Giustizia 2024 ? un incubo (168 puntata)

Il castigo inizia con le indagini penali e si amplifica con gli atti processuali, specialmente quando tali atti si avvalgono di strumenti coartanti. L’antica pulsione del potere a controllare e punire non è stata mai superata, neanche dal principio giuridico illuminista della “presunzione d’innocenza”, criterio che in un contesto civile dovrebbe guidare sia il legislatore che il magistrato. Il Popolo, privato della sua identità socio-economica-politica attraverso molteplici processi di destrutturazione culturale, fa fatica a rendersene conto. E’ in tal modo che sta diventando norma la punizione dimostrativa per coloro che vengono ritenuti pericolosi per l’ordine/disordine costituito: anarchici, dissenzienti, oppositori e tutti quelli che possano diventare utilmente mostrificabili. Una categoria particolarmente “temibile” per i padroni del vapore è costituita dalle persone che in qualunque modo, anche involontariamente, ostacolano la caccia ai patrimoni e alle rendite favorite dalla diffusione degli incarichi di amministrazione giudiziaria conferiti a professionisti del settore. E’ raro che accada perché i fascicoli vengono secretati, dunque sono impermeabili a qualsiasi controllo di familiari e/o di mandatari del “beneficiato”. Tutti tengono gli occhi chiusi, ma a volte qualche “specialista” (forse troppo ingordo per il contesto in cui opera) viene scaricato dal sistema AdS,  che comunque e non accidentalmente, rimane blindato. Il processo agli amici di Marta Garofolo Spagnolo, in primo grado, si è concluso con le seguenti condanne: quattro anni e sei mesi di reclusione per Gabriella Cassano e Fabio Degli Angeli, due anni e due mesi per Cosimo Visconti, tre anni per Cosimo Filieri. Inoltre a Cassano, Degli Angeli e Filieri, è stata comminata quale pena accessoria l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La Corte d’Appello di Lecce ha confermato le condanne del giudice di prime cure. Eppure le persone sanzionate hanno messo in pratica le raccomandazioni della legge n. 18/2009, hanno dato ascolto, sostegno, amore e rifugio ad una giovane rinchiusa contro la sua volontà dentro diverse istituzioni totali, dalle quali scappava frequentemente. Durante il nazismo chi aiutava gli indesiderabili del regime veniva condannato a morte o finiva nei lager insieme a loro. Oggi chi intralcia l’applicazione della legge n. 6/2004 o i suoi solerti interpreti finisce rovinato, sotto processo e in galera.

La nostra storia, per certi versi, fa registrare una doppia novità. Su “misteriosa” e pretenziosa richiesta dell’AdS della sorella dell’imputato è stata emessa un’ordinanza di rigetto. Tranne il giudice destinatario nessuno ha potuto visionarla perché mai adeguatamente notificata. Il patrocinante del nostro amico l’ha chiesta due volte alla controparte ed una volta alla cancelleria della procura senza avere ancora risposta.

L’ordinanza del giudice adito, contrariamente a quello che accade da quattro anni a questa parte con altri “estensori”, è stringente, si caratterizza per concisione, per scrupolosa applicazione del diritto e per complessiva inappuntabilità. Siamo su un altro pianeta.

Di seguito mettiamo le PEC delle parti in causa relative all’istanza “misteriosa” inoltrata fuori udienza (del 21/5/2024) dall’AdS e la copia dell’ordinanza.

28/6/2024 Antonio Bertinelli

Pubblicato da antoniobertinelli

Melius cavere quam pavere

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