Ieri, 24/6/2025, il protagonista della nostra cronaca ha avuto l’udienza con il giudice tutelare relativa al “sequestro” (effettuato dall’AdS) della chiave dell’appartamento in comproprietà con la sorella giudizialmente “beneficiata”. Quando otterremo il verbale lo pubblicheremo. Ci limitiamo a riportare solo due note sull’incontro. L’AdS, ben avvezza a muoversi con disinvoltura in quelle aule, si è subito lagnata con il G.T per il fatto che il nostro amico aveva provveduto a fare la denuncia dei redditi 2025 per la sorella. Il difensore dell’uomo ha prontamente ribadito che analoga cosa era stata già fatta nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024 per la semplice ragione che l’AdS non svolge i suoi compiti di amministratore. Nel corso dell’udienza Il nostro amico ha trovato il modo per fare mettere a verbale che i “desideri” della sorella, oggi, non possono essere riportati in aula da un assistente sociale o dall’AdS. Il volere della germana è stato bellamente ignorato nel corso della procedura di volontaria giurisdizione e l’assegnazione di un amministratore esogeno per la stessa è scaturita da dichiarazioni tanto false quanto dimostrabili tali, sia ieri ed ancora oggi. I personaggi (che si trovano sistematicamente in appariscente conflitto di interessi) non possono continuare ad ignorare quello che è disfunzionale ai loro fini e affermare ciò che va in loro favore. Dopo anni di imposizioni particolarmente sgradite (anche in violazione della legge n.18/2009), che hanno definitivamente minato la salute mentale della “beneficiata”, bisognerebbe smettere di usare la donna contro il fratello e contro lei stessa.
Una volta la critica, anche da parte di chi la subiva, veniva ritenuta uno stimolo a migliorarsi. Oggi la critica, di quei pochi che ancora osano esercitarla, è ritenuta velleità politica, azione ostile, attacco personale, lesa maestà, offesa all’una o all’altra categoria. Quando un medico viene disapprovato perché “somaro” non può pretendere che l’ordine dei medici si eriga a sua difesa. Quando un avvocato viene biasimato perché ha ingannato il suo patrocinato non si può nascondere dietro gli ordini forensi. Quando un magistrato viene criticato per le sue sentenze orientate ideologicamente e/o “amicalmente” non può invocare il CSM per l’apertura di una pratica a sua tutela e raccontare che il rimprovero è un “attacco” alla Magistratura. Oltre a quella in malafede che affolla le Istituzioni, gira troppa gente con la coda di paglia. Avvertiamo la sensazione che nella cabina di regia della vicenda da noi raccontata ci siano proprio quelli che, in nome della categoria, sporcano la toga nascondendosi dietro a quei magistrati che svolgono onorevolmente il proprio improbo lavoro. L’indotto delle amministrazioni di sostegno terze è vorace e poi ci sono pure degli insaziabili GT da accontentare.
Prima di recarsi all’udienza citata, il nostro amico, costretto a subire gli “appoggi” di cui si avvale l’amministratore della sorella per ostacolarlo in ogni modo, ha approfittato dell’occasione per depositare telematicamente un sollecito che riportiamo di seguito. Restiamo in attesa di risposta.
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AL GIUDICE TUTELARE DOTT ANDREA BARZELLOTTI
TRIBUNALE DI XXXX,
SEZ. VOL. GIURISDIZIONE
RVG 1611/2020
ALL’AVV. T. C.
ADS DI YYYY
PEC: ctct
OGGETTO: ISTANZA DI RIEPILOGO DELLE QUESTIONI GIA’ PROSPETTATE AL GIUDICE TUTELARE E ALL’ADS DI YYYY
Il sottoscritto Avv. M. C. del Foro di SSS, con studio legale in PPPP nell’interesse di AAAA (C.F. ffff) nato a —- ed ivi residente in —-, fratello di YYYY (procedura di ADS n. 1611/2020 R.V.G.)
PREMESSO CHE
- in data 21.05.2024 si svolgeva udienza innanzi al Giudice Tutelare Dott. Barzellotti presso il Tribunale di XXXX, sez. volontaria giurisdizione, fissata a seguito dell’ultima istanza del 28.03.2024 depositata dallo scrivente difensore per la risoluzione di varie questioni pendenti, tra le quali si richiama in questa sede:
- RIMBORSI ANTICIPAZIONI. A seguito del mancato pagamento di alcune utenze, da parte dell’ADS T., relative all’immobile sito in via GMGM abitato da YYYY sono state svolte e documentate anticipazioni, di cui si richiede il rimborso (unitamente ad altri pagamenti anticipati dal Dott. AAAA)
A tali questioni già note, lo scrivente difensore ritiene opportuno porre all’attenzione del G.T. e dell’ADS su ulteriori “partite” da affrontare (e auspicabilmente chiudere)
- BUONI POSTALI INTESTATI A BC E MB (GENITORI DI AAAA e YYYY)
Il dott. AAAA (fortunosamente e fortunatamente, nel corso di un riordino di vecchi documenti) ha rinvenuto (e sono allegati in immagine alla presente) dodici buoni postali trentennali, in scadenza, che al momento dell’incasso dovranno essere divisi con la sorella YYYY
- 6 buoni da 5.000.000 (cinque milioni di lire)
- 0332400507, emesso l’11.02.1998;
- 0332400607, emesso l’11.02.1998;
- 0332400707, emesso l’11.02.1998;
- 0332400407, emesso l’11.02.1998;
- 0524173207, emesso l’11.01.2000;
- 0524173107, emesso l’11.01.2000;
- 1 buono da 2.000.000 (due milioni)
- 0313323806, emesso l’8.9.1996;
- 3 buoni da 1.500.000 (un milione e cinquecentomila lire)
- 00053 Ag. CV, emesso il 31.05.2001
- Ag. CV, emesso il 23.5.2000;
- Ag. CV, emesso il 23.5.2000;
- 2 buoni da 1.000.000 (un milione di lire)
- 0544679705, emesso il 02.09.1996;
- 0497057305, emesso il 23.12.1995;
- QUESTIONE IMMOBILE SITO NELLA CITTÀ DI N. ANTICIPAZIONI DEL DOTT. AAAA DA RIMBORSARE
Con atto di donazione del 16.10.1998, i germani AAAA e YYYY ricevevano dal padre M un immobile sito nella cittadi N. Qualche anno dopo, e precisamente in data 20.09.2001, il germano AAAA effettuava una vendita fittizia della propria quota (pari al 50%) dell’immobile per la somma di euro 11.433,00.
Nell’anno 2014 a causa di alcune situazioni debitorie in capo al figlio della sig.ra YYYY, quest’ultima decideva di donare la nuda proprietà dell’immobile al fratello AAAA al fine di evitare possibili azioni esecutive sull’immobile stesso. Difatti, l’atto di donazione prevedeva il divieto di vendita e di ipoteca.
In tale circostanza, il Dott. AAAA (tra tasse e spese notarili) era costretto all’esborso di circa 21.070,00 a cui aggiungere ulteriori successivi 15.000,00 euro per le riparazioni dell’appartamento.
A tali spese iniziali vanno aggiunti gli importi delle utenze, delle tasse e assicurazioni sull’immobile affrontante dal Dott. AAAA in sostituzione della sorella a partire dal mese di ottobre 2019 fino al mese corrente giugno 2025.
Occorrerà individuare un appuntamento con l’ADS in modo da ordinare la questione ed affrontare le partite di credito.
Va chiarito che il dott. AAAA non ha mai visitato, da almeno dieci anni, l’immobile nizzardo e non ha alcun interesse sulla casa stessa (diverso dal recupero delle somme erogate, sostenute in rapporto all’ interesse della sorella per la casa stessa)
- La signora YYYY occupa in via esclusiva, dal dicembre 2022, l’appartamento in Via GGGG a —- che è in comproprietà con il fratello AAAA. Si impone, per l’effetto, il riconoscimento di una quota di “locazione” in rapporto al godimento della metà di appartamento in proprietà del dott. AAAA. Si intende che tale richiesta – che rientrerà nella domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta dell’atto di citazione ricevuto dal fratello della beneficiaria – è inevitabile conseguenza della continuità delle azioni tese a rappresentare una inesistente condotta appropriativa del mio assistito, i cui rapporti con la sorella sono sempre stati improntati all’ estrema generosità, umana e finanziaria (come si conviene ai rapporti affettivi e familiari).
Una brevissima menzione andrà fatta alla seguente circostanza: nel fascicolo dell’amministrata – all’epoca lontana in cui al dott. AAAA ne venne consentita la visibilità – si evidenziava che il 22/07/2022 l’A.d.S. T. aveva consegnato a YYYY la somma pari a 2.000,00 (duemila euro) per le spese del funerale della signora BC. Il dott. AAAA – venuto a conoscenza che le esequie della madre (delle quali non conosce il committente), sono state fatturate per un importo di € 9.453,00 (novemilaquattrocentocinquantatre euro) – gradirebbe conoscere se si tratta di questione chiusa (e come) o ancora aperta.
Tanto premesso, con la presente
SI CHIEDE
la cortese presa in esame delle incombenze segnalate al fine di addivenire ad una risoluzione definitiva. Pur nell’ inopinata pendenza di procedimento civile che ripropone questione già vanamente (e tuttavia a spese della signora YYYY) proposte in sede penale, una definizione in sede bonaria nel quadro dell’amministrazione di sostegno gioverebbe ad evitare che il patrimonio di YYYY venisse ulteriormente gravato da spese legali per procedimenti destinati a non produrre alcun esito positivo per la beneficiaria.
23.06.2025 Avv. M. C.
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25/6/2025 Antonio Bertinelli
Una opinione su "Giustizia 2025? un incubo (198 puntata)"