Il protagonista del nostro racconto aveva programmato di portare una sua breve testimonianza al “MANICOMIO ALL’ITALIANA”, durante il VI congresso annuale dell’associazione “Diritti alla follia”, impegnata da anni nella difesa dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico. Il nostro confidente ha avuto un imprevisto e dovrà rinunciare alla kermesse romana. Ci ha passato la falsariga che avrebbe dovuto seguire per il suo conciso intervento: apre riassumendo la sua storia di volontaria giurisdizione e conclude con una riflessione allargata sull’amministrazione della giustizia. La mettiamo di seguito.
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Nel 2006 muore mio padre ed io debbo sobbarcarmi tutti gli adempimenti (per lo più amministrativi) di mia madre. Nel 2010 mia sorella ha qualche piccolissima emorragia cerebrale e comincia ad avere alcune lievi defaillances (a volte si scorda anche delle cose importanti). La donna verrà poi a sapere che la sua patologia può peggiorare con il passare degli anni. Per tale ragione, il 7 marzo 2013, davanti ad un notaio, mi firmerà una procura generale per consentirmi, al bisogno, di agire ovunque e comunque in suo nome. Il figlio (mio nipote), a causa di un tumore cerebrale, per la cui asportazione subirà un’operazione chirurgica, in quegli anni comincia ad acquisire un’invalidità progressiva. Nel 2015, su richiesta ospedaliera, diventerò suo amministratore di sostegno e lo rimarrò fino al suo improvviso decesso (14/8/2019).
Fino al giugno 2020 ho provveduto personalmente a tutti i maggiori impegni familiari. Mia madre (già invalida al 100%) agli inizi del 2020 ritiene opportuno firmarmi una procura generale per consentirmi una corretta e puntuale gestione di tutte le sue incombenze amministrative. Essendo scaduto il suo “postamat”, non posso più ritirarle la pensione allo sportello ATM ubicato in prossimità della sua abitazione. A motivo delle restrizioni normative anti-pandemiche l’appuntamento con il notaio viene spostato in avanti sul calendario (al 10 giugno 2020). Nel corso della pandemia mia madre ha intensificato i rapporti con una nipote (mia cugina). Questa dovrebbe presenziare alla firma dell’atto citato. Il giorno predetto il notaio, accompagnato da un suo collaboratore, recandosi all’appuntamento in casa di mia madre, troverà la stessa in compagnia di una nipote. Le due donne rifiuteranno la firma asserendo che avevano contattato un avvocato, che a sua volta aveva loro sconsigliato di sottoscrivere la procura già redatta.
Essendoci in ballo dei problemi amministrativi da risolvere (inclusa la mancata percezione della pensione di mia madre, alla quale fornivo il contante necessario per supplire all’impossibilità di ritirare i suoi soldi presso l’ATM preaccennato) ho telefonato per chiedere consigli al suo medico, che mi ha fissato una visita a domicilio per l’11 giugno 2020. In quella circostanza il sanitario, dopo averci parlato, ha richiesto per mia madre una visita geriatrica ed una visita psichiatrica, ha inoltre redatto un certificato medico conforme al suo reale stato di salute. La mattina del 12 giugno, recandomi a casa di mia madre ho trovato una persona che si qualificava come avvocatessa, in compagnia di una mia cugina. In quella circostanza, facendo presente la vulnerabilità di mia madre e di mia sorella, ho diffidato colei che si era qualificata come avvocatessa dal farsi sottoscrivere deleghe dalle due donne. Ero pressato dalla necessità di regolarizzare una situazione amministrativa avviata allo sfascio.
Una datata vicenda familiare mi aveva indotto nel 2015 ad accettare la nomina quale A.d.S. di mio nipote (colpito da tumore cerebrale e nullatenente). Per tale motivo conoscevo già il giudice tutelare che illo tempore aveva controllato, senza mai nulla eccepire, i miei bilanci periodici.
Mia madre aveva diversi comportamenti inusuali e spesso si lamentava per delle cose che non trovava più in casa.
Il 15 giugno 2020 ho fatto istanza al giudice tutelare A. P. per ottenere l’incarico di A.d.S. per mia madre.
Il 16 giugno 2020 ho depositato presso i C.C. una denuncia contro ignoti per sospetto furto e raggiro a danno delle mie due congiunte indifese.
Il 3 luglio 2020 ho ricevuto una comunicazione dell’avvocatessa G. C. che mi informava di essere diventata procuratrice di mia madre.
Il 6 luglio 2020 ho risposto all’avvocatessa G.C. rammentandole quanto avevo documentato e chiesto il 12 giugno 2020, quando l’avevo trovata a casa di mia madre.
Il 21 luglio 2020 il medico di mia madre (E. I.), le cui precedenti certificazioni sono state da me già depositate in copia presso la cancelleria del giudice tutelare a sua insaputa, ha rilasciato un nuovo certificato in cui asserisce che l’anziana è capace d’intendere e di volere.
Il 22 luglio 2020 mia madre, dopo aver ottenuto questo nuovo certificato medico, ha firmato una procura speciale all’avvocatessa G. C.. La stessa avvocatessa che il 3 luglio 2020 mi aveva comunicato di avere ottenuto un ampio mandato di mia madre, mandato da lei acquisito nella piena consapevolezza delle prescrizioni e delle certificazioni redatte dal dottore E. I. l’11 giugno 2020.
Il 27 luglio 2020 si è tenuta presso il G.T. A. P. la prima udienza per l’amministrazione di sostegno. Ho depositato una memoria. La prima di una lunghissima quanto ignorata teoria di fatti e misfatti, tuttora in evoluzione.
Il 31 luglio 2020, dopo aver letto con perplessità la sua seconda certificazione, scritta il giorno precedente la firma della procura speciale rilasciata da mia madre all’avvocatessa inseritasi in questa vicenda, ho inviato al dott. E. I. una comunicazione per posta elettronica.
Il 3 agosto 2020, per le indagini in corso, vengo convocato dai C.C. ai quali porto le certificazioni mediche delle mie due congiunte, un riassunto cronologico degli accadimenti verificatisi e le risposte alle domande che il maresciallo M. I. mi aveva formulato telefonicamente.
I giorni passano, il G.T. traccheggia ed omette di verificare il libretto postale dove viene regolarmente versata a mia madre la pensione la quale rimane in giacenza e non viene ritirata.
Il 12 ottobre 2020 ho scritto un sollecito e ho chiesto un incontro al G.T. A. P. che mi ha rifiutato l’incontro DICHIARANDOSI IN DIFETTO DI COMPETENZA.
Il 21 ottobre 2020 ho segnalato l’inconsueto comportamento del giudice tutelare attraverso un esposto depositato in una stazione dei carabinieri.
Il 21 ottobre 2020 ho depositato nella cancelleria del G.T. A. P. una richiesta di C.T.U. per mia madre.
Il 21 ottobre 2020 ho chiesto un incontro al giudice presidente della sezione V.G. (R. R.).
Il 23 ottobre 2020 ho incontrato il sunnominato giudice. Ancor prima di ascoltare le ragioni per cui ho chiesto l’incontro mi ha anticipato che il G.T. A. P. non era tenuto a chiedere una consulenza tecnica sulle capacità mia madre.
Nel pomeriggio dello stesso giorno (23 ottobre 2020) mi è stato notificato un avviso di garanzia per violazione dell’art. 367 c.p. (simulazione di reato). Data l’insussistenza dell’accusa e l’ovvia totale mancanza di prove chiedo al P.M. l’archiviazione due volte (il 2/11/2020 e il 12/9/2021). Di fatto, tra un rinvio e l’altro, la prossima udienza per rispondere di questa imputazione mi è stata fissata per il 9/2/2024.
Il 21 dicembre 2020 Il procuratore della Repubblica A. V. (su segnalazione di chi?) chiede l’amministrazione esogena di mia sorella (con motivazioni inveritiere tipo le mie mancate dazioni di denaro) ed inizia un altro procedimento, che finisce in Corte d’Appello (come quello di mia madre). DA NOTARE CHE MIA SORELLA, nel corso della procedura del G.T. A. P., HA FATTO VERBALIZZARE LA SUA VOLONTA’ DI ESSERE AMMINISTRATA DA ME, CONFERMANDO QUELLO CHE ERA STATO DA SEMPRE STABILITO NELLA PROCURA GENERALE DEL 2013.
Il G.T., forse prestando fede a delle interessate calunnie, ha infangato la mia onorabilità. Il 14 gennaio 2021 ho inoltrato reclamo + richiesta di sospensiva del decreto del G.T. A. P. in corte d’appello per mia madre “affidata” ai servizi sociali.
L’8/3/2021 chiedo al G.T. A. P., in quanto già suo procuratore generale, di essere nominato amministratore di sostegno di mia sorella.
L’11/3/2022 l’avvocatessa G. C. presenta in tribunale una procura “pazza” (per pratiche relative ad un morto) spacciandola come procura speciale firmata da mia sorella per essere patrocinata nella procedura A.d.S. avviata dal procuratore della Repubblica.
Il 16/3/2021 diffido l’avvocatessa G. C. tramite PEC.
Il 10/6/2021 la corte d’Appello respinge la richiesta di sospensiva del decreto relativo a mia madre.
Il 19/7/2021 il G.T. A. P. firma il decreto di nomina A.d.S. esogeno per mia sorella.
Il 13/9/2021 inoltro reclamo e richiesta di sospensiva del decreto del G.T. A. P. in corte d’Appello riguardante mia sorella.
L’8 febbraio 2022, per contestare la nuova disposizione del G.T. A. P. (IGNORA E VIOLA LA MIA PROCURA GENERALE) per l’A.d.S., manifestata dal giudice il 31 gennaio 2022, faccio reclamo in tribunale chiedendo di separare i compiti dell’A.d.S. nominato da quelli del procuratore generale.
Il 16/3/2022 la richiesta di sospensiva del decreto di mia sorella viene bocciata dalla corte d’Appello.
Il 28 marzo 2022 il tribunale boccia il ricorso da me inoltrato per la sovrapposizione di incarichi simili perché erroneamente ritenuto tardivo dal collegio giudicante.
Il 20/4/2022 Il G.T. G. G. autorizza l’A.d.S. di mia sorella a chiedere la cancellazione della mia procura generale. Questa non è un’azione legittima perché viola il diritto di rappresentanza (in questo caso quello di mia sorella).
L’11 luglio 2022 muore mia madre. La sua cassaforte, aperta da mia sorella una ventina di giorni dopo la morte, risulterà totalmente vuota. Non solo mancavano soldi liquidi nella cassaforte, tutti i suoi preziosi, ma anche tutti i documenti contabilmente “sensibili”: estratti di conti correnti, libretti a risparmio, fotocopie di buoni postali, riscontri bancari di possesso titoli, riscontri di una pratica bancaria per un investimento in brillanti (5000 euro), etc.
L’A.d.S., dopo la morte di mia madre, lascia mia sorella in stato di abbandono, senza servizio domestico, senza badante e con pochi soldi a sua diposizione (fornisce a mia sorella 800 euro mensili a fronte di una sua personale disponibilità mensile pari a 2800 euro).
Il 6 dicembre 2022 la C.d.A., ignorando la giurisprudenza, il diritto di rappresentanza e riportando nel decreto quasi per intero il tralaticio del giudice tutelare A. P., boccia il mio reclamo.
Il 3/1/2023 l’A.d.S. di mia sorella deposita una pretestuosa domanda di mediazione ereditaria. L’avvocatessa tiene mia sorella in condizioni miserabili ma aspira ad ottenere anche altre vantaggiose concessioni da me.
Il 20/2/2023 deposito il ricorso per Cassazione suscitando la stizza dell’A.d.S. di mia sorella.
Il 24/2/2023 il G.T. A. B. boccia il bilancio prodotto dall’A.d.S. di mia madre (che ha pure omesso di pagare le imposte dovute) e spedisce gli atti al P.M. In quella stessa data mi viene concesso di accedere al fascicolo di mia madre. Rileverò e segnalerò al giudice che dal faldone mancano 16 documenti. L’11/5/2023 recapiterò allo stesso le relative copie in mio possesso via PEC.
A fine giugno 2023 ottengo dal G.T. A. B. il permesso di visionare il fascicolo di mia sorella, trasparenza immediatamente venuta meno per l’opposizione dell’A.d.S.. Ciò mi ha consentito di rilevare delle irregolarità amministrative e la sparizione di 6 documenti, tra cui una procura “fuori tempo e fuori luogo”, inspiegabilmente rilasciata all’avv. G. C. per un morto (il figlio di mia sorella) e acquisita agli atti dal G.T. A. P. come se fosse titolo idoneo a rappresentare la beneficianda della procedura richiesta dal procuratore della Repubblica.
Il 30/6/2023 l’A.d.S. di mia sorella inoltra una relazione al G.T. A. B. infarcita di calunnie a mio danno e caratterizzata da omissioni particolarmente pregiudizievoli. Poco dopo, col suo comportamento inadeguato, mi fa perdere l’incasso di un assegno postale relativo ai soldi ereditati da mia madre.
Il 30/8/2023 la Finanza, seppure con l’incredulità degli incaricati, mi notifica che sono sotto indagine per appropriazione indebita, peculato e circonvenzione di incapace (tutti i reati consumati a danno di mia sorella).
Il 2/10/2023 invio al G.T. A. B. una memoria (anche a motivo di mala gestio dell’A.d.S. di mia sorella) di 35 pagine con 30 allegati, segnalando, tra l’altro, che dal fascicolo di mia sorella manca del carteggio rilevante e che per il funerale di mia madre (di cui si ignora ancora oggi chi sia stato il committente) è rimasto un debito pari a circa diecimila euro.
Il 13/10/2023 ai sensi della legge n. 420/1998 deposito un atto di denuncia di 20 pagine con 19 allegati.
Il 30/10/2023 inoltro alla procura competente una memoria ex art. 367 c.p.p. argomentando in merito ai nuovi reati che mi vengono addebitati.
Fino ad oggi ho pagato e poi ho dovuto sostituire quattro avvocati. Ho speso una rilevante somma per difendermi. Ho imparato che nelle aule di giustizia si fa un grande uso del codice penale per “ammorbidire” i familiari e gli amici recalcitranti nell’assoggettarsi alle pratiche istituzionali di cui diventa oggetto il loro caro “vulnerabile”, attenzionato dal procedimento di volontaria giurisdizione.
Se il soggetto “debole” da tutelare e/o la sua famiglia hanno una qualche “golosa” risorsa economica a loro disposizione, grazie all’indefesso impegno di certi personaggi, il loro vivere quotidiano diventerà rapidamente tumultuoso. I clochards non vengono presi in considerazione dall’invereconda ragnatela delle tutele giudiziarie.
Con il vivido ricordo di quei bravi magistrati che ho avuto il piacere di conoscere nel corso del tempo, al riassunto della vicenda vissuta aggiungo
ALCUNE NOTE DOLENTI SULLA GIURISDIZIONE
-dal particolare al generale-
L’obbligatorietà dell’azione penale, prevista dal dettato costituzionale, appare come un principio giuridico ampiamente condivisibile. In realtà, nella prassi, esiste una soggettività applicativa che sconcerta.
Alla luce della normativa vigente è teoricamente impossibile ottenere l’imparzialità del giudice adito. Se tale giudice viene ricusato perché ritenuto o dichiaratosi ostile, sono tre colleghi del suo stesso ufficio che vengono chiamati a decidere. Se il collegio non accoglie la ricusazione, l’ordinanza di bocciatura, secondo l’art. 53 cpc, non è impugnabile.
Nel corso degli iter giudiziari cambiano spesso i giudici. Con buona pace di chi avrebbe diritto a rapportarsi con lo stesso magistrato dall’inizio alla fine del procedimento che lo riguarda, viene in tal modo violato lo spirito delle norme: art. 525 cpp; art. 174 cpc
Qualunque giudice insindacabilmente può farsi “peritus peritorum” e quindi decidere se l’oggetto delle sue attenzioni giudiziali è in grado di prendere decisioni autonomamente o non lo è.
L’assoluzione in sede penale non mette fine al procedimento civile collegato e non obbliga il giudice civile a conformarsi.
In alcuni palazzi di giustizia è invalsa l’abitudine del “Dove non riesco a sanzionarti con la prova, ti sanziono con il sospetto”.
La secretazione ad libitum del fascicolo, fenomeno diffusissimo nelle procedure di volontaria giurisdizione ad opera della diade giudice tutelare – amministratore di sostegno, de facto, impedisce l’esercizio del diritto alla difesa.
In nome di una pericolosa invocata “efficienza giudiziaria” ci sono troppi magistrati che vorrebbero eliminare il diritto di impugnazione o comunque ridurre la possibilità di accedere al secondo grado di giudizio. L’istituto del ricorso va salvaguardato senza riserve e soprattutto migliorato nella qualità professionale delle toghe che lo amministrano. Il giudizio d’appello rappresenta una delle pochissime opportunità che ha il “reo” di fuggire a quel becero uniformismo giudiziale frutto di patti trasversali, che stridono con il Diritto.
Andrebbe culturalmente contrastata la tipica concezione del ruolo del GIP subordinato al PM e quindi particolarmente dedito all’esiziale esercizio del “copia e incolla”.
La politica priva di autorevolezza morale non è in grado di imporre le “pagelle” ai magistrati che quindi, ancora oggi, rimangono tutti indistintamente posti sullo stesso piano meritocratico. Tutti personalmente “irresponsabili” per le loro gaffes giurisdizionali.
Ci sono più di duecento magistrati fuori ruolo consulenti dei ministeri e che quindi in realtà legiferano al posto dei parlamentari. Questa specificità nazionale diventa anche tragica se viene assecondato il panpenalismo (“sono nate le norme contro i rave party, le scritte sui muri, la gestazione per conto terzi, le ribellioni carcerarie, anche quelle pacifiche, i blocchi stradali, l’occupazione di case, le truffe agli anziani, l’omicidio nautico, l’abbandono di rifiuti, le corse dei criminali che si spostano in moto sparando in aria. Ora pure le donne gravide e con figli di età inferiore ai dodici mesi rischiano il carcere. Sanzioni più dure anche per chi provoca incendi nei boschi, incita all’anoressia e all’accattonaggio o se la prende col personale scolastico e sanitario. Dal traffico dei migranti alla violenza contro le donne, dallo spaccio minorile alla dispersione scolastica, senza scordare la resistenza a pubblico ufficiale”).
L’attività del CSM non è trasparente come desidererebbe il cittadino. L’organo di autogoverno della magistratura dovrebbe contrastare con forza il fenomeno delle toghe addestrate ad agire secondo le direttive di conventicole ed in dileggio del complesso delle leggi.
L’attività istituzionale di certa magistratura è influenzata dall’orientamento ideologico, dall’ambizione di fare carriera e dal canto delle sirene del mercantilismo.
E’ inquietante constatare che neanche il ravvedimento di Luca Palamara, con le sue incredibili e documentate ammissioni, né ieri, né oggi, è riuscito a frantumare il monolite composto da quelle toghe che si percepiscono ed agiscono, non già al servizio dell’amministrazione della Giustizia, ma come mere espressioni di un “superpotere” illecito, riconosciuto ed accordato dal “deep state”.
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30/11/2023 Antonio Bertinelli
Una opinione su "Giustizia 2023? un incubo (147 puntata)"