Giustizia 2024? un incubo (154 puntata)

Quando le toghe vestite a festa partecipano all’inaugurazione dell’anno giudiziario invitano i cittadini ad avere fiducia nella magistratura. Per la circostanza sembrano scisse dalla realtà operativa che viene imposto ai loro “clienti” nelle aule di giustizia, a cominciare dal tribunale periferico per arrivare alla Corte di Cassazione. In questi luoghi e nei non luoghi delle udienze telematiche migliaia di persone percorrono quotidianamente la propria via crucis senza alcuna certezza giuridica e senza limiti di sorta. E’ l’epoca del panpenalismo, della giustizia vendicativa e onnivora, dei tre incarcerati innocenti al giorno. Alla faccia della presunzione di innocenza si rovinano le reputazioni delle persone in maniera inappellabile. Per chi ha i mezzi finanziari necessari ad affrontare, qualora fosse necessario, i tre gradi di giudizio l’ultimo traguardo è il “Palazzaccio” di Piazza Cavour a Roma. La Suprema Corte dovrebbe essere uno dei maggiori presidi dell’establishment a difesa dell’attendibilità, della rispettabilità e dell’autorevolezza dell’intero ordine giudiziario, questo almeno nell’immaginario popolare. Qualche giorno fa abbiamo constatato con grande piacere che la Corte di Cassazione ha ribaltato i primi due gradi di giudizio ed ha assolto Ibrahim El Mazouri (l’ex “badante” del compianto professore di Airuno, Carlo Gilardi) che in primo grado aveva subito una condanna ad un anno e otto mesi, poi confermata in appello. Nel “Palazzaccio” per molti altri ricorrenti non ci sono epiloghi felici. Purtroppo anche nella massima sede giudiziaria agiscono variabili, poco attinenti al diritto ed incontrollabili, le quali non contribuiscono ad infondere fiducia per l’attività giurisdizionale nella sua interezza. Anche qui, dove principia iuris dovrebbero guidare il lavoro dei consiglieri, limitando la casistica, ci sono i pronunciamenti in cui si confonde tra prove e sospetti, le disposizioni marcatamente ideologizzate ed altre che entrano capziosamente nel merito. Ad esempio sono da mettere tra le determinazioni pre-orientate questa sulla bigenitorialità e questa sulla convivenza more uxorio al fine di definire l’assegno divorzile. Come abbiamo affermato in altre circostanze, la Corte di Cassazione ha il compito di garantire l’omogenea applicazione ed interpretazione delle leggi. A volte, oltre alla funzione nomofilattica, che è quella sua convenzionale, sembra non disdegnare l’analisi onnicomprensiva dei fatti verificatisi in parallelo e quindi, se e quando vuole, entra nel merito del contenzioso. Ad esempio lo fa come quando affronta la trattativa Stato-Mafia. Antonio Ingroia in quel frangente disse “Questa sentenza odora più di politica che di diritto, la Cassazione si è spinta oltre le colonne d’Ercole”. In certi casi la Suprema Corte sembra addirittura immettersi nel campo del merito a gamba tesa come quando affronta la storia senza fine Massaro-Apadula. Tra le perle di Piazza Cavour, in tema di non ingerenza nei fatti verificatisi nel corso dei due precedenti gradi di giudizio, c’è quella del padre stalker. Il danno è stato fatto nei precedenti gradi di giudizio, quando gli organi inquirenti e giudicanti hanno considerato il padre della ragazza colpevole di atti persecutori. Dunque la Corte di Cassazione rigetta il ricorso “poiché al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità, in quanto mira a una rivisitazione del compendio probatorio e alla prospettazione di una alternativa ricostruzione della vicenda processuale”.

Anche il nostro amico ricorrente si è imbattuto in un collegio giudicante che non ha ritenuto di entrare nel merito. Per la precisione c’è entrato solo quel tanto per fare proprie asserzioni mai provate (nel inguaggio corrente si definiscono calunnie) della controparte.

La sua vicenda si colloca tra le sequenze di un film dell’orrore, già visto, dove spesso l’ultima prepotenza a danno dei “beneficiari della legge n. 6/2004, dei loro amici e familiari si consuma nel corso dell’iter giudiziario. Prepotenza che viene ammantata da salvaguardia degli interessi degli indifesi (se con patrimonio adeguato).

Se la Corte di Cassazione fosse entrata in media res, per ben analizzare i fatti vissuti dal ricorrente, avrebbe dovuto prendere in considerazione i gravi “errori” dei magistrati, l’accettazione della procura speciale per un morto come se fosse quella richiesta dal procedimento, le sue considerevoli perdite patrimoniali, la mancata riscossione della sua quota ereditaria, le azioni intenzionalmente fraudolente, lo smarrimento di una ventina di documenti cruciali nei fascicoli del tribunale (smarrimento poi utile per infangare il ricorrente?), gli sgradevoli esiti di (furti?) nell’abitazione materna, la spoliazione dell’anziana genitrice con annessa appropriazione indebita a detrimento delle sue pensioni mensili, la sparizione di cari ricordi familiari, le calunnie, le diffamazioni, le pesanti parole in libertà di rappresentanti istituzionali ed altri rimarchevoli danni. Si fa aleggiare il codice penale che ha caratterizzato la procedura di V.G. fin dalle prime battute, ma nessuno si prende la briga di formulare contro il ricorrente un’accusa precisa e, se non si chiede troppo, magari di dimostrarla. Sembra meglio rimanere sul generico con frasi del tipo “movimentazioni sospette” (non esistono movimenti sospetti se non uno, perché la fotocopia del legittimo giustificativo cartaceo è stata smarrita in ben tre fascicoli del tribunale!), “dati concreti”, “gestione poco trasparente del patrimonio” e non rispondenti al vero come quella sull’appropriazione indebita (accusa del tutto inventata), poi “archiviata”.

SCAMPOLI DELL’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE:

Omissis. Nel caso di specie, la valutazione è stata operata sulla base di dati concreti, e cioè sulla ritenuta inidoneità del rappresentante volontario a ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno, con motivazione che appare congrua.

5.- Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, pur denunciando l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio propone in realtà una censura di merito, peraltro senza illustrare adeguatamente la pertinenza e decisività di detta censura, posto che il giudice di merito ha dato rilievo non già alla specifica qualificazione del reato in astratto addebitabile al ricorrente, e all’accertamento della responsabilità penale, ma alla gestione poco trasparente del patrimonio. Omissis. Alla luce di queste allegazioni  idonee a chiarire che il procedimento penale cui fa riferimento la Corte d’appello non è quello di circonvenzione di incapace, sul quale si dilunga il ricorrente, ma altro procedimento, poi archiviato, si rende evidente che la Corte d’appello ha ritenuto corretta la decisione del giudice tutelare di nominare un amministratore in persona diversa dal precedente procuratore, non per una presunta circonvenzione, ma perché non convinta della trasparenza della sua gestione e ciò a prescindere dalla sussistenza di una specifica imputazione e dall’accertamento di una responsabilità penale; Omissis”.

Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto Chi ha dato, ha dato, ha dato. Scurdámmoce ‘o ppassato.

L’accettazione per intero del reclamo avrebbe comportato il riconoscere la “colpevolezza” dei magistrati di prime e di seconde cure, nonché la perdita di credibilità dell’intero procedimento di volontaria giurisdizione.

Questa vicenda è una delle tante raffigurazioni di quale potere inoppugnabile sia capace di estrinsecare la corporazione delle toghe. Ancora una brutta pagina dell’attività giudiziaria caratteristica dei tempi che corrono.

Ecco di seguito il rigetto della Corte di Cassazione:

7/3/2024 Antonio Bertinelli

Pubblicato da antoniobertinelli

Melius cavere quam pavere

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