Il momento storico che stiamo attraversando non ci rende entusiasti. Ripensiamo a tutte le voci libere estromesse dai principali canali televisivi. Ripensiamo al controllo che subisce chi utilizza la rete come luogo di condivisione, scambio di informazioni ed esperienze. Controllo che origina continuamente censure rese “normali” attraverso le normative UE. Ripensiamo a come è cambiato il concetto di “libertà di parola” negli ultimi decenni. Riportare certi fatti ha implicato dover scegliere tra il mettere a disposizione di usi impropri (Luca Palamara, con le sue “foto” sullo spudorato “mercato” delle toghe, docet) le nostre esperienze ed il diritto che ha il lettore di conoscere la realtà senza filtri. E verosimile ritenere che quanto qui ripreso venga impiegato per usi mercantili. Però dietro le carte che vengono movimentate nei tribunali ci sono spesso le esistenze irreversibilmente e impunemente compromesse di tante persone, le quali valgono più di altre considerazioni sull’opportunità di tacere, abbiamo quindi deciso di esporre ciò che mettiamo di seguito. Non abbiamo aggiunto molto di personale preferendo lasciare spazio agli scritti dei magistrati, qui posti in ordine di apparizione sulla scena giudiziaria calcata anche dal personaggio principale della narrazione in corso. L’intero procedimento giudiziario sui tre gradi di giudizio affrontati dal nostro uomo ha omesso di prendere in considerazione fatti incontrovertibili, anche gravi. Si è lasciato ingoiare dal tralatizio e dalla pura suggestione. Il nesso tra l’incredibile turbillon di sospetti e le decisioni dei giudici ha fatto saltare la presunzione di innocenza dell’istante /reclamante/ricorrente e ha inflitto delle “punizioni” immeritate (ferite insanabili) ad entrambi i fratelli costringendoli a subire una deplorevole intromissione di soggetti terzi nella loro vita privata con acclusi danni economici.
L’excursus ci consente di constatare come, dopo quattro anni, la storia del nostro protagonista è tornata a riavvolgersi su sè stessa. Dopo la sua denuncia del 16/6/2020 l’uomo ha subito il rinvio a giudizio per simulazione di reato ed ha usufruito di una non richiesta, né gradita magnanima archiviazione d’ufficio per supposta appropriazione indebita. Attualmente, per alcuni transiti di denaro (anche questi ampiamente e documentatamente ammissibili) sul proprio conto corrente viene accusato un’altra volta di appropriazione indebita a danno di sua sorella (dott.ssa Marina Mannu art. 61 nr. 7 e 11, 81 cpv 646 c.p.). C’è chi ha percepito l’ennesimo evento come una rappresaglia contro l’ex procuratore generale della germana, attualmente amministrata da un avvocato. Ci sono quelli che storcono il naso quando sentono parlare di “persecuzioni giudiziarie”. Noi, insieme alla difficoltà di interlocuzione che incontrano i patrocinanti negli uffici preposti, abbiamo rilevato fin troppo spesso il tam tam dell’uniformità di orientamento, che attraversa i tribunali e che esula dal diritto (come le condanne preconfezionate), per poterci allineare con gli scettici. Quando, ad esempio, nel caso di incessante, ripetitiva azione congiunta di A.d.S. – G.T., in presenza di insanabili conflitti di interesse, si toccano patrimoni o rendite personali e si mutano gli equilibri economici delle famiglie “beneficiate” dai magistrati non è affatto peregrino ipotizzare l’accanimento giudiziario. Nelle prossime puntate forniremo la documentazione pertinente ai nuovi sviluppi. Naturalmente, alla luce di quanto ormai terrorizza tutti i “clienti” della volontaria giurisdizione, non ci consola il pannicello caldo dei test attitudinali per i magistrati di cui sta parlando la politica in queste ore. Ci limitiamo a dire che, finora, l’allucinante vicenda di cui teniamo la cronaca, pur senza voler supporre che nel procedimento giudiziario sia accaduto l’inenarrabile, e cioè che siano state occultate le prove a favore della persona indagata, ha violato l’art. 27 comma 2 della Costituzione, l’ex art. 8 della Convenzione Europea e l’art. 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E.. Finire impigliati nelle reti della legge n. 6/2004 è una vera iattura, significa vivere sulla propria pelle la non casuale Caporetto dell’amministrazione della giustizia.
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L’istante, fin dall’inizio, ha fornito al primo giudice tutelare incontrato tutto quanto da lui richiesto, spiegazioni e documenti che peraltro erano di una chiarezza adamantina.
Il 30-11-2020 il G.T. Anna Puliafito, nel suo decreto di nomina A.d.S. per l’anziana madre del richiedente, adeguatamente informato da un’avvocatessa non proprio obiettiva sul tema, scrive: “Nella scelta della figura da nominare, deve darsi in adeguato rilievo che la posizione del ricorrente non è apparsa affatto chiarita in merito alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare della sorella, di cui la stessa risulta privata e che non lasciano affatto concludere in ordine alla idoneità a svolgere un ruolo di amministratore di sostegno, aggiungendosi a tale valutazione la totale mancanza di fiducia da parte della beneficiaria che renderebbe la gestione conflittuale e paralizzante. Appare dunque necessario predisporre una nomina di natura extrafamiliare”.
Intervenuto dopo la denuncia fatta dal nostro amico il 16/6/2020, il P.M. Federica Materazzo, nel corso delle sue indagini, prende come attendibili delle affermazioni false per le quali sarebbe stato sufficiente un veloce controllo incrociato al fine di fare chiarezza, soprattutto nell’interesse dei soggetti più vulnerabili della vicenda.
Probabilmente il magistrato non ha trovato nella pratica un promemoria autografo lasciato dall’indagato nel libretto postale da cui, per mezzo di una procura generale notarile, l’uomo aveva effettuato regolarmente e con la consapevolezza delle congiunte il transito della somma verso il proprio conto corrente. E’ dunque ovvio che non ci sia denuncia da parte della sorella e della madre per appropriazione indebita. Sarebbe stato davvero incredibile il contrario. Così il pubblico ministero, del tutto privo di adeguati supporti cartacei, “individua” di getto il presunto reato commesso dal denunciante.
L’indagato, dopo la concessione della visura dei fascicoli relativi da parte del giudice tutelare, scoprirà solo dal maggio al luglio 2023 che il promemoria citato (scritto perchè la madre aveva rimarchevoli vuoti di memoria) è andato smarrito insieme ad un’altra ventina di importanti documenti.
L’indagato, al fine di consentire il ripristino dei fascicoli “alleggeriti”, provvederà ad inviare al G.T. Andrea Barzellotti con PEC dell’11/5/2023, vari documenti smarriti nei fascicoli del tribunale, inclusa la copia del memorandum succitato:

Il 24-9-2020 il P.M. Federica Materazzo, escludendo espressamente dei movimenti bancari anomali da parte dell’indagato, scrive: “venivano svolti gli opportuni accertamenti, anche di natura bancaria, per verificare la fondatezza di quanto denunciato che, tuttavia, non permettevano di riscontrare nulla di quanto dichiarato dal XXXX omissis Anche l’esame degli estratti conti bancari non ha evidenziato nulla di anomalo ad eccezione del prelievo della somma di xxxx euro omissis. Non solo le sue affermazioni non sono state minimamente riscontrate, ma sono stati acquisiti elementi probatori che portano a ritenere integrata la fattispecie del delitto di appropriazione indebita, con riferimento al prelievo della somma di xxxx. Nonostante tale reato possa dirsi perfezionato tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo, nel caso di specie trova applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. atteso che la persona offesa non ha manifestato la volontà di procedere penalmente nei confronti dell’indagato”
Il 9-10-2020 il P.M. Federica Materazzo decide che l’istante, con la propria denuncia del 16/6/2020, ha raccontato delle bugie ai carabinieri e scrive: “Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento in epigrafe, nei confronti di xxxxxxxxxxxxxxx INDAGATO del delitto di cui all’articolo 637 c.p. , perché con denuncia sporta contro ignoti dinanzi alla Stazione dei Carabinieri di xxxxxxxxxxxxxxx per il delitto di cui all’articolo 643 c.p., di cui sarebbero state vittime l’anziana madre di anni 91, xxxxxxxxx, e la sorella affetta da disturbi psichiatrici, xxxxxxxxxx, attestava falsamente l’avvenuta commissione del delitto, atteso che dalle indagini svolte nell’ambito del procedimento penale n. xxxxxxxxx r.g.n.r. noti non emergeva nulla di quanto da egli riferito e, anzi, si accertava che lo stesso si era appropriato, in data 6-5-2019, della somma di euro xxxxxx, prelevandola dal libretto postale xxxxxxxxxxxx, cointestato alla madre e alla sorella e sul quale aveva delega ad operare, depositando tale somma sul proprio conto corrente, all’insaputa delle aventi diritto, in xxxxxxxxxx”
Da quel momento il nostro amico ha perduto il conto degli avvicendamenti dei magistrati aditi e dei rinvii del processo.
Il 12-10-2020 l’istante ha richiesto un incontro urgente al G.T. (la madre non riscuote da mesi la pensione mensile).
Il 19-10-2020 il G.T. Anna Puliafito ha così risposto: “Dichiara NL provvedere per difetto di competenza del G.T.”
Il 21-12-2020 il Procuratore della Repubblica Andrea Vardaro scrive: “Il Procuratore della Repubblica, Dott. Andrea Vardaro, visti gli atti pervenuti all’ufficio Affari Civili di questa Procura della Repubblica trasmessi al giudice Tutelare Dott.ssa Anna Puliafito relativi al p.p. n. xxxxx/2020 R.G.N.R., per fatti commessi ai danni della Sig.ra xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxx dal congiunto xxxxxxxxxx; atteso che presso la Volontaria Giurisdizione del T.O. di xxxx è iscritto procedimento ”Tutelare” in favore della Sig.ra xxxxxxxxxx su istanza del Sig. xxxxxxxxxx; letta la nota della Dott.ssa Federica Materazzo dalla quale è emerso come lo stesso abbia omesso di prelevare in loro vece il denaro necessario per il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita costringendole ad una situazione di disagio e bisogno”
Quello che scrive il magistrato non risponde a verità: sia la madre che la sorella dell’istante hanno detto ai carabinieri l’esatto contrario. L’istante ha inoltre, tra le sue carte, diverse quietanze per le relative dazioni di contanti fatte alle proprie congiunte.
Il 10-6-2021, in Corte d’Appello, Anna Maria Pagliari, Marina Tucci, Gabriele Sordi bocciano la richiesta di sospensiva del decreto del giudice tutelare relativo all’amministrazione di sostegno per la madre, effettuata dall’istante, scrivendo: “ritenendo la genitrice bisognosa della misura di protezione e che nel suo atto di reclamo, così come nell’istanza di inibitoria, egli si duole solo del fatto che sia stato nominato AdS soggetto istituzionale, il sindaco del Comune di xxxxxxxxxx, e non lui stesso e che ciò comporterebbe il rischio di espoliazione della dimora della madre dagli oggetti preziosi ivi custoditi ed il trasferimento della stessa in ricovero presso una RSA; rilevato che avendo il Giudice Tutelare deciso la suddetta scelta dell’AdS a seguito di quanto in aula denunziato dalla beneficiaria contro il medesimo figlio (ritenuta si fragile ma affatto disorientata), non si ravvisano gli estremi per poter ravvisarsi né il fumus boni iuris né il periculum in mora a fondamento dell’istanza in quanto il soggetto istituzionale è tenuto ad operare nell’esclusivo interesse della beneficiaria sotto la sorveglianza del G.T. e dietro previa sua autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione o per eventuali trattamenti assistenziali dei quali la sig.ra xxxxxx dovesse aver bisogno;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia immediata dell’impugnato decreto del Tribunale di xxxxxxxxx”.
Il risultato di tale decisione è la spoliazione delle congiunte del reclamante. Le sottostanti foto e la bocciatura del bilancio di un AdS ne rappresentano tangibilmente solo un aspetto.




Il 19-7-2021, nel suo decreto di nomina dell’AdS per la sorella dell’istante, il G.T. Anna Puliafito scrive: “Data la necessità, più che altro di una figura di sostegno alle decisioni di xxxxxxxxxx, che la aiuti anche ad affrancarsi da una condizione di dipendenza psicologica verso la famiglia, si ritiene sufficiente, una figura meramente coadiuvante, esterna alla famiglia.
In tal senso, la offerta di xxxxxxxx non può affatto essere presa in considerazione in ragione della pendenza di indagini penali per circonvenzione di incapace nei confronti della medesima sorella, che impongono una scelta lontana da eventuali conflitti di interessi, reali o potenziali e che preservi il soggetto nominato da ogni influenza non in linea con gli interessi della sola beneficiaria.”
Il 16/3/2022, in Corte d’Appello, Marina Tucci, Gabriele Sordi, Carlotta Calvosa respingono la richiesta di sospensiva del provvedimeto riguardante la sorella del reclamante scrivendo: ““Rilevato che a fondamento della richiesta di sospensione degli effetti del decreto impugnato il reclamante adduce in primo luogo un pericolo immediato per il patrimonio della sorella amministrata XXXX, temendo in particolare che sia portato a compimento in modo irreversibile la spoliazione di gioielli e beni mobili asseritamente iniziata nel 2019 e non arginata dall’intervento del Giudice Tutelare; sostiene poi che sarebbe sempre più grave il pericolo di istituzionalizzazione della sorella e quindi dello sradicamento della stessa dalla casa ove vive e infine ritiene che la nomina di un amministratore di sostegno estraneo costituisca un possibile vulnus per il fragile equilibrio psichico della congiunta. L’istanza non è suscettibile di accoglimento. Rileva in primo luogo la prossimità dell’udienza di discussione ( fissata a giugno 2022 ); in secondo luogo l’appropriazione dei beni della sorella da parte di terzi appare riguardare un periodo antecedente l’apertura del procedimento e non è stata depositata documentazione attestante depauperazioni successive; in terzo luogo non vi sono atti che attestino una prossima istituzionalizzazione della sorella né che confortino la tesi dell’aggravamento della fragilità psichica per l’intervento dell’amministratore odierno; in buona sostanza non risultano elementi che giustifichino un provvedimento interinale antecedente quello di merito. P.Q.M. La Corte, respinge l’istanza”
Come da copione, le condizioni di salute della donna peggiorano e con esso lo stato di abbandono degli ambienti in cui trascorre il suo tempo:


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Con riferimento ad un reclamo che l’indagato ha osato presentare in tribunale, anche se depositato entro i tempi previsti (esattamente due giorni prima del termine ultimo),
il 25-3-2022, in tribunale, Riccardo Rosetti, Mario Montanaro, Daniela Sodani scrivono: “L’impugnazione va dichiarata inammissibile e il reclamante, secondo il principio della soccombenza, va condannato a rifondere le spese della parte reclamata nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara inammissibile il reclamo depositato da XXXX;
condanna XXXX a rifondere all’avv. XXXX, nella qualità, le spese del provvedimento di reclamo, spese che liquida nella complessiva somma di euro 4000,00 (quattromila) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge: euro 874,00 (ottocentosettantaquattro), spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Il 10/11/2022, in Corte d’Appello, a proposito del reclamo presentato dall’indagato contro il decreto del G.T. sulla propria sorella, Anna Maria Pagliari, Alberto Tilocca, Anna Chiara Giammusso scrivono: “Nel merito il reclamo è infondato e pertanto va respinto. Il procedimento a tutela di XXXX è stato instaurato su iniziativa della Procura presso il Tribunale di XXXX che segnalava la fragilità psichica della medesima e della di lei madre convivente (XXXX), già soggetta ad amministrazione di sostegno, nonché l’esistenza di una indagine penale pendente nei confronti del reclamante per la verifica di possibili condotte in danno alle congiunte, quale soggetto avente accesso al loro patrimonio. Il Tribunale correttamente ha individuato, in via cautelativa, quale amministratore di sostegno di XXXX un soggetto esterno al nucleo familiare e diverso dal reclamante, che pur offriva la sua disponibilità. La pendenza di un procedimento penale a carico del reclamante, invero, a differenza di quanto egli sostiene, non può essere considerato elemento “tamquam non esset” nel procedimento in oggetto, volto alla tutela della beneficiaria, e ciò a prescindere dall’accertamento in ogni caso di eventuali responsabilità del reclamante medesimo.”
Il 30-8-2023 così scriviamo su questo blog: C’è chi ha riportato il calendario indietro di tre anni, quando il tribunale, tramite carabinieri e finanza, fece le pulci all’istante, per imputargli un qualche reato e, con notevole sforzo creativo, scartandone altri, poi individuò l’illecito da lui commesso (simulazione di reato). Adesso si ricomincia da capo. L’uomo è già sotto processo perché accusato di simulazione di reato. In mattina la Guardia di Finanza gli ha notificato l’esistenza di un’indagine a suo carico per altri tre reati: appropriazione indebita, peculato e circonvenzione di incapace (tutti consumati a danno della sorella amministrata da un A.d.S. esogeno).
Il 23-1-2024, in Corte di Cassazione, FRANCESCO ANTONIO GENOVESE, CLOTILDE PARISE, LAURA TRICOMI, GIULIA IOFRIDA, RITA ELVIRA ANNA RUSSO scrivono: “In tali casi, il giudice dovrà valutare attentamente se non sia preferibile, nell’interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua volontà, e mantenere ferma la scelta della persona cui affidare la cura degli interessi, non più in virtù di una procura volontaria bensì di un provvedimento giudiziale, oppure scegliere una persona diversa. Ma in ogni caso egli dovrà giustificare il suo provvedimento di nomina, se in contrasto con la pregressa designazione della persona da parte del beneficiario, con una motivazione rafforzata che spieghi le ragioni della diversa scelta. Nel caso di specie, la valutazione è stata operata sulla base di dati concreti, e cioè sulla ritenuta inidoneità del rappresentante. Omissis Il ricorrente, pur denunciando l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio propone in realtà una censura di merito, peraltro senza illustrare adeguatamente la pertinenza e decisività di detta censura, posto che il giudice di merito ha dato rilievo non già alla specifica qualificazione del reato in astratto addebitabile al ricorrente, e all’accertamento della responsabilità penale, ma alla gestione poco trasparente del patrimonio. La Corte d’appello ha infatti fatto riferimento alla pendenza di un procedimento penale a carico del reclamante, anche “a prescindere dall’accertamento in ogni caso di eventuali responsabilità del reclamante medesimo”. L’amministratore di sostegno, nel costituirsi con controricorso, dà atto della circostanza che la Procura, avendo riscontrato alcune movimentazioni sospette sul conto corrente della beneficianda (e della madre) ad opera di XXXX, in sede di richiesta di nomina di amministratore di sostegno, suggeriva, cautelativamente, l’individuazione di un terzo per tale ruolo. Deduce altresì che per i fatti relativi all’appropriazione indebita vi era un provvedimento di archiviazione per mancanza di querela. Alla luce di queste allegazioni — idonee a chiarire che il procedimento penale cui fa riferimento la Corte d’appello non è quello di circonvenzione di incapace, sul quale si dilunga il ricorrente, ma altro procedimento, poi archiviato,— si rende evidente che la Corte d’appello ha ritenuto corretta la decisione del giudice tutelare di nominare un amministratore in persona diversa dal precedente procuratore, non per una presunta circonvenzione, ma perché non convinta della trasparenza della sua gestione e ciò a prescindere dalla sussistenza di una specifica imputazione e dall’accertamento di una responsabilità penale tratta di un giudizio di merito, peraltro fondato su fatti sopravvenuti al conferimento della procura, di cui in questa sede non è consentita la revisione.”
27/3/2024 Antonio Bertinelli
Una opinione su "Giustizia 2024? un incubo (155 puntata)"