La ferocia e la protervia hanno scandito la nostra storia fin dalle origini. Forse i due eventi con maggiori vittime sono state le invasioni di Gengis Khan del XIII secolo e la seconda guerra mondiale con annesse persecuzioni naziste. Non avvertiamo la necessità di stilare una lista o di fare conti macabri, ma guardando al nostro passato non possiamo confutare la presenza della perfidia che ha accompagnato il nostro cammino fino all’attualità. Gli storici fanno fatica a digerire certi episodi. Saltano a piè pari i “ringraziamenti”, con relative medaglie commemorative, che Lorenzo De Medici, detto il Magnifico, fece a Maometto II per le vittorie riportate nel Mare Adriatico, inclusa quella di Otranto, sui cristiani (ne vennero sterminati ottocento). Gli storici dimenticano che Napoleone Bonaparte, a Giaffa, dopo la vittoria riportata contro i turchi il 7 marzo 1799, fece fucilare tremila soldati turchi i quali si erano arresi ad un ufficiale francese (che aveva garantito loro la vita) e millequattrocento prigionieri giustificandosi di non avere “abbastanza cibo per tante bocche inutili”. Viviamo un periodo molto buio del nostro procedere. Bisogna tornare indietro di ottanta anni per ritrovare un mondo così instabile come quello odierno, dilaniato da un numero elevato di crisi, di conflitti e da due grandi guerre in corso, le cui fiamme potrebbero divampare imprevedibilmente. Vittima illustre delle più recenti conflittualità e delle ultime guerre è il diritto, compreso quello internazionale. Anche l’incredibile vicenda di Donald Trump, che lamenta e sperimenta giornalmente la particolare malvagità di cui è fatto oggetto negli Usa, deve essere frutto dei tempi. Due giorni fa un uomo armato ha fatto irruzione nella sede della Corte Suprema del Colorado e ha aperto il fuoco infliggendo ingenti danni all’edificio prima di essere arrestato. Trump presenterà ricorso contro le decisioni del Colorado e del Maine, stati che lo hanno escluso dalle primarie repubblicane del 2024 perché, dal punto di vista dei suoi accusatori, “ha partecipato ad un’insurrezione”. Amministrazione della giustizia statunitense e amministrazione della giustizia italiana, due facce della stessa moneta farlocca? Nel Belpaese, entro gennaio, è in programma l’insediamento del nuovo Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. I più interessati al turnover partitico forse si staranno chiedendo in quali mani finirà la “formazione” delle toghe. A nostro modesto avviso, per gli anni a venire, si dovrebbe certamente distinguere tra adeguata istruzione professionale e indottrinamento. Come prima cosa agli allievi andrebbe spiegato che il loro primo testo di riferimento è la Costituzione, che non possono disapplicare le leggi ed il diritto internazionale, che non possono far diventare illegale ciò che è legale, che non possono far diventare legale ciò che è illegale, che i documenti depositati dalle parti in causa, oltre che essere introdotti nei fascicoli, vengano pure letti, che la “creatività” non si addice alla loro funzione, che la solidarietà categoriale non può diventare omertà, che la collusione e la corruzione non favoriscono la carriera ma la stroncano. Non solo, ma anche la reiterata confusione verificatosi tra insegnamento e addestramento non ha giovato allo stato attuale della giurisdizione.
Lupus in fabula. Aggiorniamo l’usuale cronaca che abbiamo iniziato nel lontano ottobre 2020.
Il nostro amico, il 13/10/2023, ai sensi della legge n. 420/1998 ha depositato un atto di denuncia di venti pagine con diciannove allegati. Di seguito riscriviamo soltanto l’ultima pagina dell’atto citato a cui poi faremo seguire la copia della risposta fornita alla richiesta della certificazione ex art. 335 c.p.p.
“Omissis. Nonostante la regolare costituzione è impossibilitata la consultazione dello stesso (fascicolo) – n.d.a.- . Parimenti, il Dott. XXXX non ha possibilità di prendere contezza degli aggiornamenti processuali indispensabili.
Per tutto quanto sopra evidenziato
CHIEDE
che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita, voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa. Le condotte dell’avv. YYYY sono in grado di integrare una serie di reati, tra cui solo a titolo esemplificativo: Peculato ex art. 314 c.p., Calunnia 318 c.p., Rifiuto e Omissione di atti d’ufficio, Diffamazione 595 c.p.
Non sia esclusa una valutazione in merito ai profili di responsabilità penale del primo Giudice Tutelare Dott.ssa ZZZZ sia nelle forme del concorso di persone ex art. 110 c.p. sia nelle forme del reato omissivo ex art. 40 co.2.
Il sottoscritto chiede di essere avvisato ai sensi dell’art. 406 c.p.p. nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari.
Chiede di essere avvisato anche nel caso in cui, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione se la notizia di reato dovesse rivelarsi infondata, e si oppone fin da ora alla definizione mezzo di decreto penale di condanna.
Con osservanza.
Anche per delega al deposito Avv. CCCC”

4/1/2024 Antonio Bertinelli
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