Giustizia 2025? un incubo (182 puntata)

Rammentiamo che il protagonista della nostra storia era il procuratore generale della propria sorella con nomina notarile, dalla stessa donna voluta e sottoscritta nel marzo del 2013. Tutte le operazioni contabili da lui effettuate nel corso degli anni sono state richieste e/o suggerite dalla mandante, la quale, con la forzata nomina di un AdS, nel 2021, ha perduto ogni libertà ed ha visto soppiantare il fratello quale suo unico fiduciario. L’uomo, che all’inizio della farraginosa vicenda (fine 2019-inizio 2020) si era prefisso di proteggere gli interessi della propria madre e della propria sorella dalle pressioni di certi incalzanti “benefattori” è stato costretto ad affrontare un percorso giudiziario, anche penale, di rara complessità. Nel corso dei fatti si sono verificati alcuni tentativi per convincere la “beneficiata” dal tribunale a denunciare il fratello per appropriazione indebita, quindi per sconfessare l’intera sua azione quale, seppure saltuario, “amministratore” della germana. Quest’ultima ha sempre mantenuto la lucidità per non lasciarsi abbindolare. Il suo AdS, avvocato C. T., non ha rinunciato al suo personale progetto ed ha inoltrato denuncia nei confronti dell’uomo, già sotto processo perché nel 2020 fu accusato di simulazione di reato. Ieri abbiamo ricevuto la sentenza relativa all’accusa di appropriazione indebita. Data la documentazione fornita a difesa delle incolpazioni, particolarmente corposa e facile da consultare, speravamo in una pur fugace considerazione sul merito del procedimento. La giudice Lucia Fuccio Sanzà non ha voluto concedersi deroghe, neanche una mezza frase. Dobbiamo riconoscere però che, per la seconda volta, dopo aver sperimentato cinque anni di approssimazione redigente nelle varie aule di giustizia, leggendo la sentenza della dott. Sanzà, abbiamo avuto il piacere di leggere alcune pagine di pregevole giurisprudenza.

1) Il giudice non ha riconosciuto all’AdS C. T. il potere di querela per conto della propria amministrata.

2) Il giudice ha rilevato che l’AdS ha affermato falsamente una sua tardiva conoscenza dei fatti contabili intercorsi tra fratello e sorella.

3) Il giudice ha affermato che il diritto di querela non entra automaticamente nell’armamentario in dotazione degli amministratori di sostegno.

4) Il giudice ha stabilito che, se mai ci fossero state le condizioni di procedibilità, la denuncia sarebbe stata ad ogni buon conto tardiva per esser proposta in giudizio.

5) Constatata la degenerazione applicativa delle amministrazioni di sostegno esogene, ci appare esemplare la sottolineatura che la dott. Sanzà fa all’istituto giuridico dell’AdS, quale auspicabile “strumento di assistenza che sacrifichi nella misura minore possibile la capacità di agire dell’amministrato”. 

     

23/1/2025 Antonio Bertinelli

Pubblicato da antoniobertinelli

Melius cavere quam pavere

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