La prossima udienza del processo per il reato di simulazione di reato dovrebbe avere luogo il 13 dicembre 2024. L’imputato non ha ancora ottenuto il verbale dell’udienza precedente. Naturalmente la cosa non lo facilita nel replicare con una memoria scritta al trio testimoniale dell’accusa che ha primeggiato per loquacità nel corso dell’incontro del 15/11/2024. Ai lettori più accaniti possiamo offrire qualche tratteggio del contesto in cui ci troviamo a vivere sotto controllo (e non solo delle intercettazioni massive), in modo da non avere tempo per pensare e riflettere, attraverso distrazioni di ogni genere, attraverso la creazione di paure impalpabili, attraverso dissociazioni e dispute, attraverso la negazione di principi e regole, attraverso l’illusione di essere liberi di scegliere. L’invasiva sorveglianza dei cittadini si avvale di disposizioni liberticide, del sistema mediatico, delle tecniche informatiche, degli strumenti digitali, dei servizi di intelligence, dei dossieraggi, della tassonomia economico-finanziaria. Dove non si ha la possibilità di esprimere a piacere le proprie opinioni, di partecipare sostanzialmente alla vita politica, di avere adeguate libertà personali, di poter avere un reddito decoroso si registra un impatto negativo sulla salute mentale della popolazione. Recentemente il Collegio Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale ha reso noto che oltre 16 milioni di italiani lamentano un disagio mentale medio-grave. Una crescita del 6% rispetto al 2022, con in testa della lista ansia e depressione, che hanno colpito soprattutto donne e giovani. Ansia e depressione, sotto l’impulso del Covid-19 con annesse limitazioni normative, sono cresciute rispettivamente del 26% e del 28%. I giovani “malati” di stress, ansia o depressione sono settecentomila. La salute mentale ha bisogno di almeno 2 miliardi oltre quelli stanziati dal governo e del 30% di personale in più, (pari a circa 7.500 operatori). Alla fine però, viste le carenze del servizio pubblico, quando un soggetto “sbrocca” e commette un reato, c’è sempre il carcere dove rinchiuderlo. Ma che senso ha imprigionare una persona che non ha contezza del disvalore dell’azione commessa? Solo una classe politica inetta, dalla modesta formazione culturale e con un abito mentale rozzo può bearsi della repressione penale, può ignorare il numero impressionante dei suicidi in carcere o può andare in deliquio per gli emblemi dello stato giustiziere. Dopo un trentennio di cambiamenti e riforme, del tipo “ce lo chiede tale o talaltro potente organismo/personaggio”, l’Italia non ricorda di sicuro il boccaccesco paese di Bengodi “nel quale si legano le vigne con le salsicce ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva; e ivi presso correva un fiumicel di verna”. I dettami che qui più trovano applicazione sono quelli dei furbi e quelli del più forte.
Proprio pensando al grado di sofferenza inferto freddamente agli Italiani da chi detiene il potere, torniamo alla nostra storia. Connessa alle amministrazioni di sostegno esogene c’è anche la possibilità che, con la connivenza dei giudici tutelari, gli AdS interferiscano con le gestioni dei patrimoni personali dei familiari dei loro “beneficiati”. Accade di certo quando i familiari ed il “beneficiato” dal giudice hanno beni in comune. Rileviamo inoltre che la famigerata legge n. 6/2004 consente agli AdS di avvalersi pure di discutibili disposizioni postali. Secondo la Corte di Cassazione ai BFP non si applica la disciplina dettata in materia di libretti di risparmio, stante la significativa differenza tra i due. I buoni sono pagabili a vista, quindi, prevale l’immediata liquidabilità del documento rispetto all’esigenza di tutela nei confronti degli eredi del contitolare defunto (ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4280). Nella prassi si verifica con frequenza che Poste Italiane, per consentire la riscossione del buono, richiedano la quietanza di tutti gli aventi diritto, ossia gli eredi del cointestatario defunto. Il punto di vista dell’azienda citata ha creato difficoltà e perdite economiche al figlio del nostro amico che, insieme alla nonna paterna defunta, era cointestatario di alcuni buoni fruttiferi postali andati smarriti. Il giovane non ha potuto ancora incassare (pur avendo prodotto istanza al G.T. il 12/4/2024) perché si è inserita nel procedimento di riscossione l’AdS della zia (sorella del nostro amico). Grazie a Poste Italiane, in opposizione ai pronunciamenti degli Ermellini, gli importi dei buoni spettano il 50% al cointestatario, il 25% al figlio ed il 25% alla figlia del de cuius. La procedura canonica per l’incasso ripartito, così come imposto dall’azienda che dovrebbe liquidare gli importi corrispondenti ai buoni sottoscritti, è cominciata il 19/9/2024. Tra una difficoltà e l’altra, la pratica si trascina ancora oggi. Sarebbe particolarmente noioso dettagliare. Basti dire che, dopo la morte della madre, il nostro amico, al fine di interagire con Poste Italiane ha dovuto produrre tre dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà in bollo, documenti ovviamente identici. Morale della favola, nel paese dove il diritto è stato soppiantato dall’insolenza, per dirla con un proverbio sardo, ca scùgni lu méli si lìcca li dìti.
Ecco i tre documenti citati in ordine di emissione. Il terzo si compone di 4 pagine:






8/12/2024 Antonio Bertinelli