Viviamo in un paese travagliato, dove la marcata estensione delle associazioni fuorilegge inquina l’establishment e le attività economiche, ma questo non può giustificare una baldante irresponsabilità nell’esercizio della giurisdizione. Le toghe fanno carriera a prescindere dal livello delle prestazioni professionali del singolo magistrato. Esistenze, famiglie, patrimoni e attività possono finire in rovina con un vanesio picchiettare di dita sulla tastiera di un computer. Se mai ci sarà qualcuno chiamato a pagare di tasca propria per negligenza o dolo del magistrato quello sarà il cittadino. La magistratura è preposta a vagliare i nostri comportamenti, persino all’interno delle nostre vite di relazione, ci può prendere in ostaggio senza limiti di tempo, ma la parte peggiore di essa rivendica sprezzantemente il diritto di non giudicare sé stessa.
Riprendiamo il racconto riportando la conclusione di un post significativo riguardante le traversie, tra spoliazioni patrimoniali e minacce degli “operatori di giustizia”, che affrontano le persone “violentate” dalla nefanda legge n. 6/2004. Lo abbiamo letto su Facebook: “Omissis perché viene tutto archiviato. Ho fatto due volte opposizione alla richiesta di archiviazione. Alla terza richiesta di archiviazione non ho potuto fare più nulla. Con la spesa che ho sostenuto avrei potuto fare il giro del mondo…“ L’esperienza dell’utente T. G. riporta il danno che, per certi aspetti, appare quello minore, cioè quello economico. Come ben sanno le decine di migliaia di vittime della legge citata, grazie all’omertà istituzionale, con i suoi paradigmi, ce ne sono di gran lunga peggiori. Il nostro amico sta ancora aspettando il verbale redatto dal giudice tutelare il 21/5/2024. In attesa … (chissà se proveranno a secretare pure questo documento?) riportiamo integralmente la memoria che l’imputato-indagato-ricorrente in CEDU ha inviato telematicamente al giudice tutelare il 2 ottobre 2023, senza mai ricevere conforme riscontro. L’unica “risposta” del G.T. alla relazione è stata la convocazione dell’udienza del 21/5/2024, “invito” da noi allegato in fotocopia nella precedente puntata. Per usare un eufemismo, il pur “minaccioso” incontro non ha soddisfatto il nostro plurivessato amico. Il datato resoconto che riportiamo di seguito è estremamente lungo e molto dettagliato. E’ adatto solo a chi vuole approfondire i minimi particolari della nostra incredibile storia. Nell’epoca degli orecchianti e delle approssimazioni onnipresenti riteniamo che il lettore possa esimersi da una lunga lettura, noi non potevamo sottrarsi all’impegno di riportare i tanti significativi dettagli. E’ una descrizione a futura memoria per sottolineare che a certi personaggi nessuno chiederà mai conto di gravi “sbagli” e omissioni. Per ora abbiamo deciso di non aggiungere i 30 allegati che vengono richiamati durante l’esposizione cronologica dei fatti.
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TRIBUNALE DI VVVV
SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE
GIUDICE TUTELARE DOTT. BARZELLOTTI ANDREA
PROC N. @@@@/2020 RVG
MEMORIA DI REPLICA ALLA RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL 30.06.2023 DEPOSITATA DALL’ A.d.S. C. T. NELL’INTERESSE DELLA BENEFICIARIA YYYY
PER:
XXXX, (C.F. ——–) nato a VVVV ed ivi residente in via MMMM, fratello della beneficiaria YYYY (C.F. ——–) nei cui confronti è aperta la procedura di amministrazione di sostegno n. 1611/2020 RVG innanzi al Giudice Tutelare dott.ssa Anna Puliafito presso il Tribunale di CCCC,
PREMESSO CHE
In data 01/07/2023, l’A.d.S. T. C. depositava telematicamente una relazione di aggiornamento circa la condizione personale, stato di salute, condizione familiare e profilo patrimoniale della beneficiaria come da richiesta del G.T.
A riguardo, tale difesa nell’interesse del proprio assistito formula eccezioni e precisazioni circa il contenuto della relazione di aggiornamento. La stessa relazione, infatti, tende a rappresentare un profilo del dott. XXXX – nel rapporto con la sorella e nella collaborazione con la procedura – assai lontano dalla realtà.
- L’IMPEGNO DEL DOTT. XXXX NELLA GESTIONE DELLA SFERA PATRIMONIALE E PERSONALE DELLA MADRE E SUCCESSIVAMENTE ANCHE DELLA SORELLA YYYY. BREVE EXCURSUS
ANNI DAL 2006 AL 2019
Il dott. XXXX si è occupato sin dal 19 marzo 2006, giorno del decesso del padre 1XXX, della madre CCCC.
Va subito chiarito che – dopo ben quattordici anni di tale accudimento- nel giugno 2020, a causa del protrarsi di gravi ed inusuali accadimenti, obtorto collo è stato indotto a prendere due iniziative: 1) ha depositato in Tribunale un’istanza per essere nominato A.d.S. della genitrice; 2) ha presentato una denuncia contro ignoti, perché sospettava che nella vita delle proprie congiunte fossero entrate persone responsabili del compimento dei reati di furto e di circonvenzione d’incapace a danno della propria madre e della propria germana. In rapporto a tale ultima situazione, in virtù della comparsa nella vita della madre (e della sorella) di altri soggetti, il dott. XXXX è stato di fatto estromesso dalla quotidianità dell’anziana donna.
Già dall’anno 2010, inoltre, il dott. XXXX ha moralmente affiancato anche la sorella ed il di lei figlio (purtroppo ammalatosi di tumore). YYYY ha contratto poi una malattia psichiatrica, che tuttavia le ha consentito di conservare un elevato grado di autonomia fino al mese di luglio 2020.
Nel “merito”: per l’impossibilità della signora CCCC di uscire di casa (a causa di patologie che non le consentivano di deambulare autonomamente) il dott. XXXX ha sempre provveduto alle sue esigenze primarie e si è preso cura della sua salute, occupandosi di ogni incombenza: dalle prescrizioni del medico curante alle visite mediche, all’acquisto di farmaci e quant’altro. Il tutto grazie a contatti quotidiani.
Per le difficoltà incontrate nel soddisfare le richieste delle due donne residenti in appartamenti diversi, all’inizio del 2020, il dott. XXXX ha consigliato alla sorella di avviare la coabitazione con la madre, in modo da poter visitare ed occuparsi di entrambe con maggiore agio per tutti. La germana ha prima iniziato “a fare la pendolare” tra due abitazioni e poi, con l’aggravarsi della salute della madre, ha finito per convivere stabilmente con la genitrice.
La madre del dott. XXXX ha sempre avuto estrema fiducia nel figlio e per anni non ha mai dimostrato né a lui né a nessun altro motivo di doglianza o lamentele sul suo operato. La “gestione” del dott. XXXX, è bene chiarire, è sempre stata improntata al rispetto delle scelte autonome delle congiunte, in accordo ai più civili e progressisti dettami della CRPD (Convenzione ONU sui Diritti dei Disabili, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 2009 n. 18).
Ed invero, esattamente all’opposto di quanto malevolmente si tende a rappresentare nella relazione dell’avv. C. T., il dott. XXXX ha sempre inteso e vissuto la sua attività come doveroso “supporto” e non “sostituzione” della volontà delle congiunte. In questa logica, pur sussistendone i presupposti e le condizioni, il dott. XXXX ha sempre evitato di promuovere azioni dirette ad imporre limitazioni della capacità di agire delle congiunte. Proprio in ragione di tale condotta rispettosa e dettata da affetto filiale e fraterno è andato incontro, negli ultimi anni e suo malgrado, ad una serie di problematiche figlie dell’altrui tentativo di approfittare delle condizioni di difficoltà delle due donne.
La signora YYYY, non appena ha avuto contezza di avere una malattia degenerativa dal decorso molto lungo, il 07/03/2013 ha firmato in favore del fratello una procura generale (cfr all. 1) al fine di fargli effettuare, ove se ne fosse ravvisata la necessità, qualunque genere di azioni in suo nome e dunque di poter fare operazioni anche su un libretto postale: a testimonianza – a tacer del resto che si descriverà – della condizione di piena concordia familiare che – prima che insorgessero calcolate interferenze esterne (private e pubbliche) – regnava nel nucleo di congiunti.
Premesso che il dott. XXXX è da tempo (ad ogni fine, compreso quello ereditario) unico parente prossimo delle due donne, e che dunque sono del tutto inconsistenti sospetti concernenti tentativi di “appropriazione” in capo allo stesso (che avrebbe atteso – non si capisce perché se vi fossero state intenzioni poco corrette – anni ed anni per porre in essere condotte improprie), è bene tornare a fare luce su una circostanza già ripetutamente oggetto di attenzione anche da parte del Giudice Tutelare oltre che dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di VVVV.
Il dott. XXXX si occupava – tra l’altro – dei prelievi bancari e postali per conto delle congiunte al fine di garantire loro somme di denaro in contanti (per cifre corrispondenti ad un tenore di vita più che agiato) che occorrevano per le spese correnti di ogni genere. Ebbene nel maggio 2019 il dott. XXXX si trovò di fronte ad una serie di difficoltà burocratiche frapposte dalle Poste Italiane ogniqualvolta lo stesso operava prelievi dal libretto. Per qualche giorno non gli fu possibile prelevare del denaro richiesto dalla sorella (in quanto dalla fotocopia della carta d’identità della madre depositata nell’ufficio postale il documento risultava scaduto). Risolto faticosamente il problema si convenne in famiglia che non era possibile esporsi nuovamente all’impossibilità di disporre dei soldi al bisogno, rimanendo soggetti alle disposizioni (ed ai tempi) imposti dall’ufficio postale. A questo punto, omnia munda mundis, senza alcun imbarazzo – dal momento che la logica dei rapporti familiari come quello in discorso è lontana dalle preoccupazioni di allontanare “sospetti” di appropriazione, essendo orientata all’essere e non al sembrare (esattamente all’opposto di quanto accade, purtroppo, metodicamente nelle procedure di amministrazione di sostegno con l’imposizione di “professionisti” extrafamiliari) – fu deciso di trasferire la somma di € 45.000,00 (cfr all. 2) sul conto corrente del dott. XXXX, avendo così quest’ultimo piena facilità di movimento e di gestione del danaro, sempre nell’interesse delle due donne. Di tale trasferimento il dott. XXXX si premurava di lasciare tracce ben visibili, mediante sua dichiarazione scritta, proprio per agire nella più piena trasparenza, per evitare che detta operazione passasse sotto silenzio e per rispetto alle congiunte (tenuto anche conto dei frequenti vuoti di memoria della madre novantenne). D’altronde il XXXX non ha taciuto o cercato di nascondere tale trasferimento di danaro, né alle donne né tantomeno alle autorità giudiziarie. A tale trasferimento, infatti, il dott. XXXX si riferiva (lui, ed in tempi non sospetti) sia nel rivolgersi al Giudice Tutelare del Tribunale di VVVV (al quale decideva di presentare formale istanza, successivamente rigettata, per ottenere l’incarico di A.d.S. per la madre) sia nell’esposto presentato ai Carabinieri di VVVV a ragione delle inspiegabili défaillances del Giudice Tutelare sopra citato (dott.ssa Anna Puliafito). (cfr all.3). Già allora il G.T., se avesse voluto, invece di temporeggiare o dichiararsi “incompetente” (questo uno dei motivi alla base dell’esposto sopra citato) avrebbe potuto rilevare che gli accrediti pensionistici dell’INPS per CCCC, come già da tempo doverosamente segnalato dal dott. XXXX, non venivano riscossi (cfr all.4 copia del libretto cointestato).
ANNO 2020-2021
Nel corso del 2020, tuttavia, nella normale routine di accudimento delle congiunte, qualcosa ha cominciato a mutare. Durante il periodo di “lock-down” il dott. XXXX ha dovuto per forza di cose ridurre la sua frequentazione presso la casa delle due donne, pur continuando ad “amministrarle” e continuando ad assecondare le richieste delle congiunte, in particolar modo della madre (che comunque, stranamente, voleva avere a disposizione più denaro del solito). Nonostante le notevoli somme date alle due donne nel corso dei primi sei mesi dell’anno, la madre CCCC ha continuato a chiedere insistentemente danaro, di cui non sapeva indicare l’utilizzo.
La reazione della CCCC, ultranovantenne, alle richieste di spiegazioni del figlio, è stata quella di porre in essere nei suoi confronti atteggiamenti che hanno insospettito il dott. XXXX, specialmente dopo che ha trovato con molta frequenza a casa persone che la madre non era solita frequentare.
Non solo.
La CCCC ha iniziato anche a raccontare strani accadimenti a casa, quali la scomparsa di cose (gioielli, delle chiavi, il libretto postale cointestato dove veniva mensilmente accreditata la pensione, una grande spilla d’oro da foulard, etc.) e di documenti (buoni postali di colore verde cointestati, etc.). Inoltre la donna ha fatto fare un temporaneo cambio della serratura di casa. Tali comportamenti hanno indotto il XXXX a presentare denuncia per poter fare luce sulla vicenda, preoccupato che qualcuno si potesse approfittare delle due donne (l’ una anziana, l’ altra malata) in sua assenza, soprattutto dopo strani incontri avuti nella casa della madre (una cugina “senza arte né parte” che aveva altresì fatto entrare in casa “un avvocato”). A questo punto, sempre e solo animato dall’intento di agire in favore delle due donne, il dott. XXXX ha ritenuto indispensabile rivolgersi al Tribunale per chiedere un provvedimento di amministrazione di sostegno nell’interesse della madre, oltre che rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di VVVV per pregare le autorità di fare luce sugli accadimenti in corso.
DAL 2021 AD OGGI
A seguito della morte della madre occorsa l’11/07/2022, il dott. XXXX continua ad accudire ed assistere YYYY, seppur con maggiore difficoltà considerato che le condizioni psico-fisiche della donna si sono attestate su una sua persistente minore lucidità nello svolgere le attività giornaliere. Quotidianamente il dott. XXXX si reca presso l’abitazione della sorella al fine di aiutarla nella gestione delle proprie esigenze, fornendole sostegno morale e materiale.
Il dott. XXXX, a prescindere da altre dazioni non documentabili, effettuate nel corso degli anni come semplice fiduciario delle proprie congiunte, nel periodo che va dal 13/07/2017 al 28/01/2022 ha consegnato alla madre e alla sorella, ricevendone di volta in volta quietanza, una somma complessiva pari ad euro 169.300,00 (centosessantanovemilatrecento euro); (cfr all.5)
- FASCICOLI RELATIVI ALL’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DELLE CONGIUNTE DEL DOTT. XXXX: ALTERAZIONI E SMARRIMENTI INSPIEGABILI DELLA DOCUMENTAZIONE
A riprova di una vera e propria strategia tesa a screditare il dott. XXXX e rappresentare una condotta impropria dello stesso nei confronti delle congiunte, va anche doverosamente segnalato che nel corso dei due procedimenti giudiziari di “Volontaria Giurisdizione” si sono verificati “smarrimenti di documenti” in entrambi i fascicoli (causa n. 637/2020 V.G.; causa n. 1611/2020 V.G.) che interessavano le congiunte del dott. XXXX.
In data 11/05/2023, con PEC indirizzata a BABA sono stati spediti sedici documenti, essenziali per le valutazioni cui erano chiamati i Giudici tutelari nell’ ambito di quelle procedure (con unico file PDF), andati “perduti” (evento riscontrato dopo aver preso visione del carteggio su autorizzazione del G.T. Andrea Barzellotti) nel fascicolo relativo a CCCC al fine di ricostituirlo nella sua interezza.
Per quanto ci occupa più da vicino ed immediatamente, va segnalato che – dopo la visione del fascicolo relativo a YYYY – è stato rilevato che sono andati “perduti” i seguenti fondamentali documenti:
- Il cruciale memorandum del prelievo di Euro 45.000,00 effettuato dal dott. XXXX dal libretto postale cointestato CCCC/YYYY
- L’ istanza del dott. XXXX per ottenere la nomina da A.d.S. della propria madre
- Una procura “fuori tempo e fuori luogo” inspiegabilmente rilasciata all’avv. G. C. per un morto (il figlio della signora YYYY) e acquisita agli atti dal G.T. dott. Puliafito come se fosse titolo idoneo a rappresentare la beneficianda della procedura
- Diffida via PEC dell’avvocato citato
- La memoria del dott. XXXX per l’udienza del 10/05/2021
- Il certificato dei carichi pendenti presso l’Agenzia delle Entrate.
Per giunta (scritti di difficilissimo accesso per la lettura, perché inseriti tra documenti identici ripetutamente depositati, in una delle varie “strisciate” documentali contrassegnate con numeri) ci sono altri due documenti imprescindibili: una lettera raccomandata del dott. XXXX datata 30.7.2020 e la memoria del dott. XXXX per l’udienza del 18/5/2021. (cfr. all. 6: in allegato si producono documenti provanti quanto segnalato sopra)
Il G.T., dott.ssa Puliafito, solo sulla base di mero tralatizio, senza alcun riscontro probatorio, finanche in contrasto con la giurisprudenza [cfr. Tribunale Trieste, 22/04/2006, Persona e danno; Tribunale di Modena, sez. II, 23/12/2008, De Jure; Tribunale di Novara, 04/08/2016], il 31.01.2022, contestualmente al giuramento dell’A.d.S., amplia il mandato dello stesso, facendolo collidere con l’incarico del procuratore generale dott. XXXX.
Per l’estensione delle competenze accordata all’A.d.S., in data 8.2.2022, nei termini previsti, il dott. XXXX inoltra un reclamo al Tribunale di VVVV. Il Tribunale boccia il reclamo perché lo ritiene tardivo. (cfr all.7)
Il dott. Gelso, su richiesta dell’A.d.S. T., in violazione del diritto di rappresentanza (artt. 1387 c.c. e ss.), che occorreva salvaguardare in virtù dei perduranti spazi di autonomia della signora YYYY anche all’indomani della sottoposizione ad amministrazione di sostegno, autorizza la cancellazione della procura notarile del dott. XXXX (senza alcun provvedimento giudiziario che sancisse la violazione del mandato o comunque una qualsivoglia irregolarità).
- LA FIGURA E L’ OPERATO DELL’ A.d.S. C. T.
- ASSENZA DI INTERESSE DELL’ ADS CIRCA LE CONDIZIONI DELL’AMMININISTRATA. MANCATA PRESA DI CONTATTO – SIN DA SUBITO – CON L’UNICA PERSONA DEDITA ALL’ACCUDIMENTO DI YYYY: IL DOTT. XXXX.
L’A.d.S. C. T. , fin dal giorno della sua nomina del 17/12/2021, non ha manifestato alcuna attenzione ed alcun interesse per l’amministrata YYYY, in particolare non operando nessun tentativo di mettersi in contatto (sarebbe stato doveroso, nell’ esercizio corretto del ruolo affidatole, farlo fin da subito) con il fratello della beneficiaria, XXXX, unico punto di riferimento e persona informata sui fatti e sulle reali condizioni della beneficiaria, oltre che unico frequentatore quotidiano di YYYY e della sua casa.
Solamente il giorno 02/01/2023, oltre un anno dopo l’assunzione dell’incarico, l’A.d.S. deciderà di contattare il dott. XXXX, a mezzo email, per farsi accompagnare a casa di YYYY. Brevemente si riporta:
“buonasera dott. XXXX,
faccio seguito alla recente conversazione telefonica per confermarle che domani alle ore 15.00 (martedì 3 gennaio) potremo darci appuntamento a viale GGGG, da YYYY, in maniera tale che se non dovesse rispondere al citofono, potremmo accedere all’abitazione con la copia delle chiavi in suo possesso, dato che dal giorno 11 dicembre non sono più riuscita ad avere contatti con lei (non risponde più al telefono nè al campanello).
Con l’occasione, verificate le condizioni ed il suo stato di salute, potrò
1) prendere nuovamente appuntamento con la dentista per la visita
2) coordinare l’accesso presso l’abitazione con la signora delle pulizie, che si era resa disponibile ad iniziare già da prima di Natale e che accederà per una prima pulizia mercoledi 4 nel pomeriggio.
Attendo una sua conferma, anche telefonicamente
Cordialità
l’A.d.S avvocata C. T.” (cfr all. 8)
Nella relazione sul suo operato l’A.d.S. ha affermato di aver avuto enormi difficoltà nel rintracciare la sig.ra YYYY per capire dove vivesse (cfr pag. 1 della relazione “Nel dicembre 2022, con grande difficoltà e solo tramite l’intervento di una cugina, la scrivente veniva a conoscenza del fatto che la signora YYYY autonomamente aveva lasciato l’abitazione ove viveva con la madre per andare a stare in un piccolo appartamento in centro storico, ove aveva sempre abitato prima di decidere di andare a stare presso la madre”).
Ebbene: se l’A.d.S. avesse voluto sapere con certezza dove viveva YYYY avrebbe potuto telefonare al dott. XXXX ed avere notizie, come peraltro ha sempre fatto ogni qual volta ne abbia avvertito la necessità, a far data dal gennaio 2023.
- LO STATO DI ABBANDONO E LE CONDIZIONI PRECARIE DELLA BENEFICIARIA FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2023.
L’A.d.S. C. T., nella relazione, pag. 2, ha posto all’attenzione del G.T. lo stato di abbandono e trascuratezza in cui versava la beneficiaria fino al mese del febbraio 2023 (periodo in cui ha preso servizio una “badante” tuttofare) “Continuando a vivere in condizioni di degrado e sporcizia, trascurando anche la propria persona, solo nel mese di febbraio, la beneficiaria si è lasciata convincere ad accettare una persona per la pulizia di casa che, oltre ad accudirla, la accompagna a fare le commissioni e, se la beneficiaria lo richiede, la colf le prepara anche i pasti. ”
Questa espressione non è altro che una “confessione” della negligenza con cui l’esercizio dell’amministrazione di sostegno è stato condotto.
A riguardo si precisa che, attraverso l’avv. D. S., usuale “interfaccia” dell’uomo, l’A.d.S. C. T. ha sempre conosciuto le ripetute lagnanze del dott. XXXX per le condizioni di abbandono in cui versava la sorella YYYY dopo la morte della madre (cfr allegato 9).
Con estrema amarezza, si producono alcune immagini risalenti al mese di novembre 2022 (cioè 11 mesi dopo che l’A.d.S. C. T. aveva assunto il ruolo di “prendersi cura” della beneficiaria) che inquadrano qualche angolo della casa dove, pur dopo la morte della madre, YYYY continuava ad abitare in stato di abbandono totale. (cfr all. 10)
In particolare il dott. XXXX inviò, via mail, alcuni scatti fotografici all’Avv. D. S. affinché facesse pressione sull’A.d.S. al fine di ottenere dalla stessa un servizio di pulizia adeguato alla situazione igienica (“precipitata” con il tracollo dello stato di salute di YYYY, verosimilmente acutizzatosi a seguito della morte della madre).
Di fronte al peggiorare della situazione, più volte segnalata dal dott. XXXX tramite l’avv. D. S., l’A.d.S. C. T. dichiarava la sua incompetenza e, via posta elettronica, “passava la palla” ai servizi sociali.
All’A.d.S. C. T. sarebbe stato assai utile entrare in contatto con il dott. XXXX per operare insieme ai fini del superamento degli ostacoli che sembravano frapporsi al soddisfacimento delle esigenze igieniche della beneficiaria e della sua abitazione. Ma la stessa non ha ritenuto opportuno farlo, salvo poi tentare di “porre a carico” dello stesso dott. XXXX la colpa dello stato di difficoltà in cui versava la sorella.
Ulteriormente si segnala che nessuna attività è stata espletata dall’A.d.S. in relazione ad ulteriori circostanze altrettanto preoccupanti.
Dopo la morte della sig.ra CCCC, il dott. XXXX ha constatato che nella sua abitazione, non solo mancavano soldi liquidi nella cassaforte, tutti i suoi preziosi, ma anche tutti i documenti contabilmente “sensibili”: estratti di conti correnti, libretti a risparmio, fotocopie di buoni postali, riscontri bancari di possesso titoli, riscontri di una pratica bancaria per un investimento in brillanti (5000 euro), etc.
In quella casa, dove lo stesso non entrava più dal 13/06/2020 (data in cui segnalò a S. C., via sms, che le proprie congiunte si erano barricate in casa), entravano soltanto la cugina e l’avv. G. C.. Dopo aver ottenuto le rispettive nomine, entravano poi nell’abitazione anche: l’A.d.S. dei servizi sociali per la madre e l’avv. C. T. per la sorella.
Alla fine del mese di luglio 2022, oltre un mese dopo il decesso della madre, la sig.ra YYYY, in presenza del fratello XXXX, ha aperto la cassaforte dell’abitazione in cui coabitava con la genitrice. Il forziere risultava completamente vuoto (nessun documento, nessun oggetto prezioso, neanche una sola banconota). In tempi successivi il dott. XXXX ha preso atto che dentro una credenza dell’abitazione c’era una grande quantità di scatole impiegate solitamente per riporre oggetti “preziosi”, svuotate del loro contenuto. (foto allegate cfr all. n.11).
A tal proposito è necessario evidenziare che la denuncia presentata dal dott. XXXX in relazione alle sparizioni di denaro e preziosi ha determinato l’instaurazione di un procedimento penale a carico di quest’ultimo per il delitto di simulazione del reato. Anche tale aspetto della vicenda rappresenta nient’altro che la concretizzazione della strategia messa verosimilmente in atto da soggetti estranei al nucleo familiare contro il dott. XXXX per insozzare la sua immagine ed estrometterlo dalla cura delle proprie congiunte. Solo in questo modo può spiegarsi l’apertura di una indagine per simulazione di reato nonostante, ancora oggi, gli oggetti preziosi di cui è stato denunciato il furto non sono nelle disponibilità degli eredi CCCC, né segnatamente di YYYY, la quale disponeva altresì di numerose “gioie” (sparite) di sua proprietà personale.
- LE OMISSIONI DELL’A.d.S. IN RELAZIONE ALLE INDAGINI RICHIESTE DAL G.T. ANNA PULIAFITO
In data 31/01/2022, in occasione del suo giuramento davanti al G.T., l’A.d.S. viene incaricato di svolgere indagini patrimoniali sull’operato del dott. XXXX. Attraverso l’avv. D. S. l’A.d.S. ottiene documenti e informazioni dettagliate che non depositerà mai nel fascicolo dell’amministrata. Tra le tante carte mai giunte a conoscenza del G.T. (nell’avvio della già descritta “strategia della delegittimazione” tesa a rappresentare un inesistente tratto “approfittatorio” del dott. XXXX) ci sono anche ragguagli sulla storia che riguarda il figlio (colpito da un tumore cerebrale) di YYYY e della sua gravissima situazione debitoria complessiva. Il dott. XXXX, anzitutto per volontà e richiesta della sorella YYYY, fu A.d.S. del giovane fino al decesso dello stesso (14/08/2019) (cfr all. doc. fine incarico n. 12).
L’atto di alienazione della casa, di cui YYYY era nuda proprietaria, fu motivato dal rischio che l’ipotetico di lei decesso, ed il conseguente passaggio al figlio di tale “nuda proprietà”, avrebbero inevitabilmente comportato la perdita del cespite per le azioni di recupero dei creditori nei confronti del figlio (invalido a causa del tumore). Al G.T. non è stata presentata una relazione trasmessa all’A.d.S. dall’avv. D. S. (cfr all. 13 relazione), non sono state fornite due importanti testimonianze (cfr all.14). Non sono state messi nel fascicolo anche la lista dei versamenti effettuati dal fratello sul conto Unicredit di YYYY (cfr. all. 15), le copie delle ricevute delle sue dazioni di denaro (vedi allegato n. 5), il sollecito di pagamento della ONE – GESTIONE CREDITI – (cfr. all. 16).
Per la situazione debitoria relativa al figlio, YYYY, dopo la morte dello stesso, in data 10/06/2020, davanti ad un notaio, ha firmato una rinuncia ereditaria (cfr. all. 17)
- IL MANCATO PAGAMENTO DELLE UTENZE, PRECISAZIONI CIRCA LA LINEA DEL TELEFONO FISSO
L’A.d.S. C. T. scrive: “Per quanto riguarda il pagamento delle utenze, del condomino, della TARI è la scrivente che se ne fa carico quando il fratello della beneficiaria le rimette le fatture, dato che lo stesso ha preteso che le utenze non venissero domiciliate sul conto, adducendo precedenti esperienze negative per motivare tale sua richiesta che in realtà, con tutta evidenza, cela la volontà di controllare la sorella …”.
Sul punto: la beneficiaria non ha mai avuto utenze a lei intestate per il semplice fatto che usufruiva di “allacci” già esistenti a motivo di vecchi contratti stipulati da suoi familiari. Il fratello, per diversi mesi, ha pagato al posto della sorella fatture (e non solo) (cfr all. 18) di cui aspetta ancora il rimborso da parte dell’A.d.S. C. T..
A ciò, vanno aggiunte le spese straordinarie sostenute dal dott. XXXX, come ad esempio le riparazioni di una cassettiera e della porta di casa di YYYY.
Con riferimento al telefono fisso (recente contratto intestato a YYYY) è vero che il fratello ha evitato di chiedere la domiciliazione delle fatture perché, a causa di tale servizio, con le società telefoniche, ha vissuto personalmente sgradevoli esperienze. Il dott. XXXX però, diversamente da quanto rappresentato, non ha mai “preteso” la non domiciliazione delle bollette da pagare della sorella, né è entrato in polemica con l’A.d.S. (cfr all. 19).
Sul punto, inoltre, occorre precisare: l’A.d.S. C. T., quando la propria beneficiaria viveva nell’immobile sito al Viale GGGG, non ha provveduto al puntuale pagamento delle bollette, nonostante le fatture da pagare venissero regolarmente recapitate a domicilio. Il mancato pagamento della fattura relativa alla linea telefonica fissa (per i mesi di agosto-settembre 2022) (cfr all. 20) ha determinato l’interruzione del servizio da parte della società operatrice. Il dott. XXXX, a seguito dell’interruzione improvvisa, aveva deciso di indagare sulla questione e solo così veniva a conoscenza di quanto accaduto: linea telefonica non funzionante per morosità relativa ai pagamenti richiesti. Al fine di riparare il danno causato dall’A.d.S., il dott. XXXX, di propria tasca, provvedeva al pagamento della bolletta, come da ricevuta allegata.
Oggi YYYY vive in un altro immobile sito in via LLLL, dotato di nuova utenza telefonica fissa, la cui attivazione è stata richiesta dall’A.d.S. Il dott. XXXX ha provveduto all’attivazione: ed avendo accesso al sito, con le credenziali fornite dalla società operatrice, ha constatato che l’ultima bolletta con scadenza 11 agosto 2023 non era stata ancora pagata alla fine dello stesso mese, nonostante lo stesso abbia sempre rammentato all’A.d.S. dei pagamenti da doversi effettuare, compreso quest’ultimo: (cfr all. 21).
Quanto narrato evidenzia:
- che vi è il tentativo si contrabbandare la continuità del supporto garantito dal dott. XXXX, anche per i pagamenti e le questioni pratiche che riguardano la sorella, abbastanza incredibilmente, per “indebita interferenza dettata dalla volontà di controllo”;
- che l’A.d.S. C. T., pur avendo ogni possibilità materiale e giuridica per operare diversamente ed in autonomia, continua ad avvalersi della collaborazione del dott. XXXX: circostanza incomprensibile ove fossero reali le “malefatte” ed il profilo oppressivo del dott. XXXX riguardo alla sorella. Se quelle malefatte e quel profilo fossero reali (e non lo sono ma sono stati a bella posta costruiti per coprire altre, reali, malefatte) non sarebbe dato comprendere come mai l’A.d.S. C. T. – nel doveroso esercizio di un ruolo di salvaguardia degli interessi della Sig.ra YYYY – non abbia totalmente estromesso da ogni incombenza relativa a questo ambito il dott. XXXX (il quale ultimo, per inciso, si è precipitato a chiedere lui tale estromissione dopo la lettura della relazione);
- che l’A.d.S. è sistematicamente negligente nel provvedere ai dovuti pagamenti delle utenze nonostante i continui aiuti e le sollecitazioni che il dott. XXXX rivolge nell’interesse della sorella.
L’unico “controllo” cui il dott. XXXX (questo sì) intende esercitare riguarda la correttezza dell’operato dell’A.d.S. nei confronti della sorella YYYY (la quale ultima, si ribadisce per l’ennesima volta, è sempre stata rispettata dal fratello nella sua autonomina e libertà di scelta e di gestione nonostante le problematiche sanitarie che ha attraversato ed attraversa). Il dott. XXXX, nonostante i continui tentativi – anche per via giudiziaria – di indurlo ad “abbandonare” la sorella alla “procedura”, nelle persone e articolazioni che la incarnano, non ha mai smesso (e non smetterà) di esercitare il diritto che il codice civile ed i principi di solidarietà familiare gli attribuiscono continuando, nelle forme possibili, a prendersi cura della sorella.
- ULTERIORE NEGLIGENZA DELL’A.d.S., MANCATA RISCOSSIONE ASSEGNO “EREDITATO”
L’inerzia e l’ostruzionismo frapposti dall’A.d.S. C. T. allo svolgimento di adempimenti (questi sì) corrispondenti ad una corretta gestione del patrimonio della sorella (con l’utile supplementare di operare “dispetti” a danno del dott. XXXX) si evidenziano altresì sul fronte della divisione ereditaria, tra i fratelli XYXY, a seguito della morte della comune madre CCCC.
A seguito della morte della sig.ra CCCC, il dott. XXXX ha provveduto a svolgere tutto quanto necessario per le pratiche di successione fino ad ottenere, faticosamente, il recapito di un assegno postale (n. 2198701126-11) d’importo pari alla somma rimasta in deposito (18.081,09 euro/diciottomilaottantuno,09) sul conto corrente intestato alla sig.ra CCCC. Il termine ultimo per la riscossione del predetto assegno era fissato al 25 luglio 2023.
Dopo farraginose pratiche burocratiche, il dott. XXXX riceveva l’assegno precedentemente citato e contestualmente riferiva all’avvocato C. T. che l’azienda “Poste Italiane”, per poter liquidare gli eredi, chiedeva a tutti gli A.d.S. una delega specifica.
Il dott. XXXX, poi, provvedeva a contattare l’A.d.S. C. T., direttamente ed attraverso il proprio legale, senza ottenere alcun riscontro utile per la riscossione dell’assegno (in allegato email cfr all. 22). Si riporta l’ultimo sms del 24/07/2023 inviato dal dott. XXXX sul cellulare dell’avvocato C. T.: “Domani 25 maggio 2023 è l’ultimo giorno utile per riscuotere l’assegno “eredità””.
A tutt’oggi, a distanza di oltre un anno dalla dipartita di CCCC, il dott. XXXX non ha potuto riscuotere la propria quota ereditaria (giacenze sui libretti e sul conto corrente postali);
- LA PANTOMIMA DELLA MEDIAZIONE
L’A.d.S. C. T., “inventandosi” un contenzioso sul patrimonio ereditario, di cui lei stessa stabilisce arbitrariamente il valore, invita il dott. XXXX alla mediazione, ma non si capisce esattamente quali siano le sue pretese ereditarie. Su questo valore presunto, YYYY (a sua insaputa) ed il fratello dott. XXXX sono chiamati a pagare le spese di mediazione. Per iniziare la trattativa l’A.d.S comunque lascia libero l’avv. M. C., difensore del dott. XXXX, di stilare una bozza, che infine la stessa amministratrice depositerà nel fascicolo V.G. di YYYY. Mentre si presume che la proposta dell’avv. M. C. debba essere valutata e ricevere una risposta l’A.d.S. deposita la relazione di cui si stanno confutando diversi punti e lascia scadere l’assegno postale sopraccitato.
- LA STRATEGIA MESSA IN CAPO DALL’A.d.S. CONTRO IL DOTT. XXXX
- LE ACCUSE (INFONDATE) DI PRESUNTE INTERFERENZE SULLA SFERA DECISIONALE DELLA SORELLA YYYY
L’A.d.S. C. T. ha ripetutamente asserito che il dott. XXXX abbia interferito sulla sfera decisionale della beneficiaria, cercando di controllare ed influenzarne le scelte. Quanto affermato non corrisponde al vero: il dott. XXXX si prende cura della sorella ed aiuta la diretta interessata nella gestione delle proprie esigenze al solo fine di garantirle benessere psico-fisico.
Nel dettaglio:
- questione unghie lunghe e smaltate:
L’A.d..S. C. T., nel tentativo di descrivere il dott. XXXX come un “fratello padrone” irrispettoso degli spazi di autonomia delle scelte della sorella (esattamente all’opposto di quanto storicamente accaduto) scrive: “Proprio per la sua abitudine ad avere le unghie delle mani lunghe e smaltate veniva sempre offesa ed insultata dalla madre (anche alla presenza della scrivente) ed anche il fratello non condivide molto tale sua abitudine, che probabilmente lo vede come uno spreco”.
Si precisa: essendo deceduta la madre della beneficiata, il dott. XXXX non può chiedere conferma sugli improbabili insulti che la stessa avrebbe rivolto alla figlia per le unghie lunghe e smaltate. Può sicuramente asserire che quando venne interpellato dall’A.d.S., che lo informava circa il programma di cure estetiche per YYYY, lo stesso inviò il seguente sms -18/05/2023 ORE 15,53- : “Le sue notizie mi fanno piacere. Per YYYY la cura di sé può essere una sorta di medicina …. Grazie”. Una realtà, si ribadisce, completamente diversa ed antitetica a quella rappresentata…
- questione somme di denaro consegnate dal dott. XXXX:
L’A.d.S. C. T. scrive: “La scrivente rimette alla beneficiaria 1000,00 euro mensili contante che è la somma che il fratello le ha sempre consegnato, salvo maggiore richiesta in base alle necessità”.
In realtà la beneficiaria, sempre per il più volte richiamato rispetto della sua autonomia e delle sue scelte che ha ispirato il supporto fornito dal dott. XXXX, non ha mai subito razionamenti di denaro o di altro genere dal fratello. E’ stata sempre libera di fare e di spendere quanto desiderava. Salvo rare eccezioni in cui provvedeva all’uopo il dott. XXXX YYYY ha sempre provveduto da sola a prelevare il denaro che voleva. Ha preferito non farlo più dalla fine del 2019 a causa del suo stato psichico sempre meno aperto ad avere contatti con gli estranei ed ha allora incaricato il fratello, sempre più frequentemente, di andare a fare i prelievi in banca per venire dallo stesso rifornita dei contanti. Solo da quando sono cambiate le condizioni familiari, con l’ingresso nella casa materna e la frequentazione di altri soggetti, di fronte alle lamentele della genitrice che spesso si lagnava per della roba che non trovava più all’interno dell’appartamento, nel corso del 2020, il dott. XXXX ha in genere consegnato alla sorella mille euro per volta per gli usi personali del momento, sempre in un clima di concordia e mai negando alcunché alla congiunta. (cfr. allegato 5 relativo alle dazioni)
- Dott. XXXX, figura “ingombrante ed oppressiva”:
L’A.d.S. C. T. scrive: “Nella pesante situazione il fratello XXXX di certo non è di aiuto … anzi continua ad essere una figura ingombrante ed oppressiva, oltre che controversa alla luce omissis”. L’A.d.S. fornisce il meglio dell’armamentario denigratorio a sua disposizione riferendo altre amenità anche sull’indole non collaborativa del dott. XXXX.
Eppure la stessa, il 19/01/2023 alle ore 8,47, scriveva al dott. XXXX il seguente SMS: “Ieri ho parlato con il giudice e le ho detto come stiamo andando avanti anche grazie al suo aiuto”.
La circostanza dà conto, plasticamente, della “doppiezza” dell’amministratrice di sostegno, che in antitesi allo spirito di lealtà e collaborazione con i familiari che dovrebbe contrassegnare lo svolgimento dell’incarico, ha operato scientemente contando sulla segretezza del fascicolo telematico e dunque sul fatto che mai il dott. XXXX avrebbe potuto venire a conoscenza di tali denigrazioni finalizzate a sminuire, quanto più possibile, la figura del fratello dell’amministrata agli occhi del Giudice Tutelare.
Il dott. XXXX, a smentita di un suo presunto scarso spirito di collaborazione, può allegare qualche mail scambiata con l’A.d.S. (cfr all. 23)
Ancora, L’A.d.S. C. T., ammantando delle azioni compiute usando la “diligenza del buon padre di famiglia” con la strumentale cultura del sospetto, richiama atti notarili leciti compiuti nella totale legalità e “imposti” dal sorgere di gravi problemi familiari, di cui la stessa è pienamente consapevole, in quanto è stata dettagliatamente informata in proposito dall’avv. D. S.. E’ appena il caso di ricordare che fu proprio il legale citato a suggerire al dott. XXXX di attivarsi giuridicamente per scongiurare la probabile perdita di beni immobili familiari a motivo della situazione debitoria del figlio di YYYY, colpito da tumore cerebrale e con problemi di autocontrollo amministrativo.
- Questione del possesso delle chiavi di casa di YYY:
Il dott. XXXX non ha mai coltivato, né coltiva, il desiderio di controllo su altre persone, tantomeno nei confronti della sorella. Il possesso delle chiavi della casa della germana, con il consenso della stessa, è motivato oltre che per ovvie ragioni di sicurezza (la sorella malata vive da sola) dal fatto che la donna non apre allo stesso A.d.S., alla colf, all’estetista e a chiunque abbia la disdetta di suonare al citofono nel momento “sbagliato”. Incluso l’A.d.S., tutte le persone citate, più volte, al bisogno, sono potute entrare in casa di YYYY grazie alla pronta disponibilità del dott. XXXX che ha aperto loro la porta di casa con le chiavi che lo stesso possiede da sempre. E’ straordinario rilevare come tali difficoltà di accesso siano rappresentate come elemento storico problematico dalla stessa A.d.S., che poi “rimprovera” al dott. XXXX di avere operato, anche con la disponibilità a tenere le chiavi, per ovviare a tale situazione!
- Questione cessione autovettura della beneficiaria al fratello XXXX: L’A.d.S. C. T. scrive di una piccola autovettura già di proprietà della beneficiata, poi ceduta al fratello. All’epoca del passaggio di proprietà la beneficiata non era più in grado di guidare, l’automobile era ferma da mesi (gravemente danneggiata) ed il dott. XXXX ha dato alla sorella una somma superiore al valore di mercato del mezzo richiamato alla memoria dall’A.d.S. Dopo aver pagato più del giusto ed aver fatto restaurare completamente la macchina, la stessa è stata data in uso al figlio del dott. XXXX che, sarebbe bene non dimenticarlo, è anche il nipote di YYYY!
Solo all’ interno di una tattica protesa ad approfittare di ogni accadimento al fine di denigrare il dott. XXXX è possibile rappresentare travisamenti di questo genere!
- questione “dentista”
L’A.d.S. C. T. scrive sulla beneficiaria: “Ha inoltre chiesto di fare una visita dal dentista per valutare un impianto, domandando espressamente di non coinvolgere il fratello”
Il fratello dell’amministrata replica che, attraverso l’avv. D. S. (sua incaricata) l’A.d.S., C. T. conosceva la difficile storia dentistica della donna (allegate fatture del dentista cfr all. 24). Il dott. XXXX prende con beneficio d’inventario il riferito desiderio della sorella di evitare di coinvolgerlo nel ricorrere alle cure dentistiche (come sopra riportato) perché, all’occorrenza, è stato sempre lui ad accompagnarla dal medico e a pagare le cure relative.
- Presunta invettiva contro la Magistratura da parte del dott. XXXX
L’A.d.S. C. T. non ha perso occasione per continuare a delegittimare, nei propri scritti, il dott. XXXX ed il suo operato.
Oltre alle varie accuse mosse nei confronti dello stesso (narrate nella presente memoria), l’A.d.S. ha accusato il dott. XXXX di inveire contro la Magistratura italiana.
Nel dettaglio:
- memoria del 12 marzo 2022 per la Corte D’appello Di Roma : “Controparte non ha concretamente indicato e men che meno dimostrato – quali sarebbero i “gravi motivi” che giustificherebbero l’accoglimento dell’istanza cautelare. In maniera assolutamente generica e, va detto, paradossale, controparte, dopo essersi lanciata in un’invettiva nei confronti della magistratura… sospettosa e persecutoria nei suoi confronti, adduce il “timore di una irreversibile opera di spoliazione dei beni a danno della beneficiaria con l’apertura della amministrazione di sostegno” su cui pretenderebbe che il Giudice riveda la decisione presa.”
- memoria del 18 marzo 2022 per il Tribunale di VVVV:
“Ai fini di un’adeguata valutazione della condotta processuale, sull’esatta portata del reclamo proposto, merita osservare che controparte, con modalità istrioniche, finalizzate al solo scopo di togliere attenzione al reale problema, trascura l’importantissimo quadro familiare per riempire le pagine dell’opposizione proposta di invettive nei confronti di una magistratura, che considera ingiusta ed ostile e che caratterizzerebbe il proprio operato da un inspiegabile e marcato pregiudizio, di cui si ritiene una “vittima.”
Al fine di dimostrare l’infondatezza di quanto sostenuto dall’A.d.S., si producono (cfr all. 25) alcuni articoli pubblicati in puntate sul WPWP blog www.antoniobertinelli.com del dott. XXXX, dai quali emerge chiaramente che lo stesso non è stato mai prevenuto nei confronti della Magistratura in quanto Istituzione, anzi in più occasioni ha elogiato quanto compiuto dagli stessi Magistrati:
- “Giustizia 2021? Un Incubo” articolo pubblicato sul WPWP blog in data 12/05/2021, puntata 63;
- “Giustizia 2021? Un Incubo” articolo pubblicato sul PWWP blog in data 28/09/2021, puntata 82;
- “Giustizia 2022? Un Incubo” articolo pubblicato sul WPWP blog in data 06/04/2022, puntata 103.
Sono in ogni caso da respingersi i tentativi di criminalizzare la manifestazione di punti di vista e valutazioni che rientrano nella sfera della libertà di opinione, di manifestazione del pensiero e di critica (costituzionalmente tutelata) (in capo a chi – come il dott. XXXX – ha dovuto vivere sulla pelle, negli ultimi anni, l’inadeguatezza degli” strumenti di protezione” messi in campo dalla magistratura a beneficio delle proprie congiunte). Le affermazioni dell’A.d.S., del resto non rispondenti al vero, sono giudizi sommari che denotano il subdolo prendere piede di derive autoritarie, le quali non devono trovare posto in una Repubblica, come quella italiana, che è (dovrebbe essere) ispirata al rispetto delle più significative espressioni della libertà del cittadino.
- LA MALA GESTIO DELL’ A.d.S. C. T. RISCONTRABILE PER TABULAS DALL’ANALISI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO
I surriferiti tentativi (riusciti) di mettere in cattiva luce il dott. XXXX attraverso sistematiche locuzioni diffamatorie e falsificazioni della realtà si spiegano agevolmente alla luce dell’analisi della concreta (concretissima) gestione delle sostanze della beneficiaria YYYY da parte dell’A.d.S. C. T..
Si consideri infatti che la relazione dell’A.d.S. C. T. (di cui la presente esposizione costituisce controdeduzione) “vede la luce” immediatamente dopo una inaspettata (sicuramente inattesa per l’A.d.S.) concessione della visibilità del fascicolo telematico al dott. XXXX. Tale trasparenza (immediatamente venuta meno in seguito al deposito della relazione stessa) ha consentito al dott. XXXX di analizzare i documenti presenti sul fascicolo al fine di svolgere le preoccupanti constatazioni che seguono. La relazione, cioè, “giocando d’anticipo”, ha avuto innanzitutto lo scopo di impedire/depotenziare la rappresentazione di talune evidenze:
- ANOMALIE RISCONTRATE DALL’ANALISI DELLE SPESE SOSTENUTE (ASSERITAMENE) DALL’A.d.S. A BENEFICIO DI YYYY ED INSERITE NEL RENDICONTO ANNUALE.
L’A.d.S. ha depositato sul fascicolo telematico d’interesse una serie di scontrini relativi alle spese sostenute (Mastercard Debit, Pagobancomat San Paolo, Paolo Contactless, San Paolo Nexi, BNL Paribas, Banco Credito Cooperativo) a beneficio di YYYY. (cfr all. 26)
Da una attenta analisi della merce acquistata, emergono una serie di anomalie tali da poter affermare che quanto acquistato non era ad effettivo beneficio di YYYY Nel dettaglio:
- Acquisto di biancheria intima: la sig.ra YYYY usa h 24 slip per l’incontinenza, dunque non può indossare collant e lingerie particolare. Pertanto, l’acquisto di body in pizzo (euro 39,90), collant invisibili (euro 19,95), triangolo Love cadeau (euro 29,90) sicuramente non è stato operato a beneficio di YYYY.
- acquisto di alcoolici: la beneficiaria è da sempre astemia. L’acquisto di spumante Ferrari, di champagne Moët & Chandon e di alcoolici in genere non è stato effettuato per la beneficiaria;
- acquisto di prodotti di bellezza et similia: la beneficiaria non utilizza quotidianamente prodotti di bellezza/cosmesi (Psidin protector labial euro 8,00, Prep. Galenica euro 90,00, etc.);
- acquisto di rilevatore di pressione arteriosa: in casa della sig.ra YYYY non è presente alcun rilevatore di pressione, né la stessa era solita misurarla. Pertanto, l’acquisto effettuato risulta insolito e non corrispondente alle esigenze dell’amministrata;
- acquisto di capi di abbigliamento e calzature: dall’analisi degli scontrini forniti, l’A.d.S. ha effettuato acquisti quali giacche (euro 416,00) non destinati all’amministrata, considerato che la stessa ha negli armadi capi in eccesso che non indossa, viste le minime e fugaci uscite di casa che compie;
- acquisti di beni alimentari: l’A.d.S. ha speso cifre considerevoli per l’acquisto di salmone norvegese (in quantità tale da fare presumere che se YYYY lo mangi quotidianamente, e così non è…), bottarga (che non usa per cucinare particolari piatti), nocciole e mandorle tostate (che non mangia per mancanza di denti);
- acquisto di una nuova montatura occhiali da sole comprensiva di nuove lenti: YYYY non aveva la necessità di acquistare nuovi occhiali da sole, dato lo sporadico utilizzo che fa degli stessi per uscire. Occhiali da sole non rivenuti e non rinvenibili a casa della YYYY che, quando esce, se la giornata è assolata, continua ad usare le vecchie lenti.
- cure di bellezza: le spese sostenute in centri estetici per la cura di unghie e capelli sono ingenti: YYYY ha sempre avuto unghie delle mani ben curate (lunghe e smaltate) ma non ha mai speso centinaia di euro e con assidua frequenza;
- acquisto di detersivi “in quantità industriale”: l’A.d.S. C. T. scrive: “Va detto che il suo stato mentale spesso la porta a fare cose prive di senso, come chiedere di avere la scorta di detersivi che spesso vengono vuotati nel WC”. Il fratello, tra le tante richieste ricevute dall’amministrata, non ricorda di avere ricevuto dalla stessa quella di rifornimenti di detersivi. Il fratello, che quotidianamente provvede all’asportazione dei rifiuti dall’abitazione di YYYY, non ha mai trovato insolite quantità di contenitori per detersivo vuoti. Pertanto, appare chiaro che le confezioni di detersivo non sono state acquistate per soddisfare le esigenze della beneficiaria. Sul punto è bene ricordare ancora una volta che la relazione è stata scritta “in risposta” alla visibilità del fascicolo ottenuta dal dott. XXXX e dunque all’analisi che a tale visibilità sarebbe conseguita.
- altre spese: acquisto di copertura dell’obiettivo del telefono Iphone (YYYY non ha alcun Iphone, e dunque non è a lei destinato tale acquisto), acquisto di luci per casa per la somma di 300 euro (anche se nell’abitazione ci sono le consuete “vecchie” lampade da tavolo ed i lampadari nelle varie stanze, YYYY predilige vivere in ambienti scarsamente illuminati), acquisto di fiori (YYYY non saprebbe a chi regalare dei fiori che costano 70 euro), acquisto di un oggetto d’arte che costa 110 euro, acquisto di un paio di bermuda da 47,00 euro (genere di abbigliamento che YYYY non ha mai indossato);
- sono presenti due pagamenti elettronici “Intesa San Paolo” messi in conto (347 euro; 332 euro) di cui sembra che non siano reperibili i giustificativi.
La solerzia dell’A.d.S. nell’effettuare tali singolarissimi e plurimi, frenetici, acquisiti va comparata con la totale inerzia sovra descritta, nell’effettuare i pagamenti delle utenze: mentre il dottor XXXX si “sbraccia” a sollecitare i pagamenti di 50 Euro di telefono per evitare che la sorella, già autoreclusasi, resti del tutto isolata dal mondo, con il distacco della linea telefonica per morosità, si acquistano bottiglie di champagne e lingerie per cifre considerevoli.
Risulta nel fascicolo dell’amministrata, sulla matrice della ricevuta con stampa verde del 22/07/2022 che l’A.d.S. C. T. ha consegnato a YYYY la somma pari a 2.000,00 (duemila euro) per le spese del funerale del de cuius. Il dott. XXXX è venuto a conoscenza che le esequie della madre (delle quali non conosce il committente), eseguite per l’importo di 9.453,00 (novemilaquattrocentocinquantatre euro), non sono state pagate. La pratica, successivamente, è stata affidata ad un avvocato per il recupero del credito. (fattura esequie in allegato cfr all.27)
- ULTERIORI CRITICITA’ EMERSE NEL PROCEDIMENTO DI A.d.S. DELLA MADRE DEL XXXX E DELLA BENEFICIARIA
L’attuale G.T. ha rilevato carenze amministrative nella documentazione depositata dai Servizi Sociali (illo tempore incaricati dal G.T. adito) nel fascicolo della procedura di A.d.S. aperta nei confronti della madre CCCC. Da una sommaria ricostruzione dei movimenti di denaro sembrano mancare diversi “giustificativi” per i prelievi effettuati dall’amministratore sul conto corrente della beneficiaria. (mancata approvazione del bilancio da parte del G.T. in allegato cfr all. n. 28)
- XXXX: PUNTO DI RIFERIMENTO ED UNICA PERSONA DEDITA ALLA CURA ED ASSISTENZA DELLA SORELLA YYYY. L’ “ASCOLTO” ED IL RISPETTO DELLA VOLONTA’ DI YYYY (MANCATI) NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA
Occorre ribadire, in conclusione, che il dott. XXXX è sempre stato presente ed ha sempre prestato aiuto alla sorella YYYY quando richiesto. Fin dalla morte del padre, occorsa nell’anno 2006, XXXX si è interessato non solo della sorella ma anche della madre CCCC, deceduta nel 2021. YYYY ha sempre gestito in autonomia i propri affari ed interessi, chiedendo sostegno al fratello in momenti di bisogno. Pertanto, il dott. XXXX “sorvegliava” il quadro familiare (madre e figlia) senza invaderne gli spazi di gestione delle due donne. La situazione cambia e si aggrava dopo la morte della sig.ra CCCC: le condizioni psico-fisiche di XXXX necessitano di attenzioni più assidue da parte del dott. XXXX. Quest’ultimo, infatti, fa visita quotidianamente alla sorella aiutandola nella gestione nelle proprie esigenze e necessità giornaliere (spese “straordinarie”, piccole riparazioni, pagamenti di bollette, etc.).
- PRECISAZIONI CIRCA LE SOMME ELARGITE DAL DOTT. XXXX ALLA SORELLA:
Il dott. XXXX, come brevemente esposto al punto 1 della presente memoria, fin dal 2006, dopo la morte del padre, ha fornito somme di denaro alla madre e sorella. L’importo che lo stesso forniva alle donne variava a seconda delle loro richieste. Il dott. XXXX non ha mai chiesto alle donne il tipo di utilizzo fatto. A scopo cautelare, dopo ogni consegna significativa di denaro (quasi sempre solo se gli importi erano particolarmente alti), il dott. XXXX si faceva rilasciare una ricevuta attestante la consegna del denaro richiesto; a supporto si produce parte delle ricevute in possesso del dott. XXXX a partire dall’anno 2017. Ad oggi, sommariamente, l’importo – quello documentato: sicuramente non era immaginabile che ci si sarebbe trovati nella presente situazione – ricevuto dalle donne ammonta ad euro 169.300,00.
- PRECISAZIONI CIRCA LE SOMME RICEVUTE DAL SIG. E. B.
YYYY riceve dall’A.d.S. somme mensili irrisorie che non le consentono di sopravvivere e sostenere tutte le spese di ordinaria amministrazione. Nonostante il costante aiuto economico fornito dal dott. XXXX (pagamento utenze, IMU etc.), le difficoltà economiche continuano a persistere. A testimonianza delle scarse risorse economiche messe a disposizione di YYYY, si allegano le dichiarazioni di un vecchio zio relative all’anno 2023, suo vicino di casa in Via LLLL, sig. E. B., il quale “constatato il suo stato di bisogno” ha dato piccole somme (in genere 20 euro ogni volta) per consentire all’amministrata di fare la spesa. (cfr all. 29)
- LA CRIMINALIZZAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA ESERCITATO DAL DOTT. XXXX
La cultura autoritaria dell’A.d.S. C. T., alla quale ci si augura non vorrà uniformarsi il Giudice Tutelare, si palesa poi nella criminalizzazione della legittima aspirazione del dott. XXXX alla continuità della cura della sorella (vista anche la descritta “modalità di gestione e cura” dell’attuale amministratrice di sostegno.
E’ così possibile leggere, nella “relazione” qui riscontrata, le seguenti “allucinanti” argomentazioni (lasciamo il grassetto, il maiuscolo, e gli “a capo” voluti dall’ A.d.S.): “Il controllo oltremodo dispotico da parte del fratello, o meglio, la paura di perdere il controllo e la gestione della situazione lo ha indotto ad introdurre una serie di giudizi, attualmente DEFINITI, volti ad impugnare la nomina dell’ amministratore di sostegno della sorella, o meglio la scelta di un “terzo” estraneo alla famiglia per il conferimento dell’ incarico:
-R.G. 51091/2021 innanzi alla Corte di Appello di mmmm definito con decreto di rigetto n. cron. 2983/22 del 6/12/2022
Come se non bastasse, duplicando i giudizi, inopinatamente il dott. XXXX proponeva, innanzi al Tribunale di VVVV, il
- reclamo al collegio R.G. 70772022 innanzi al Tribunale di VVVV dichiarato inammissibile.
V’è di più.
Non contento della decisione della Corte di Appello proponeva anche ricorso in cassazione che fermamente manifesta di voler coltivare nonostante le trattative intraprese nella
- domanda di MEDIAZIONE innanzi alla camera di mediazione presso il Tribunale di VVVV avente ad oggetto la divisione ereditaria”.
Ebbene, tali “Come se non bastasse”…; “V’è di più”…; “Non contento”…; i grassetti tesi a scolpire la natura vergognosa delle impugnazioni interposte… evidenziano come il diritto di agire e resistere in giudizio, costituzionalmente tutelato nell’art. 24 della nostra Carta Fondamentale, divenga nella cultura dell’amministratrice di sostegno una sorta di comportamento delinquenziale da “denunciare” al Giudice Tutelare, con tanto di consulenza tecnica “integrata” della psicologa e psichiatra dott.ssa C T. che, avendo “visitato” il dott. XXXX, ha concluso che non si tratta di un fratello che si batte nelle aule di giustizia per gli interessi ed il benessere della sorella (quella che l’ A.d.S. C. T. ridusse nello stato fotograficamente documentato), ma uno squilibrato animato da “manie di controllo”, oltre che approfittatore di una congiunta per la quale ha speso anni ed anni di assistenza continua e disinteressata, in aggiunta a quella prestata al proprio nipote con patologia tumorale cerebrale (è bene qui ricordarlo ulteriormente, altro che “Moet Chandon”…).
Per la circostanza l’A.d.S. C. T.
- evidenzia una condotta oltraggiosa anche all’ indirizzo di colleghi che hanno coltivato e coltivano le azioni giudiziarie (oltre che nei riguardi del dott. XXXX), per cui si impone oggi una opportuna segnalazione di codeste frasi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati);
- manifesta il perdurante intento di “ridurre al silenzio” il dott. XXXX, facendogli comprendere che “gli conviene” abbandonare la sorella alle “cure” che oggi le vengono prestate.
- IL MANCATO ASCOLTO ED IL MANCATO RISPETTO DELLA VOLONTA’ DI YYYY NELL’ AMBITO DELLA PROCEDURA
La sede è utile ad evidenziare che YYYY, proprio per evitare l’esperienza giudiziaria che poi le è stata inflitta, aveva scelto per tempo la persona a cui affidarsi in caso di bisogno firmando una procura generale al fratello. Neanche la volontà della diretta interessata circa la nomina di A.d.S. a lei gradito è stata rispettata nella procedura. Come riportato sinteticamente in un verbale scritto dal G.T. Anna Puliafito, YYYY aveva espresso la volontà di avere il dott. XXXX quale suo A.d.S.: richiesta mai neanche presa in esame.
L’ audizione di YYYY, a cui ha presenziato l’avv. D. S. che allora difendeva il dott. XXXX, è stata riportata fedelmente dalla collega con una lunga relazione scritta (che – dal dott. XXXX riassunta – è riportata alla puntata 63 nella pagina blog (https://antoniobertinelli.com/2021/05/12/giustizia-2021-un-incubo-63 puntata/). (cfr all. 25 relativo alle puntate del blog)
Nel verbale “originalmente” stilato dal G.T. Anna Puliafito durante l’udienza del 10/5/2021) si legge una frase pronunciata da YYYY: “Quella cosa che sta scrivendo per chi la scrive? Glielo chiedo perché se deve decidere un amministratore c’è già mio fratello che si occupa di questa cosa”.
A partire da ciò, ci si è ben guardati – in quella circostanza ed in seguito – dal chiedere alla signora YYYY chi gradisse come amministratore di sostegno.
Questo dott. XXXX “approfittatore e controllore” ha nel corso degli anni e strenuamente salvaguardato l’autonomia e le possibilità di scelta autonoma della signora YYYY. Coloro che si sono incaricati di liberare la signora YYYY dall’ “oppressione” del fratello, per restituirla alla sua dignità e libertà, non hanno mai neanche ritenuto confacente interpellarla su una cosettina di un certo rilievo: l’identità della persona incaricata di gestire il patrimonio e la quotidianità di YYYY stessa…
- IL PROCEDIMENTO PER SIMULAZIONE DI REATO A CARICO DEL DOTT. XXXX
Quanto precede consente di “apprezzare”, per dir così, la portata dell’ulteriore considerazione formulata nella relazione dell’A.d.S. C. T., che ha l’amabilità di scrivere: “ai fini dell’individuazione della personalità del fratello si deve riflettere sia del (sic!) procedimento penale a suo carico per simulazione di reato”. Mentre è in corso analoga riflessione per l’“individuazione della personalità” dell’A.d.S. C. T., sul punto mette conto di rilevare:
- Sì, come ben noto al Giudice Tutelare è in corso un ridicolo procedimento penale nel quale il dott. XXXX è accusato di simulazione di reato: “perché, con denuncia sporta contro ignoti dinanzi alla Stazione dei Carabinieri di VVVV per il delitto di cui all’ art. 643 c.p., di cui sarebbero state vittime l’anziana madre di ani 91, CCCC, e la sorella affetta da disturbi psichiatrici, YYYY, attestava falsamente l’avvenuta commissione del delitto, atteso che dalle indagini svolte nell’ambito del procedimento penale n. 4487-20 r.g.n.r. non emergeva nulla di quanto da egli riferito”;
- che la Procura della Repubblica – a fronte in particolare della sparizione di gioielli (oltre che di denaro e documenti) dalla casa delle due congiunte – non ha svolto alcuna indagine, degna di questo nome, circa l’effettiva esistenza e consistenza di questi gioielli, e quindi circa le ragioni per le quali gli stessi non erano più nella disponibilità delle due donne, e quindi circa la fine che avessero fatto e le tasche in cui fossero finiti;
- che – more solito – il dott. XXXX subisce un trattamento conseguente all’effettivo “crimine” commesso. Tale “crimine”, già sopra confessato, è stato ed è rappresentato dal fermo rifiuto di abbandonare i congiunti (ieri la madre e la sorella, oggi la sola sorella YYYY) alle “cure” altrui a base di collant, sandali alla moda e champagne. Secondo un costume consolidato in tutti i Tribunali italiani (come ben rilevato dall’ Associazione Radicale “Diritti alla Follia” in una lettera – morta – inviata a tutti i Giudici Tutelari, VVVV compresa, al Presidente della Repubblica e qui utilmente allegata, cfr all. 30), le Procure della Repubblica – drammaticamente inerti di fronte agli abusi degli amministratori di sostegno, dei tutori ed alle denunce relative [salvo casi sporadici e clamorosi di cui è impossibile l’insabbiamento], in quanto esse chiamerebbero inevitabilmente in causa, quantomeno, la gravissima negligenza dei Giudici Tutelari che li hanno nominati (spesso preferendo tali estranei “benefattori” ai familiari ) – sono particolarmente solerti nell’aprire procedimenti penali. Tale sollecitudine appare utile ad “aggiustare” le procedure di volontaria giurisdizione in cui si trovano coinvolti cittadini e cittadine – è il caso del dott. XXXX – particolarmente “coriacei” nell’osteggiare l’auspicato ed istituzionalmente caldeggiato abbandono dei propri cari allo “champagne” con il placet ed i timbri della Repubblica italiana (poverina).
Dunque è vero che il procedimento per simulazione consente di individuare la personalità del dott. XXXX: quella di un uomo che non ha paura delle minacce e delle violenze istituzionali per affermare le proprie ragioni, narrare la verità, difendere la vita ed i diritti propri e delle persone da cui è legato da affetto tenero e profondo, come la sorella YYYY.
Alla presente memoria si allegano i seguenti documenti, come richiamati:
- procura generale della sig.ra YYYY in favore del fratello XXXX del 07/03/2013;
- attestazione circa il trasferimento della somma di euro 45.000,00 sul conto corrente del dott. XXXX;
- esposto presentato dal dott. XXXX innanzi ai Carabinieri di VVVV;
- copia del libretto INPS cointestato YYYY e CCCC;
- copia delle quietanze relative alle somme date dal dott. XXXX alle prossime congiunte dall’anno 2017 all’anno 2022;
- copia dei documenti andati perduti nel fascicolo della causa n. 1611/2020 RVG;
- ordinanza di rigetto del reclamo presentato in data 08.02.2022 innanzi al Tribunale di VVVV a nome del Dott. XXXX;
- email del 02/01/23 dell’A.d.S. C. T. inviata al dott. XXXX;
- lamentele circa lo stato di abbandono della sig.ra YYYY segnalate dal dott. XXXX – a mezzo dell’Avv. D. S.- all’A.d.S. C. T.;
- immagini risalenti al mese di novembre 2022 circa la continuità dello stato di abbandono di YYYY;
- foto di scatole svuotate da oggetti preziosi ritrovate in una credenza dell’immobile;
- decreto di chiusura della procedura di A.d.S. a seguito del decesso del nipote del dott. XXXX;
- relazione (a nome dell’Avv. D. S.,) mai trasmessa dall’ A.d.S. al G.T.;
- testimonianze mai trasmesse al G.T. da parte dell’A.d.S.;
- lista dei versamenti effettuati dal dott. XXXX sul conto corrente Unicredit mai trasmessa sul fascicolo telematico da parte dell’A.d.S.;
- sollecito di pagamento della ONE- GESTIONE CREDITI mai depositato;
- istanza di rinuncia ereditaria firmata dal notaio in data 10/06/2020 della sig.ra YYYY;
- fatture attestanti il pagamento delle utenze ed altro, per l’abitazione della beneficiaria, da parte del dott. XXXX;
- carteggio tra il dott. XXXX e l’A.d.S. attestante l’assenza di pretesa da parte del dott. XXXX circa la non domiciliazione delle bollette;
- fattura relativa al mancato pagamento della linea telefonica fissa (agosto-sett 2022);
- solleciti del dott. XXXX inviati all’A.d.S. circa il pagamento dell’ultima bolletta dell’utenza telefonica;
- comunicazione del 24/07/2023 circa la richiesta di riscossione dell’assegno inviato dal dott. XXXX all’A.d.S.;
- carteggio tra il dott. XXXX e l’ADS C. T. a dimostrazione dell’atteggiamento collaborativo dello stesso;
- fatture rilasciate dal dentista dell’attuale amministrata;
- articolo pubblicato dal dott. XXXX su WPWP blog puntata 63 del 12/05/2021,
- scontrini relativi a spese anomale compiute nell’interesse della beneficiaria da parte dell’A.d.S. C. T.;
- fattura esequie della madre del dott. XXXX;
- mancata approvazione del bilancio relativo all’amministrazione di sostegno della madre da parte del G.T.;
- attestazioni circa le somme di denaro ricevute dalla sig.ra YYYY dal sig. E. B.;
- nota ai Giudici Tutelari dell’Associazione Radicale “Diritti alla follia”.
02.10.2023 Avv. MCMC
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28/5/2024 Antonio Bertinelli