che, nell’esercizio della loro funzione, finiscono per irrompere sul terreno dell’altrui libertà personale (a cominciare dal recapito dell’avviso di garanzia).

Da ciò che riportano i media con frequenza imbarazzante, possiamo accertare che gli A.d.S. non possono proporsi quali maestri di legalità e limpidezza, in contrapposizione alle famiglie da loro stessi valutate negativamente, con il sistematico avallo dei G.T., dai quali vengono nominati e “controllati”. Tornando alla consueta cronaca, per il momento, ci limitiamo solo ad una considerazione sulla scadenza dei termini per la querela presentata dall’irriducibile A.d.S. C. T. il giorno 14/2/2024. Come è ben noto ai familiari dei “beneficiati dai provvedimenti dei G.T., gli amministratori di sostegno esogeni usufruiscono di corsie preferenziali per portare avanti i loro lucrativi programmi. Dal citato atto sono scaturite le ultime accuse, in ordine di tempo, contro il nostro amico. Nelle puntate successive saremo più esaurienti.

Ci appare inevitabile mettere in relazione le nuove valutazioni della Procura, platealmente antitetiche a quelle già espresse nel 2020 (non ci sono stati movimenti bancari sospetti da parte dell’indagato), con la denuncia inoltrata dal dott. XXXX– il 13/10/2023 – alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Atto compiuto (ancora in attesa di risposta) allo scopo di segnalare le gravi perplessità relative alla gestione del patrimonio ed alla cura della sorella dell’indagato da parte dell’amministratrice di sostegno in carico, avv. T. C. e degli stessi giudici tutelari che si sono succeduti nella responsabilità circa il fascicolo di volontaria giurisdizione.

____________________________________________________________________________________

Con la nomina del G.T. l’A.d.S. ha preso il posto della “beneficiata”, la cui volontà ed i cui desideri sono stati annientati in virtù della legge n. 6/2004 (in violazione della legge n. 18/2009) ed ha querelato suo fratello. E’ un’intollerabile perversione, ma le cose funzionano disgraziatamente e consuetudinariamente così: guerra senza quartiere e senza lesinare i mezzi contro i familiari “fastidiosi” dell’amministrato. E’ plausibile ritenere che, presentandosi la necessità, un consanguineo faccia da scudo all’indifeso con il proprio corpo. Vale lo stesso principio per un “ingaggiato” tramite il pagamento della tariffa collegata al patrimonio del “beneficiato”?

Per adesso, tralasciando l’aspetto contabile della vicenda, molto più facile da documentare, ci soffermiamo succintamente sull’evidente improcedibilità dell’azione penale per tardività della querela.

____________________________________________________________________________________

Secondo la versione dell’A.d.S. denunciante la notitia criminis sarebbe pervenuta alla sua conoscenza solo il 22 Novembre 2023.

Tale narrazione, oltre a non avere riscontri, non risulta congruente con una molteplicità di elementi emersi nell’ambito del procedimento di amministrazione di sostegno della Sig.ra XXXX. Ne riproponiamo solo alcuni.

In primo luogo, sin dal decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno dell’11/08/2021, il G.T. ha compiuto un espresso riferimento alla pendenza di “una indagine a carico del XXXX per condotte ipotizzate dannose nei confronti delle congiunte proprio da parte di soggetto dotato di poteri di accesso al loro patrimonio”

Più specificamente è doveroso sottolineare che all’udienza di giuramento dell’A.d.S. C.T., risalente al 31/01/2022, la stessa è stata sollecitata dal giudice tutelare “alla verifica della situazione patrimoniale e soprattutto alla verifica e rintraccio delle somme da gestire dal XXXX mediante procura generale”.

La stessa A.d.S., nell’ambito dell’atto di “Inventario e Relazione Inziale” depositato innanzi al giudice tutelare nel luglio 2022, ha evidenziato (in grassetto e sottolineato) in riferimento al dott. XXXX quanto segue: “ha operato sul conto corrente emettendo ed incassando a suo favore (!) una serie di assegni per un importo complessivo di euro xxxx come si evince dagli stessi estratti conto“. Ancora, nella fase conclusiva della relazione, l’A.d.S. ha riportato quanto segue (in grassetto e sottolineato):  “si ritiene opportuno rimettere all’attenzione del giudice tutelare le CRITICITA’ riscontrate in ordine alla condotta del fratello, rappresentando la necessità di determinazioni e comunque l’opportunità che il giudice tutelare rimetta gli atti alla Procura per un approfondimento delle circostanze esposte”.

Sembra evidente che L’A.d.S. abbia senz’altro avuto conoscenza dell’esistenza di operazioni “ritenute controverse” effettate da XXXX sul conto corrente della beneficiaria negli anni precedenti alla data dell’assunzione dell’incarico di ADS nel gennaio 2022. In particolare l’A.d.S., sollecitata dallo stesso giudice tutelare al momento del giuramento, aveva già svolto – ed in ogni caso avrebbe dovuto/potuto svolgere – tutte le indagini necessarie per verificare la sussistenza di eventuali reati commessi da XXXX ai danni della sorella YYYY.

Pertanto non risulta credibile la versione della denunciante atta a rappresentare una scoperta fortunosa dei fatti di cui al capo di imputazione. In particolare risulta inverosimile che tale scoperta sia avvenuta “casualmente” in occasione della costituzione di parte civile in un diverso procedimento penale posto a carico del XXXX.  Piuttosto, allo scopo di “rimettersi in termini” per l’esercizio del diritto di querela, per il quale vi era stata irrimediabile decadenza da almeno sei mesi, l’A.d.S. ha operato una richiesta ex art. 335 c.p.p. tentando maldestramente di narrare come la “scoperta” (grazie a tale certificazione) dell’indagine a carico di XXXX l’avesse resa consapevole di circostanze a lei ampiamente note. A riguardo giova chiarire che nel corso dei primi mesi di gestione dell’avvocatessa C.T. la stessa tenne diverse conversazioni con l’avv. ZZZZ (che a suo tempo difendeva il dott.XXXX): ebbene il contenuto di tali colloqui era in parte relativo ai chiarimenti chiesti dall’avvocato C.T. al dott. XXXX circa la loro pregressa gestione, come riscontrabile da alcune risposte fornite via mail.

A questo punto è necessario evidenziare che, ai sensi dell’art. 124 del codice penale, il diritto di querela può essere esercitato entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

L’A.d.S. C. T., al di là di una generica narrazione priva di riscontri e contraddetta da una serie di elementi in grado di testimoniare una conoscenza ab origine della vicenda denunciata (prima in linea generale e poi in modo specifico), non ha dimostrato il reale momento di conoscenza della notitia criminis da cui far decorrere il termine trimestrale prescritto dall’art. 124 del codice penale.

13/4/2024 Antonio Bertinelli 

Pubblicato da antoniobertinelli

Melius cavere quam pavere

Lascia un commento